CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 17 febbraio 2026 (dep. 2 aprile 2026) n. 12379
La Corte di Cassazione affronta il rapporto tra gestione illecita di rifiuti e crisi di impresa, negando che le difficoltà economiche aziendali o l’esigenza di garantire la continuità di un servizio pubblico possano escludere, in presenza di alternative lecite percorribili, la responsabilità penale per il superamento dei limiti previsti dall’autorizzazione in materia di stoccaggio dei rifiuti.
- La vicenda processuale.
La sentenza in commento conferma la condanna degli amministratori di una società operante nel settore della raccolta di rifiuti sanitari per le contravvenzioni previste dall’art. 256, commi 1, 2 e 4 D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito anche solo “T.U.A.”), collocandosi nel solco del consolidato orientamento che interpreta in senso restrittivo le cause di esclusione della colpevolezza in materia ambientale.
Gli imputati avevano proseguito l’attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti sanitari oltre i limiti quantitativi e le prescrizioni del titolo autorizzativo, sostenendo di aver agito non per esigenze di salvaguardia dell’impresa, ma per assicurare la continuità del servizio pubblico.
La società, che serviva diverse aziende sanitarie territoriali, versava in uno stato di grave crisi economica, aggravata dalla perdita di rilevanti commesse (dovuta, in via principale, al coinvolgimento in un diverso procedimento penale di uno degli amministratori della società, sottoposto a misura cautelare personale) e dalla ridotta possibilità di conferire i rifiuti presso i centri autorizzati.
Con il primo motivo di ricorso, gli imputati non contestavano l’accertata difformità della gestione dei rifiuti rispetto alle prescrizioni autorizzative, ma censuravano la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese nel corso del loro esame, dalle quali sarebbe emerso che il loro agire fosse stato determinato dalla “necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta di rifiuti sanitari” e non già dallo “scopo di salvaguardia aziendale”, come invece sostenuto dal giudice di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, dichiarato manifestamente infondato e di cui non si tratterà in questa sede, si chiedeva la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
Tornando al primo motivo di ricorso, di maggiore interesse in questa sede, la Cassazione ha ritenuto le censure in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità.
Ad avviso degli ermellini, il superamento dei limiti di stoccaggio autorizzati era frutto di una scelta consapevole degli imputati, i quali disponevano di alternative lecite rispetto alla prosecuzione dell’attività, quali l’interruzione del servizio o l’avvio di un’interlocuzione con l’autorità amministrativa al fine di segnalare la situazione di emergenza ed evitare di incorrere nella violazione delle prescrizioni.
Con l’arresto oggetto di commento, dunque, la Corte di Cassazione non accoglie gli argomenti difensivi (di cui si dirà più diffusamente a breve) fondati sul perseguimento di una finalità di tutela di un bene giuridico ulteriore e, secondo l’impostazione dei ricorrenti, prioritario rispetto alla finalità preventiva di tutela dell’ambiente presidiata dal precetto penale, ritenendolo recessivo, nonché sulla inesigibilità di una condotta conforme alla legge.
Benché i giudici di legittimità non affrontino espressamente tali tematiche, che emergono solo tra le righe della sentenza, si ritiene che la pronuncia possa offrire alcuni spunti di riflessione, che consentono di analizzare – seppur in estrema sintesi – gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in merito alla rilevanza (o, meglio, irrilevanza) della crisi d’impresa economica, ma anche organizzativa, quale fattore idoneo ad escludere l’elemento soggettivo o quale causa di esclusione dell’antigiuridicità o della colpevolezza.
- La (ir)rilevanza della crisi di impresa nell’accertamento dell’elemento soggettivo.
Il primo profilo, espressamente trattato dai giudici di legittimità, riguarda la rilevanza, nell’ambito dell’accertamento dell’elemento soggettivo nelle contravvenzioni ambientali, della situazione di grave crisi economica dell’impresa.
La Corte di Cassazione individua la prova dell’elemento soggettivo principalmente nelle dichiarazioni rese in sede di esame dagli imputati, le quali dimostrerebbero la piena consapevolezza di operare in difformità dal titolo autorizzativo.
