Valutazione d’impatto ambientale: i progetti devono essere adeguatamente compiuti e definiti

15 Ott 2019 | giurisprudenza, amministrativo

di Claudia Galdenzi e Federico Boezio 

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 maggio 2019, n. 789 – Pres. Atzeni – Est. Ricchiuto – Associazione V.A.S. Vita Ambiente Salute Onlus e altri (Avv.ti M. Giovannelli, G. Giovannelli, L. Giagnoni) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avvocatura distrettuale dello Stato). 

L’elevato numero di “prescrizioni” apposte a un giudizio di compatibilità ambientale, unitamente al loro carattere incisivo (imponendo le stesse – di fatto – radicali integrazioni e modifiche progettuali), dimostrano come il progetto sottoposto alla procedura di V.I.A. sia parziale e comunque insufficiente a consentire una compiuta valutazione degli impatti ambientali prodotti dall’intervento.

Con questa sentenza il T.A.R. Toscana ha annullato, per difetto di istruttoria, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28 dicembre 2017, con il quale era stata accertata la compatibilità ambientale del progetto denominato “Aeroporto di Firenze – Master Plan aeroportuale 2014-2029”.

La sentenza è stata appellata ed è ancora sub iudice, ma risulta ugualmente d’interesse in quanto fornisce una serie di motivazioni e di criteri-guida per stabilire se una valutazione d’impatto ambientale debba essere ritenuta “parziale” e quindi non idonea.

A questo fine, occorre muovere dalla finalità che la normativa assegna alla procedura di V.I.A. e alla funzione delle cd. “prescrizioni” che possono accompagnare la valutazione di compatibilità ambientale.

Sul punto, il giudice amministrativo ha infatti sottolineato che “la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici idonei a evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat. Tale valutazione non può che implicare una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita”.

La funzione della V.I.A., diretta in sintesi a verificare in quale misura le opere progettate incidano sull’ambiente, comporta la necessità che il progetto da esaminare sia definito e compiuto, “quantomeno in tutti quegli elementi indispensabili per effettuare un giudizio sull’impatto delle opere rispetto all’ambiente circostante”.

A conferma della necessità che il progetto sottoposto a V.I.A. descriva compiutamente tutte le opere da realizzare vi è anche la disciplina sulle cd. “prescrizioni” (rectius “condizioni”), previste dall’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006. Il TU prevede infatti che, con il provvedimento di compatibilità ambientale, possano essere imposte “eventuali e motivate condizioni”, sia con riferimento alla realizzazione, all’esercizio e alla dismissione del progetto, che all’eliminazione, prevenzione e riduzione degli impatti ambientali prodotti dall’opera da realizzare.

Le “prescrizioni” sono espressamente definite dalla norma come “eventuali” in quanto, ponendosi a valle del procedimento di V.I.A., non possono imporre la realizzazione di opere (diverse da quelle contenute nel progetto sottoposto a valutazione) che determinerebbero a loro volta impatti significativi sull’ambiente: in questo modo, infatti, secondo il TAR Toscana, si legittimerebbero interventi che – di fatto – risulterebbero sottratti alla valutazione d’impatto ambientale[1].

Poste queste premesse, il giudice amministrativo ha escluso che il progetto “Aeroporto di Firenze – Master Plan aeroportuale 2014-2029” integrasse un progetto compiutamente definito. A questa conclusione, il T.A.R. Toscana è giunto sulla base di alcuni specifici indici: 

  1. le “prescrizioni” apposte (circa 70) erano in numero particolarmente elevato;
  2. non si trattava di “condizioni” eventuali e accessorie (così come previsto dal richiamato art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006), in quanto rinviavano alle fasi progettuali successive la predisposizione degli studi e delle conseguenti verifiche dirette a descrivere e a quantificare i possibili scenari di rischio per la salute umana e per l’ambiente (quale, ad esempio, l’analisi del rischio di “bird strike”);
  3. le “prescrizioni” non avevano carattere realmente precettivo poiché si riferivano a opere “rilevanti” e astrattamente idonee ad alterare l’ambiente (quali lo spostamento di un corso d’acqua o il sottoattraversamento di un’autostrada), ma la cui progettazione era di fatto devoluta a una fase posteriore alla conclusione del procedimento di V.I.A.

Alla luce di questi elementi, secondo il T.A.R. Toscana, nella fattispecie esaminata il giudizio di compatibilità ambientale è stato emesso sulla base di un’istruttoria inevitabilmente carente, essendo palesemente “carente” lo stesso progetto sottoposto a valutazione.      

Per il testo della sentenza del T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 maggio 2019, n. 789 (estratta dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa), cliccare sul PDF in allegato.

TAR Firenze n. 789_19

[1] Nella sentenza in commento sono inoltre citati alcuni orientamenti giurisprudenziali che, ad avviso del T.A.R. Toscana, trovano anch’essi fondamento nella necessità che il progetto sottoposto a valutazione d’impatto ambientale sia “compiutamente definito”. In particolare, vengono richiamate le pronunce che hanno affermato l’obbligatorietà di una nuova valutazione ambientale nei casi in cui la progettazione esecutiva avrebbe comportato importanti variazioni dell’opera già esaminata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2694/2006 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1649/2007). Si rinvia anche alle decisioni che hanno ritenuto la procedura di V.I.A. illegittima per violazioni di prescrizioni vincolanti e comunque tali da dar vita a un’opera sostanzialmente differente da quella autorizzata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5105/2007). Sul tema si segnala anche T.A.R. Umbria, Sez. I, 29/7/2019, secondo il quale non sarebbe necessaria la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale nei casi in cui le modifiche apportate al progetto, pur sostanziali, presentino indubbio carattere migliorativo (riduzione dell’incremento della capacità di una discarica e del suo capping sommitale).

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Boezio_789-2019

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