TAR LAZIO, Roma, Sez. IV – 15 giugno 2026, n. 11023
Il termine di efficacia quinquennale (oggi decennale)[i] previsto per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non è suscettibile di estensione analogica al distinto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), per il quale, prima dell’intervento del d.l. n. 153/2024, l’ordinamento richiedeva la sola attualità della valutazione, non un termine di decadenza predeterminato.
La disciplina di cui al d.l. n. 153/2024, priva di efficacia retroattiva, non incide sui provvedimenti di screening adottati sotto la vigenza del quadro normativo previgente, rispetto ai quali i proponenti hanno maturato un legittimo affidamento.
1. Il caso
La sentenza decide un ricorso proposto dalla proprietà di un compendio immobiliare contro la determinazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, e contro il provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità di un tratto delle complanari al G.R.A.
Tra i motivi di ricorso quello che qui interessa censurava il provvedimento di esclusione dalla VIA (screening), risalente al 2012, sostenendone la perdita di efficacia: a parere della ricorrente, il termine quinquennale previsto per la VIA dovrebbe applicarsi anche allo screening, con la conseguenza che, a oltre un decennio di distanza, sarebbe stata necessaria una nuova istruttoria ambientale aggiornata al mutato contesto territoriale, in violazione degli artt. 19 e 26 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8-bis, direttiva n. 2011/92/UE.
2. Le ragioni della decisione.
Il Collegio respinge il motivo, muovendo da un dato sistematico: VIA (art. 25 d.lgs. 152/2006) e verifica di assoggettabilità (art. 19 d.lgs. n. 152/2006) restano procedimenti distinti e autonomi, e tale autonomia si riflette anche sul piano dell’efficacia temporale. Se il legislatore è intervenuto più volte per limitare nel tempo l’efficacia della VIA, nessuna disposizione del Codice dell’Ambiente prevedeva, prima del d.l. n. 153/2024, un analogo termine per lo screening, per il quale era ed è sufficiente la mera attualità della valutazione.
Tale assetto, osserva il TAR, è coerente con la disciplina eurounitaria: l’art. 8-bis, par. 6, della direttiva n. 2011/92/UE[ii] impone agli Stati membri di garantire che la decisione ambientale sia ancora attuale al momento dell’autorizzazione del progetto, ma rimette loro la sola facoltà – non l’obbligo – di fissare un termine di validità predeterminato per i provvedimenti di screening. Si tratta di una scelta normativa che l’Italia non aveva esercitato fino al 2024.
Quanto al d.l. n. 153/2024, che ha introdotto per la prima volta un limite temporale di efficacia (non inferiore a cinque anni) anche per lo screening, il TAR ne esclude l’applicazione retroattiva: si tratta di norma priva di efficacia retroattiva, che non può incidere sulla validità di provvedimenti adottati sotto il vigore del quadro normativo precedente, rispetto ai quali i proponenti hanno maturato un legittimo affidamento. Diversamente opinando, si finirebbe per imporre all’amministrazione decadenze non previste dalla legge vigente ratione temporis, in violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto.
Il Collegio rileva comunque, ad abundantiam, che il principio di attualità risultava nella specie rispettato nel merito: il proponente aveva infatti ottenuto, in fasi successive, verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ambientali dettate in sede di esclusione VIA, che avrebbero confermato l’adeguatezza delle misure mitigative rispetto allo stato di realizzazione del progetto e dunque la perdurante attualità della valutazione pur risalente.
3. Durata e diacronia delle procedure di valutazione ambientale: il ruolo cruciale dell verifiche di ottemperanza.
La pronuncia ha il pregio di tenere ferma la distinzione tra screening e VIA in senso proprio anche sul piano dell’efficacia temporale, evitando un’estensione analogica che la lettera e la struttura del Codice dell’Ambiente non autorizzano, così ponendo termine a un altalenarsi di pronunce che, a prima vista, parevano contrastanti, ma che in realtà rimandavano sempre alla verifica concreta della perdurante attualità della valutazione, di esclusione da VIA o di compatibilità ambientale, imposta dalla direttiva.[iii]
Resta però un’asimmetria di fondo, oggi solo parzialmente colmata dal d.l. n. 153/2024: la verifica di assoggettabilità è, per definizione, una valutazione preliminare e sommaria, destinata a un vaglio meno approfondito di quello riservato alla VIA piena; eppure, fino al 2024, era proprio lo screening – l’atto meno istruito – a non conoscere alcuna scadenza, mentre la VIA, esito di un’istruttoria completa, era soggetta a un termine, sia pure progressivamente esteso per talune opere da cinque a dieci anni.