Gli imputati, infatti, non avevano contestato né la portata delle prescrizioni autorizzative né la loro consapevole violazione, dimostrando, piuttosto, di essere consci della possibilità di sospendere il servizio e ammettendo di non aver informato tempestivamente le autorità competenti nella convinzione che la situazione emergenziale sarebbe rientrata in tempi brevi.
I giudici di legittimità non attribuiscono rilevanza, nell’indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, alla crisi economica, qualificandola come mera spinta motivazionale della decisione imprenditoriale, da collocarsi su un piano distinto.
Tale conclusione è aderente al consolidato orientamento dottrinale secondo il quale la spinta motivazionale che ha mosso il soggetto agente rimane estranea alla struttura dell’illecito penale, salvo espressa previsione normativa[i].
Sotto questo profilo, la conclusione a cui giunge la pronuncia appare condivisibile. La prospettazione difensiva, infatti, muove dal presupposto della consapevolezza dell’illiceità della condotta, ricavabile dalle dichiarazioni rese dagli imputati, i quali avevano affermato di aver proseguito l’attività benché consci della violazione delle prescrizioni autorizzative, ritenendo che fosse l’unica strada percorribile per evitare l’interruzione del pubblico servizio. La crisi economica aziendale, dunque, non ha inciso sulla formazione della volontà del fatto tipico, ma ne ha costituito il fattore che ha orientato l’azione.
Si aggiunge inoltre che, nelle ipotesi di reato oggetto di commento, l’elemento soggettivo non coincide con la volontà di recare un danno all’ambiente, ma si esaurisce, più semplicemente, nella attività di gestione dei rifiuti (dolosa o colposa) difforme dalle prescrizioni normative o autorizzative.
La Corte di Cassazione dimostra, dunque, di inserirsi in tale solco, focalizzandosi esclusivamente sulla consapevolezza della violazione delle prescrizioni autorizzative, essendo ciò sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo richiesto dal precetto penale, senza attribuire rilievo alla finalità perseguita dagli imputati (evitare cioè il blocco di un servizio di pubblica necessità).
- L’inesigibilità della condotta conforme al precetto penale.
Un’indagine sull’applicabilità della causa di forza maggiore o dello stato di necessità.
Vi sono ulteriori spunti di riflessione che la pronuncia offre, in particolare, con riguardo al concetto di esigibilità della condotta conforme al diritto (che, nel caso di specie, la Corte di Cassazione individua nelle due alternative lecite che avrebbero consentito di evitare la violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo) e, di conseguenza, all’applicabilità, o meno, dello stato di necessità o della causa di forza maggiore.
Ma procediamo con ordine.
Come noto, il concetto di inesigibilità, benché non positivizzato e frutto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, individua il limite oltre il quale l’ordinamento non può pretendere dal soggetto agente l’osservanza della norma penale, in ragione della presenza di circostanze eccezionali che non rendono concretamente percorribile un comportamento conforme al diritto[ii].
Parte della dottrina riconduce il principio di inesigibilità nell’alveo della colpevolezza, intesa quale rimproverabilità del soggetto agente, richiedendo che, nel giudizio di accertamento sul reato, venga verificato se, nelle concrete circostanze del caso di specie, fosse ragionevolmente esigibile un comportamento alternativo lecito[iii].
La dottrina dominante, tuttavia, è di segno opposto, in quanto esclude l’esistenza di una clausola generale di inesigibilità, valorizzando il dettato normativo e il carattere tassativo delle cause di esclusione della responsabilità penale, ritenendo che le ipotesi in cui il legislatore ha considerato inesigibile un determinato comportamento siano tipizzate.
Tale ultima impostazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte escluso che le situazioni di crisi di liquidità o di difficoltà organizzativa dell’impresa fossero di per sé idonee a escludere la responsabilità penale, imponendo un più rigoroso accertamento sulla sussistenza dei presupposti delle cause di esclusione della responsabilità penale previste dall’ordinamento[iv].
