I “piani e programmi” da non sottoporre obbligatoriamente a vas

15 Ott 2019 | giurisprudenza, corte di giustizia

di Claudia Galdenzi e Federico Boezio

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sez. I – 12 giugno 2019 – causa C-321/18 – Pres. J.-C. Bonichot, Rel. C. Toader, Avv. Gen. J. Kokott; Terre wallonne ASBL c. Région wallonne. 

Non costituisce un “piano o programma” obbligatoriamente sottoposto a VAS il provvedimento regionale che fissa obiettivi di conservazione per i siti di Rete Natura 2000 con valore indicativo e non regolamentare. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sez. I – 12 giugno 2019 – causa C-43/18 – Pres. J.-C. Bonichot, Rel. C. Toader, Avv. Gen. J. Kokott; Compagnie d’entreprises c. Région de Bruxelles-Capitale. 

Non costituisce un “piano o programma” obbligatoriamente sottoposto a VAS il provvedimento regionale che designa le ZCS ponendo divieti che non riguardano tutti i progetti da realizzare in quelle zone, ma solo iprogetti non sottoposti ad autorizzazione.  

Con entrambe le sentenze la Corte di Giustizia UE ha affrontato il tema dell’ambito di applicazione della direttiva VAS (dir. 2001/42/CE).

Con la decisione nella causa C-321/18, la Corte ha valutato un decreto regionale che fissava – con valore indicativo – obiettivi di conservazione per siti appartenenti alla Rete Natura 2000 della Regione vallona, in Belgio.

In particolare, la GUCE ha ritenuto che il decreto regionale non costituisse un “piano o programma” sottoposto obbligatoriamente a valutazione degli effetti sull’ambiente, ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. a) o dell’art. 3, par. 4, della direttiva VAS.  La Corte ha adottato questa posizione dopo aver considerato che il decreto regionale – fissando obiettivi di conservazione con valore meramente indicativo e non regolamentare – non definiva il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti e quindi non presentava uno dei presupposti che l’art. 3 della direttiva VAS pone come necessari.

Con la decisione nella causa C-43/18, la Corte ha valutato un altro decreto regionale (Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio) che – in attuazione della direttiva “habitat” (dir. 92/43/CEE) – designava un sito come “zona speciale di conservazione “(ZCS), definendone anche gli obiettivi di conservazione e alcune misure di prevenzione.

Anche in questo caso la Corte ha escluso che il decreto esaminato rientrasse tra i “piani o programmi” per i quali la VAS è obbligatoria in base all’art. 3, par. 2 e 4, della direttiva 2001/42/CEE. A fondamento della propria decisione, i Giudici hanno posto questi principi: 

  1. l’art. 3, par. 4 e par. 2 lett. a), della direttiva VAS stabilisce che la valutazione è obbligatoria per i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti;
  2. il decreto regionale in questione individua alcuni divieti da applicare nelle ZCS e per questo motivo potrebbe costituire un quadro di riferimento per i progetti da insediare in quelle zone;
  3. se, tuttavia, il giudice del rinvio dovesse verificare che nello specifico quei divieti sono applicabili solo per i progetti non sottoposti ad autorizzazione, allora il decreto non rientrerebbe tra i “piani e i programmi” per i quali, ai sensi dell’art. 3, par. 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE la VAS è obbligatoria, in quanto “le caratteristiche e le proprietà normative del decreto non definirebbero un quadro di riferimento per l’autorizzazione di altri progetti”.

Sembrerebbe quindi che la Corte abbia inteso escludere l’obbligatorietà della VAS per quei provvedimenti che designano le ZCS, ma non prevedono divieti generali che valgano per tutti i progetti da insediare all’interno di queste zone.

Per il testo delle sentenze della Corte Di Giustizia Dell’unione Europea C-321/18 e C-43/18, cliccare sul PDF in allegato.

CELEX_62018CJ0043_IT_TXT CELEX_62018CJ0321_IT_TXT

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Boezio_C. 321-18 C. 43-18

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