La sentenza introduce in questo dibattito un diaframma motivazionale molto interessante a sostegno della decisione di non estendere retroattivamente il nuovo termine di durata dello screening, da poco valorizzato dalla giurisprudenza più acuta (Tar Veneto n. 897 e n. 898 del 2025, Tar Lazio, n. 19690 del 2025)[iv]: si tratta della verifica di ottemperanza, istituto che correla alla formulazione di condizioni del provvedimento anche di screening, di monitoraggio, mitigazione, compensazione o di indirizzo, ex art. 19 e 28 TUA, un successivo iter di controllo da parte dell’autorità competente.
Questa fase ulteriore della valutazione, il c.d. terzo permitting, assicura anche dopo la decisione il controllo appunto della perdurante attualità del via libera al progetto. Se le mitigazioni si rivelano non sufficienti a escludere impatti negativi e significativi, il quadro cambia, il monitoraggio evidenzia altri effetti; l’art. 28, appunto rubricato “Monitoraggio”, impone ai commi 4 e 5 la sospensione dei lavori o la riedizione della procedura con un aggiornamento dello studio ambientale, volto a rideterminare nuove condizioni di riequilibrio tra l’opera e la funzionalità ambientale dell’ecosistema da preservare (cfr. 3 quater, comma 4, TUA).
L’asimmetria tra i due provvedimenti, ex art. 19 ed ex art. 25 TUA, è dunque temperata, per i giudici, anche per i provvedimenti emessi prima della fissazione di una durata dello screening, già nella prassi, appunto da un meccanismo funzionale equivalente: la verifica di ottemperanza alle prescrizioni, che consente all’amministrazione di accertare, caso per caso, la perdurante attualità delle valutazioni ambientali anche a distanza di anni, senza necessità di una decadenza automatica. È un correttivo che attenua il rischio – segnalato dalla dottrina più attenta al principio di precauzione – che un contesto territoriale e ambientale mutato nel tempo resti coperto da una valutazione ormai risalente, in assenza di un onere di aggiornamento spontaneo in capo al proponente. La fissazione di un termine di durata ha poi dato una risposta più compiuta e certa, meno eventuale, al rischio di un controllo insufficiente, specie nel caso di assenza di condizioni: ricordiamo infatti che normalmente nelle verifiche di assoggettabilità non è previsto di default un piano di monitoraggio ambientale.
Per la prassi professionale, l’insegnamento è duplice: per i provvedimenti di screening anteriori al d.l. n. 153/2024 nessuna decadenza è automaticamente opponibile, ma chi intenda difenderne la validità a distanza di tempo farà bene a corredarla, ove possibile, di un aggiornamento istruttorio (verifica di ottemperanza o analogo accertamento) idoneo a dimostrarne comunque l’attualità sostanziale, anche a prescindere dal dato formale della decadenza.
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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.
NOTE:
[i]Il termine, fissato originariamente in cinque anni dal d.lgs. 4/2008, è stato poi elevato a dieci anni per una serie di infrastrutture complesse, tra cui quelle lineari, portuali ed aeroportuali, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017 e dal d.l. 77/2021, conv. l. 108/2021.
[ii]Art. 8-bis, par. 6, direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.
[iii]Che la proroga sia finalizzata a garantire la perdurante attualità della valutazione rispetto ad un contesto mutato, vi sono peraltro due orientamenti: TAR Emilia Romagna 604/2026 pretende quasi una rinnovazione del giudizio, in aspro contrasto con Tar Lazio 11075/2023 e Cons. Stato 6428/2024, che limita la rivalutazione alla sola possibilità di analizzare se la mancata realizzazione dell’opera è colpevole e se è provato un mutamento del contesto ambientale e programmatico. Vi sono poi contrasti sul fatto che l’onere di provare i mutamenti sia del proponente, che deve fornire una relazione, o dell’autorità competente.
Sconcerta per la dirompenza TAR Umbria 225/2026, che per primo ha affermato che anche la VIA speciale già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatta salva dall’articolo 225, comma 11, del D.lgs. 36/2023, avrebbe una durata – per analogia fissata in dieci anni – pur in assenza di una disposizione normativa in tal senso, ed anzi in un quadro in cui sono proprio le verifiche di ottemperanza e di attuazione a garantire la perdurante sostenibilità del progetto.
Per la scadenza dello screening si era pronunciata TAR Campania 2370/2022, contra motivatamente TAR Emilia Romagna 512/2022.
[iv]Si rimanda al commento dell’A. delle sentenze capostipiti Tar Veneto, Sez. IV, 9 giugno 2025 n. 897, Tar Veneto, Sez. IV, 9 giugno 2025 n. 898 e Tar Lazio, Sez. I, 6 novembre 2025 n. 19690, La verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali della via secondo il giudice amministrativo: il “terzo permitting”, in questa Rivista n.71/2026, https://rgaonline.it/wp-content/uploads/2025/12/Brambilla_Gennaio26.pdf