il Consiglio di Stato di fronte alle ambiguità del rifiuto CER 19.12.12

02 Apr 2023 | giurisprudenza, amministrativo

di Claudia Galdenzi e Federico Boezio

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 25 gennaio 2023, n. 849 – Pres. Lopilato, Est. Martino – R. s.r.l. (Avv.ti Farì, Fonderico, Monteduro e Conti) c. Comune di Rocca Grimalda + altri (Avv.ti Crucioli e Oliveri).

Il provvedimento di AIA deve contenere prescrizioni che consentano di individuare la provenienza e le caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso nell’impianto, indipendentemente dal codice CER assegnato dal fornitore del rifiuto e tenendo conto del fatto che una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici CER differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il trattamento abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico.

La sentenza in esame concerne il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”) riferito a un impianto che utilizza rifiuti con il codice CER 19.12.12 per produrre Combustibili Solidi Secondari (cd. “CSS”).

Nel giudizio di primo grado il TAR Piemonte aveva annullato il provvedimento di AIA per difetto di istruttoria con riferimento alla provenienza dei rifiuti con codice CER 19.12.12, alla natura del trattamento meccanico cui questi rifiuti erano sottoposti dal loro produttore e alle caratteristiche che essi assumevano a valle dello stesso. In particolare, secondo il TAR, l’istruttoria era stata insufficiente in quanto non erano stati individuati tutti i singoli futuri fornitori dei rifiuti da conferire nell’impianto autorizzato per la produzione di CSS.

Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Piemonte rilevando che, in effetti, non è possibile conoscere preventivamente quali siano i soggetti che conferiranno i loro rifiuti all’impianto di trattamento, anche perché gli stessi sono destinati a mutare nel tempo. Cionondimeno, nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha confermato la necessità che nel corso del procedimento di AIA siano acquisite tutte le informazioni e la documentazione relativa alle caratteristiche e alla provenienza dei rifiuti che l’impianto verrà autorizzato a trattare.

All’esito dell’attività istruttoria inerente al rilascio dell’AIA, quindi, l’autorità procedente deve essere in grado, come avvenuto nel caso deciso con la sentenza in esame, di inserire nel provvedimento autorizzatorio prescrizioni specifiche in merito ai requisiti qualitativi e alla provenienza dei rifiuti. Nella stessa prospettiva, nel caso deciso con la sentenza in esame, il provvedimento di AIA dispone infatti anche la cd. “omologa”, con cui si obbliga all’accertamento che i rifiuti in ingresso posseggano in concreto le caratteristiche qualitative prescritte nell’autorizzazione.

Con la decisione in commento, quindi, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata, ma ha confermato l’esigenza di monitorare e verificare con particolare attenzione i flussi di rifiuti e soprattutto quelli classificati con codice CER 19.12.12.

Secondo l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, il codice CER corrisponde ad “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11”. Si tratta di una categoria residuale di rifiuti speciali, che può prestarsi a essere utilizzata per classificare i rifiuti in maniera impropria[i].

In astratto, infatti, il codice CER 19.12.12 può essere attribuito anche ai rifiuti urbani indifferenziati che sono stati sottoposti a una qualsiasi forma di trattamento meccanico, indipendentemente dalla verifica del risultato ottenuto mediante la sottoposizione al trattamento. I rifiuti urbani non differenziati perdono così la natura di “rifiuti urbani” e sono automaticamente trasformati in “rifiuti speciali”. Divenuti rifiuti speciali, ad esempio, questi “nuovi” rifiuti possono essere smaltiti fuori Regione e all’estero, in quanto sottratti al principio di autosufficienza che l’art. 182bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede esclusivamente per i rifiuti urbani.

Sul tema però, come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE è recentemente intervenuta e, seppur affrontando la questione dell’esportazione dei rifiuti urbani e dell’applicabilità a essi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ha chiarito che “i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 191212 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica[ii].

In altre parole, la Corte di Giustizia ha evidenziato che i rifiuti urbani indifferenziati restano tali anche se sono stati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne abbia sostanzialmente alterato le caratteristiche, a prescindere dal codice CER attribuito[iii].

In questa stessa prospettiva, nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha concluso che il provvedimento di AIA oggetto di contestazione è legittimo in quanto contiene prescrizioni idonee ad accertare che la classificazione CER 19.12.12 dei rifiuti in ingresso nell’impianto non è stata assegnata impropriamente dal fornitore del rifiuto.

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RGA -sentenza CdS 849-2023[2]

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

CDS n. 849-2023 RGA

NOTE:

[i] Sul tema cfr. A. Pierobon, “Il rifiuto EER 191212: dall’origine ai destini. Il caso delle spedizioni transfrontaliere”, in Azienditalia, 5/2021, 892 ss; M. Sanna “Impiego abusato ed abusivo del Codice EER 191212”, in lexambiente.it.

[ii] Corte di Giustizia UE, sentenza 11 novembre 2021, C-315/20, che ha deciso su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza del 10 ottobre 2019.

[iii] Così anche le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

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