Elettrosmog: quando i Comuni si oppongono all’installazione degli impianti di comunicazione elettronica

20 Mag 2021 | amministrativo, giurisprudenza

di Claudia Galdenzi e Federico Boezio

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 63 – Pres. Settesoldi, Est. Stevanato – Wind Tre S.p.A. (Avv. Sartorio) c. Comune di Udine (Avv.ti Faggiani, Martinuzzi e Sbisà).

È illegittima l’opposizione del Comune all’introduzione di nuove tecnologie di comunicazione elettronica. Non spetta al regolamento comunale disciplinare le tecnologie applicate dai gestori, né le frequenze di cui essi sono assegnatari a livello nazionale, dovendo gli strumenti urbanistici rispettare i limiti di cui all’art. 8 comma 6 della l. n. 36/2001.

La sentenza in commento concerne un contenzioso nel quale il Comune di Udine avrebbe voluto impedire l’utilizzo della tecnologia 5G all’interno del proprio territorio.

A questo fine, il Comune aveva, prima, ingiunto l’interruzione dei lavori con i quali il gestore stava adeguando un impianto preesistente alla nuova tecnologia 5G: secondo il Comune, infatti, i lavori non avrebbero potuto essere eseguiti in quanto la tecnologia 5G non era prevista nel regolamento comunale per la telefonia mobile (regolamento adottato dal Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001). Successivamente, con deliberazione consiliare, il Comune aveva anche introdotto il divieto generalizzato di utilizzare la tecnologia 5G all’interno del proprio territorio.

Il TAR ha accolto il ricorso del gestore evidenziando come ai Comuni non spetti disciplinare le tecnologie applicate dai gestori delle reti di comunicazioni, né introdurre criteri di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico diversi da quelli previsti a livello nazionale.

Il caso di specie non presentava particolari criticità e infatti il Collegio lo ha deciso pronunciando sentenza ex art. 60 c.p.a.

La fattispecie coinvolgeva però un tema ricorrente in materia di inquinamento elettromagnetico: il bilanciamento tra interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente e interesse pubblico al funzionamento e allo sviluppo dei servizi di telecomunicazione (oltre che alla produzione e al trasporto di energia elettrica)[i].

La legge quadro nazionale sull’inquinamento elettromagnetico (L. n. 36/2001) disciplina la fissazione di valori limite di esposizione per questa tipologia di immissioni ispirandosi al principio di precauzione. Una scelta, questa, dettata dal fatto che ad oggi non vi sono certezze scientifiche sul nesso tra esposizione di lunga durata a emissioni elettromagnetiche, seppur a bassi livelli, e pericoli per la salute.

In quanto informati al principio di precauzione, i valori soglia determinati a livello nazionale[ii], anche nell’interpretazione della Corte costituzionale[iii], garantiscono la protezione di ambiente e salute, con la conseguenza che l’insediamento di nuovi impianti di comunicazione elettronica (o l’adeguamento di quelli esistenti al progresso tecnologico) non può essere ingiustificatamente impedita od ostacolata arrecando pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità delle reti di comunicazione[iv].

In particolare, con riferimento alle competenze dei Comuni in questa materia, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa affermando che, sulla base dell’art. 8 L n. 36/2001, i Comuni non possono utilizzare gli strumenti di natura urbanistico-edilizia o adottare regolamenti per introdurre limiti di esposizione più restrittivi rispetto a quelli nazionali[v]. L’ente locale può soltanto farsi promotore di regole ragionevoli, motivate, adeguatamente istruite, poste a presidio del particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero per la protezione specifica di zone sensibili all’esposizione dei campi elettromagnetici. Tali limiti però devono sempre essere compatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete sul territorio nazionale[vi].

Questi principi giurisprudenziali, come puntualmente sottolineato nella sentenza in commento, sono oggi esplicitati nell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001. L’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020 (convertito dalla L. n. 120/2020) ha infatti modificato il citato art. 8, comma 6, precisando che i poteri regolamentari dei Comuni in materia di inquinamento elettromagnetico sono riferiti esclusivamente a “siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Alla luce del rinnovato dettato legislativo, sono certamente illegittimi i provvedimenti comunali diretti a vietare l’installazione generalizzata delle stazioni radio-base.

Va detto però che, a oggi, né la recente modifica legislativa, né il potenziamento del servizio di telecomunicazioni sul territorio nazionale (cfr. art. 82 D.L. n. 18/2020) sembrano aver placato il nutrito contenzioso sviluppatosi in passato in questa materia[vii]. In generale, infatti, a fondamento di queste controversie vi sono iniziative con le quali gli enti locali – più che dare seguito alla normativa vigente applicabile – si fanno “portatori”, anche sotto un piano politico, dei timori diffusi nella popolazione nei confronti di un fenomeno (l’esposizione a campi elettromagnetici) rispetto al quale le evidenze scientifiche sono ancora purtroppo meno esaustive che in altri settori e possono così più facilmente ingenerare preoccupazioni, anche infondate.

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 63-2021

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

Nota a sentenza TAR Friuli (n. 63-21)

Note:

[i] Gli impianti di rete comunicazione elettronica hanno infatti carattere di pubblica utilità (art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 259/2003) e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, D.Lgs. n. 259/2003).

[ii] L’individuazione dei limiti, rimessa dalla legge a decreti successivi, è stata poi attuata con i d.p.c.m. 8 luglio 2003, n. 11719 (per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e n. 11723 (per gli elettrodotti).

[iii] Su questi temi, in particolare con riferimento al rapporto tra Stato e Regioni nel riparto di competenze in materia di inquinamento elettromagnetico: cfr. Corte cost. n. 307/2003, n. 331/2003; n. 336/2005 e n. 303/2007.

[iv] Cfr. in particolare Corte cost. n. 303/2007.

[v] Cfr., tra le molte, Cons. Stato n. 2073/2017;

[vi] Cfr., tra le molte, Cons. Stato n. 2475/2019; n. 2033/2019; 2073/2017; n. 3891/2017; n. 3085/2015; n. 306/2015; TAR Lazio n. 1373/2019.

[vii] Cfr., oltre alla sentenza in commento, TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 41/2021 e n. 311/2020.

 

Scritto da