Principi in tema di accesso all’informazione ambientale

01 Gen 2026 | giurisprudenza, amministrativo

TAR Piemonte, Sez. II, n. 1537 del 3 Novembre 2025

Il D. Lgs. n. 195/2005, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale – sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della l. n. 241 del 1990- in quanto finalizzato ad assicurare, nella “rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati” (Cons. Stato, III, 5.10.2015, nn. 4636 e 4637). Ciò comporta, sul piano soggettivo, che il richiedente non sia più tenuto a specificare il proprio interesse, se non nei limiti ricavabili dalla disciplina di settore considerata (Cons. Stato, V, 13.3.2019 n. 1670) e, sul versante oggettivo, una maggiore estensione del concetto di informazioni accessibili: il riferimento all’“ambiente” serve non più solo a delimitare una materia e i suoi contenuti, ma anche a indicare l’oggetto di una tutela ormai approntata dal legislatore a tutti i livelli e in ogni ambito di interesse.

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La sentenza in commento torna a fare il punto sull’accesso agli atti finalizzati alla tutela ambientale[i].

L’accesso alla cd. “informazione ambientale”, infatti, gode di un regime di particolare trasparenza e di favor rispetto alla possibilità per un qualsiasi utente (cittadini e associazioni) di acquisire dati e informazioni.

Tale disciplina deriva dalla direttiva comunitaria n. 2003/4/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e, come rilevato anche dalla dottrina[ii], trova il proprio fondamento nell’idea che la trasparenza ambientale costituisca strumento imprescindibile di partecipazione, controllo e responsabilizzazione del pubblico.

La direttiva 2003/4/CE prevede espressamente che gli Stati membri debbano garantire a «qualsiasi persona fisica o giuridica […] il diritto di accedere all’informazione ambientale […] senza dover dichiarare il proprio interesse».

Anche la giurisprudenza[iii] è ormai pacifica nel favorire l’accesso agli atti a chiunque, senza necessità di dover dichiarare o motivare il proprio specifico interesse.

La normativa configura, quindi, un sistema in cui «la preponderanza dell’interesse pubblico sotteso all’attività divulgativa» impone di interpretare il diritto di accesso in modo espansivo e non restrittivo, essendo l’informazione ambientale funzionale non solo ad un controllo sociale diffuso sui fenomeni ambientali, ma anche “all’integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche che regolano il mercato[iv].

In tale contesto, la sentenza evidenzia almeno due punti utili a chiarire l’efficacia della norma.

Innanzitutto, il Giudice Amministrativo ribadisce l’assenza di un onere di legittimazione specifica rispetto alla posizione soggettiva del richiedente. Nel caso di specie, il Collegio valorizza il fatto che il ricorrente sia un’associazione di volontariato con finalità statutarie di tutela ambientale, ma sottolinea che ciò non costituisce requisito necessario, trattandosi di un diritto che spetta erga omnes.

L’unico limite all’accesso è la necessaria riconducibilità della documentazione alla tutela dell’ambiente, ossia l’esistenza di un collegamento logico tra i documenti richiesti e i profili ambientali rilevanti dell’attività amministrativa.

Da ciò, discende un secondo punto rilevante.

La pronuncia, soffermandosi sul contenuto oggettivo della nozione di informazione ambientale, ne riconosce il carattere ampio ed estensivo. La definizione contenuta all’art. 2 del d.lgs. 195/2005 e dell’art. 2 della direttiva 2003/4/CE include infatti informazioni concernenti«lo stato degli elementi dell’ambiente», «fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore […] le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente» e, ancora, «le misure, anche amministrative […] nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente» – una portata che, come evidenzia Brutti[v], «ricomprende una più ampia gamma di elementi conoscitivi, comunque rilevanti per affrontare le problematiche ambientali».

Dunque, nel novero dell’informazione ambientale, rientrano non solo i documenti connessi con quanto previsto dalla normativa di settore (inter alia, il D.Lgs 152/2006), ma anche i provvedimenti di contenuto paesaggistico, urbanistico o similari che possano comunque rilevare per la tutela dell’ambiente.

Tuttavia, si segnala un precedente del Consiglio di Stato che ha escluso che l’accesso all’informazione ambientale possa trasformarsi in un potere di vigilanza generalizzata sull’azione amministrativa. Come riporta la decisione, infatti, «il diritto all’informazione ambientale spetta in relazione alle notizie relative ad una determinata emergenza ambientale mentre è escluso il suo utilizzo a fini genericamente ispettivi»[vi]. Tale orientamento è stato avvalorato anche successivamente dal Consiglio di Stato, evidenziando che l’interesse del richiedente deve sempre essere strettamente volto alla tutela «dell’integrità della matrice ambientale»[vii], escludendo pertanto qualsiasi attività che abbia il solo fine di sindacare, per scopi diversi, l’attività della pubblica amministrazione.

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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] Cfr. anche, C. Lorenzin, Il diritto di accesso in materia ambientale per la trasparenza e il controllo diffuso, RGA Online, Aprile 2021, rgaonline.it/giurisprudenza/il-diritto-di-accesso-in-materia-ambientale-per-la-trasparenza-e-il-controllo-diffuso/.

[ii] Secondo Carpita, «Il principio di accesso pubblico all’informazione è essenziale quando parliamo di

trasparenza, in quanto permette una migliore ponderazione degli interessi pubblici. Le informazioni ambientali hanno “valore sociale dinamico”, perché sono alla base della partecipazione e dell’accesso alla giustizia».

F. Carpita, El acceso a la información ambiental en el marco de la Convención de Aarhaus: desafíos pendientes, in Revista Española de la Transparencia, no. 8, 2019.

[iii] Cfr. TAR Lazio, Sez. III, sent. 25 Marzo 2021, n. 3651; TAR Abruzzo Sez. I, sent. 19 Febbraio 2019, n. 53.

[iv] N. Brutti, Le regole dell’informazione ambientale, tra pubblico e privato, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, vol. 3, Giugno 2022.

[v] Idem.

[vi] Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 16 Febbraio 2007, n. 680.

[vii] In Cons. Stato, Sez. V, Sent. 13 Marzo 2019, n. 1670, viene riportato che: «l’istanza di accesso di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 195 del 2000, pur se astrattamente riguardante un’ informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l’ interesse che intende far valere è, appunto, un interesse ambientale, come qualificato dal predetto decreto legislativo, volto alla tutela dell’ integrità della matrice ambientale, non potendo l’ordinamento ammettere che “di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi”».

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