L’intesa tra Ente Parco e Comune è un passaggio ineludibile per l’approvazione del piano dell’Ente Parco

25 Feb 2022 | giurisprudenza, amministrativo

di Carola Ragni

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 25 novembre 2021, n. 2572 –  Pres. Riccio, Est. Iera; M.V. (con l’avv. Francesco Castiello) c. Ente Parco Nazionale del Cilento (con l’Avvocatura dello Stato), Comune di Moio della Civitella (con l’avv. Valerio Rizzo).

È illegittima l’approvazione di un Piano di un Ente Parco Nazionale da parte della Regione qualora manchi il parere obbligatorio del Parco sulle osservazioni prodotte dal Comune interessato dai vincoli ambientali ricadenti nel proprio territorio e non si sia perfezionata quindi l’intesa tra l’Ente Parco e il Comune.

Il caso trattato dalla sentenza n.2572 del 25.11.21, della Sez. I del TAR Campania-Salerno ha ad oggetto la procedura di approvazione di un piano di un Ente Parco Nazionale, sostitutivo “ad ogni livello dei piani paesistici, dei piani territoriali o urbanistici e di ogni altro strumento di pianificazione”. In tale contesto, si è verificata la mancanza di un motivato parere da parte dell’Ente Parco su precise osservazioni formulate dal Comune, mai prese in considerazione nel corso dell’intero procedimento che ha condotto poi all’approvazione del Piano da parte della Regione.

Sennonché, ai sensi della Legge n.394/1991, art. 12, comma 2, nel caso di approvazione di piani da parte di un Ente Parco Nazionale, la potestà pianificatoria, di per sé rimessa ai Comuni, comunque titolari circa la “conformazione urbanistica del territorio comunale interessato dai vincoli ambientali”, avviene in co-gestione con l’Ente Parco (e con la Regione preposta alla fase di controllo col provvedimento finale).

Ne deriva che la relativa approvazione è necessariamente un atto pianificatorio complesso ad imputazione congiunta (sebbene “a posizione ineguali”, come disse M.S. Giannini) derivante dal modello di pianificazione a cascata previsto dalla legge urbanistica fondamentale del 1942 e dalla nozione di “area vasta” in detta legge contenuta.

In altri termini, il risultato dell’atto è dato dal concorso di volontà di più organi mossi allo stesso fine, nell’ambito della cui approvazione, un ente, pur avendo il potere di adottare l’atto, non può esercitare validamente quel potere senza il concorso di un altro ente che manifesti identica volontà.

Di qui deriva che:

(i) l’Ente Parco avrebbe dovuto esprimere il proprio parere in relazione alle istanze proveniente dall’Amministrazione comunale, quale ente istituzionale titolare della funzione di pianificazione urbanistica del proprio territorio,;

(ii) nel contempo l’approvazione finale della Regione non poteva intervenire senza che la ridetta intesa tra Ente Parco e Comune “nel cui territorio, direttamente interessato dall’istituzione del Parco, ricadono aree urbanizzate” si fosse realizzata, con conseguenza violazione – in mancanza, come è avvenuto nella specie – della procedura sopra richiamata di cui all’art. 12, comma 2, lett. d), legge n. 394/91.

Peraltro, affermato il ridetto principio, il TAR Campania Salerno si spinge a sostenere anche l’illegittimità in via derivata del PUC locale, espressamente impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti, in ragione di un rapporto di presupposizione-conseguenzialità rispetto al Piano dell’Ente Parco annullato per vizio procedimentale e violazione di legge.

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2022.02.18 Carola Ragni commento 3 sentenza n.18

Per il testo della sentenza (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

TAR Campania Sa

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