La sentenza in commento si colloca pienamente nel solco di tale orientamento. La Corte, infatti, non si limita ad affermare l’irrilevanza, in astratto, della crisi aziendale, ma valorizza le condotte alternative lecite che sarebbero state in concreto percorribili, concludendo che gli imputati fossero consapevoli di disporre di strumenti alternativi alla prosecuzione dell’attività in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
Sebbene la pronuncia non richiami mai espressamente la categoria dell’esigibilità, appare evidente che l’individuazione di condotte alternative lecite, ritenute praticabili pur a fronte di una situazione di crisi d’impresa, renda la pronuncia espressione del consolidato orientamento volto a escludere l’operatività di cause di giustificazione o di scusanti nei casi di difficoltà economica aziendale.
In questa prospettiva, volendo ricondurre a tipicità il principio di esigibilità, non troverebbe spazio di applicazione lo stato di necessità, previsto dall’art. 54 c.p. che, come noto, richiede la sussistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile; requisiti che la giurisprudenza interpreta in maniera rigorosa, a maggior ragione in un settore – come quello del diritto penale ambientale – nel quale la disciplina penale assolve a funzione di tutela preventiva di interessi della collettività[v].
La crisi economica dell’impresa viene ricondotta alla sfera del rischio imprenditoriale e ritenuta non idonea a giustificare la violazione di obblighi penalmente presidiati.
Parimenti, deve escludersi l’applicabilità dell’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 c.p., la cui operatività è limitata dalla giurisprudenza solo ai casi di sopravvenienza di fatti imprevisti e imprevedibili.
Tutto ciò considerato, appare, tuttavia, evidente una lacuna nella motivazione della sentenza. Nell’individuare le condotte alternative che gli imputati avrebbero potuto adottare, i giudici di legittimità pongono sull’altro piatto della bilancia esclusivamente la situazione di crisi economica dell’impresa, concludendo per la rimproverabilità della violazione della norma penale.
Eppure, come già ricordato, la difesa degli imputati aveva sostenuto che la prosecuzione dell’attività aziendale costituisse una scelta sostanzialmente obbligata, imposta dall’esigenza – pur in un contesto di fragilità economica e organizzativa aziendale – di evitare l’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti sanitari.
Il punto, dunque, non riguardava tanto la consapevolezza dell’illiceità della condotta, quanto la concreta esigibilità di un comportamento conforme al precetto penale alla luce di tutti gli interessi in gioco.
In definitiva, difetta un’indagine circa l’effettiva praticabilità delle condotte alternative individuate dalla Corte che consideri, quale interesse contrapposto, non già la mera salvaguardia dell’attività imprenditoriale, bensì l’esigenza di evitare l’interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sanitari.
- Conclusioni. Un’occasione mancata per la verifica – in concreto – dell’esigibilità della condotta alternativa lecita.
La pronuncia, che sul punto non introduce elementi innovativi, si colloca nel solco del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la crisi d’impresa, quand’anche accompagnata dall’esigenza di garantire la continuità di un servizio pubblico, non è di per sé idonea né ad escludere l’elemento soggettivo del reato, né a rendere inesigibile una condotta conforme al precetto penale, in presenza di alternative lecite concretamente praticabili.
Si tratta di un orientamento che non riconosce rilievo generale al principio di inesigibilità e mostra diffidenza verso ricostruzioni che, valorizzando condizioni di difficoltà economica o organizzativa, tendano a derogare al principio di tassatività delle cause di esclusione della colpevolezza.
I giudici di legittimità, tuttavia, arrestano il proprio percorso argomentativo a una ricostruzione solo parziale della vicenda. La motivazione, infatti, si concentra esclusivamente sulle esigenze di salvaguardia aziendale, senza interrogarsi sulla diversa circostanza che – nella prospettiva difensiva – avrebbe potuto incidere sulla concreta esigibilità della condotta conforme al precetto penale, ossia la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sanitari.
Come illustrato, infatti, gli imputati avevano prospettato il rischio di un’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti sanitari, dal quale sarebbe potuto derivare un pregiudizio per la collettività, soprattutto in ragione dei numerosi appalti in essere e del numero delle aziende sanitarie territoriali servite.
Si tratta, a parere di chi scrive, di un argomento distinto dalla mera esigenza di conservazione dell’attività di impresa, poiché riguarda interessi pubblici, che trascendono la sfera patrimoniale dell’imprenditore.
La motivazione della sentenza, tuttavia, sembra parificare le due situazioni, senza interrogarsi adeguatamente sulla natura degli interessi sottesi. Se è vero che neppure la tutela di un servizio essenziale può, di per sé, integrare i presupposti dello stato di necessità (difettando il requisito dell’inevitabilità) o della forza maggiore, la questione avrebbe forse meritato un approfondimento più consistente, anche solo per chiarire se e in che misura la finalità pubblicistica possa incidere sulla valutazione della colpevolezza in concreto.
Resta fermo che il diritto penale ambientale assolve a una funzione preventiva rispetto al bene giuridico tutelato, di rango costituzionale; circostanza che impone di limitare gli spazi entro i quali le esigenze imprenditoriali, di qualsivoglia natura, possano prevalere sull’osservanza delle prescrizioni autorizzative.
Rimane, tuttavia, irrisolto il principale interrogativo posto dalla vicenda: se, a fronte dell’esigenza di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sanitari, le condotte alternative individuate dalla Corte fossero davvero esigibili in concreto.
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NOTE:
[i] Sulla differenza tra movente e dolo si è espressa a più riprese anche la Corte di Cassazione, affermando che “il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento” (cfr., inter alia, Cass. pen., Sez. II, sent., 25 ottobre 2023, n. 46097).
Sull’autonomia dell’accertamento del movente rispetto all’indagine sull’elemento soggettivo, si veda, sul piano dottrinale, anche G. Marinucci – E. Dolcini – G. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2021, p. 402.
[ii] Per una disamina sullo stato dell’arte del concetto di esigibilità in giurisprudenza e dottrina si veda, ad esempio, D. Falcinelli, Elogio dell’inesigibilità. Le scusanti come metodo di scrittura costituzionale dell’illecito penale, Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 3, pp. 905 ss.
[iii] Sul punto si veda il contributo di M. Donini, Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019. L’A. effettua un’interessante analisi del concetto di inesigibilità con riferimento ai reati colposi, aspetto di particolare rilevanza anche nell’ambito del diritto penale dell’ambiente, arrivando ad escludere l’elemento soggettivo della colpa non solo nei casi di osservanza della regola cautelare, ma anche nei casi in cui il soggetto agente, pur avendo violato il precetto penale, non avrebbe potuto agire altrimenti, applicando non già una causa di esclusione della colpevolezza, bensì il principio della responsabilità penale previsto dall’art. 27, comma 1, Cost.
[iv] La giurisprudenza di legittimità si è espressa sul punto in tema di reati tributari omissivi, escludendo che la mera crisi di liquidità dell’impresa fosse idonea a escludere il dolo o a integrare una causa di forza maggiore, richiedendo all’imputato la dimostrazione che l’impossibilità di adempiere fosse assoluta, imprevedibile e non imputabile alla propria gestione imprenditoriale. La Cassazione ha chiarito che incombe sull’imputato anche l’onere di provare di avere esperito tutte le iniziative concretamente esigibili per reperire le risorse necessarie per l’adempimento, anche mediante ricorso al patrimonio personale (si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, sent., 11 novembre 2014, n. 1725). Per inciso, tale approdo è stato, peraltro, recepito anche dal recente intervento legislativo operato dal D.L. 14 giugno 2024, n. 87, che ha introdotto una causa di non punibilità nei casi di crisi di liquidità non transitoria laddove non siano esperibili azioni idonee al superamento di detta crisi.
[v] Si vedano in proposito Cass. pen., Sez. III, sent., 12 febbraio 2026, n. 8015; Cass. pen., Sez. III, sent., 12 giugno 2025, n. 24717; Cass. pen., Sez. III, sent., 29 maggio 2025, n. 30029; Cass. pen., Sez. III, sent., 4 aprile 2019, n. 28360. Con specifico riferimento alle contravvenzioni ambientali e all’inapplicabilità dello stato di necessità o della causa di forza maggiore in casi di crisi di liquidità aziendale, si veda anche Cass. pen., Sez. III, sent. 3 maggio 2018, n. 39032.