La guerra in Ucraina e le fonti energetiche: l’importanza delle politiche ambientali e le soluzioni del Green Deal europeo

01 Mag 2022 | contributi, in evidenza 1, green new deal

di Dario Bevilacqua 

  1. La guerra e l’approvvigionamento dell’energia

In queste settimane di guerra, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e l’Europa che si adopera per fermare il conflitto con soluzioni eterogenee e tra loro conflittuali (diplomazia, invio delle armi al Paese invaso, sanzioni economiche nei confronti dello Stato invasore), si è posto – nuovamente e con risvolti originali – il problema dell’approvvigionamento energetico. Molti Paesi dell’UE, infatti, devono rivolgersi alla Russia per rifornirsi di gas e ciò costituisce un problema significativo sotto vari profili: è un problema etico, perché acquistando energia da uno Stato che ne sta invadendo un altro se ne sovvenziona lo sforzo bellico; è un problema economico e produttivo, perché la contrapposizione con il governo del Cremlino ha condotto a un aumento dei prezzi e alla riduzione delle forniture, con danni enormi per l’economia e per i cittadini europei; è un problema ecologico, ambientale, perché il gas naturale, seppur più pulito di carbone e petrolio, è comunque una fonte energetica inquinante[i].

La dipendenza energetica da altri Paesi riguarda come detto vari Stati membri dell’Unione (su tutti Germania e Italia). Di qui, stante la competenza ripartita in tema di energia, ai sensi dell’art. 194 del TFUE[ii], emerge in modo chiaro la necessità di una reazione sia da parte delle Istituzioni unionali, sia di quelle domestiche. Sul punto, nondimeno, occorrerebbe una riflessione approfondita sulla creazione di un mercato energetico comune, al momento molto distante per via delle diverse fonti di approvvigionamento nei vari Stati membri, che darebbe maggiore forza all’acquirente unico rispetto all’attuale domanda disgregata che rafforza invece la posizione del venditore.

A tal riguardo, in Italia, sono state avanzate diverse proposte per uscire da questa impasse. Nel dibattito pubblico sono intervenuti esperti o titolari di cariche istituzionali, con vari suggerimenti: riaprire le centrali a carbone sul territorio italiano[iii]; riattivare e costruire nuove centrali nucleari[iv]; approvvigionarsi di energia da altri Paesi, come l’Algeria[v]; adoperare il gas del mar Adriatico[vi]. Sono tutte soluzioni poco percorribili o che non risolverebbero il problema alla radice. La prima è costosa, altamente inquinante e poco redditizia. La seconda avrebbe costi enormi e darebbe i primi frutti tra circa dieci anni; senza parlare del fatto che tradirebbe la volontà popolare espressa tramite referendum. La terza non risolve veramente il problema: se domani anche l’Algeria entrasse in guerra si riproporrebbero i medesimi dilemmi di adesso. Infine, non siamo in grado di mettere in piedi in tempi rapidi gli strumenti per sfruttare il gas del mar Adriatico, per non parlare del devastante impatto ambientale che avrebbe tale azione, con possibili ricadute sul turismo.

Come si vede, siamo di fronte a scelte pubbliche difficili e dolorose e anche urgenti. Decisioni che le istituzioni della Repubblica italiana e quelle dell’Unione europea devono assumere, usando la loro discrezionalità politico-amministrativa e quindi i poteri di cui dispongono per perseguire al meglio gli interessi pubblici e per bilanciare quelli che entrano in conflitto; valutando, ad esempio, se privilegiare vie d’uscita di breve periodo, utili nell’immediato ma non risolutive, o vie d’uscita di lungo periodo, più efficaci in prospettiva, ma incapaci di fronteggiare l’emergenza. Quelle appena descritte, nondimeno, sembrano tutte opzioni da scartare.

  1. La via d’uscita delle rinnovabili e il Green Deal europeo

Tra le scelte – di medio-lungo periodo come si vedrà subito – per uscire dalla dipendenza energetica dalla Russia e in generale da altri Paesi, oltre che da fonti inquinanti e in esaurimento, esiste una soluzione diversa, alternativa a quelle precedentemente citate. Questa, come detto, non avrebbe solo l’effetto di superare il problema della necessità di rivolgersi a Paesi terzi per rifornirci di materie prime strategiche, con effetti positivi importanti sulla bilancia dei pagamenti, ma sarebbe anche compatibile con l’ambiente, perché a bassissimo impatto, e, pur avendo alti costi iniziali, diverrebbe successivamente molto economica, con il non trascurabile pregio di non essere una fonte energetica in esaurimento, come i combustibili fossili[vii]. Infine, benché non abbia tempi di realizzazione rapidissimi, costituisce un percorso realizzabile in modo abbastanza veloce – con l’attuazione delle opportune innovazioni operative nel sistema amministrativo di riferimento –, considerando anche le scorte di gas disponibili per fronteggiare l’immediatezza della crisi da qui a un anno.

La soluzione che si sta suggerendo è quella delle energie rinnovabili, su tutte eolico e fotovoltaico. E poggia sul sistema del Green New Deal (GND) affinché essa possa prendere piede.

Il programma del Green New Deal, come è noto, si basa sulla combinazione tra interventismo pubblico nel settore economico e iniziative private e mira a rivedere le priorità nelle scelte sulla produzione di beni e sulla fornitura di servizi secondo una visione orientata alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Di qui, quello delle energie è un settore emblematico per descrivere queste modalità di azione, che dovrebbe tradursi (e già in parte lo fa) in: promozione di innovazione tecnologica e investimenti in energie pulite; incentivi economici pubblici alla transizione a questo modello; disincentivi regolatori, come l’applicazione di tasse, nei confronti di chi produce o importa energia da fonti fossili.

L’ambizioso obiettivo del programma politico in parola è particolarmente sviluppato nell’Unione Europea: il Green Deal europeo (GDE)[viii] si trova in una condizione molto avanzata nel processo di transizione ecologica, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e per l’innovazione degli strumenti per attuarlo, potendo contare su un sistema di governance che presenta sufficienti caratteri di natura giuridica, benché ancora non del tutto definiti e in forma embrionale.

Anche per le ragioni appena esposte la soluzione d’uscita dovrebbe essere europea, ma, come si vedrà, con un necessario contributo a livello nazionale. A riguardo, la Commissione ha recentemente adottato due Comunicazioni, entrambe finalizzate a fronteggiare l’emergenza nel breve periodo e ad attenuare i prezzi energetici per famiglie e imprese[ix]. Nondimeno, se i due atti appena citati servono a gestire l’attualità della crisi, l’Ue è nelle condizioni di porre in essere soluzioni più radicali e pensate per un periodo più lungo, proprio perché ha già avviato una serie di politiche per incentivare e rilanciare il ricorso alle energie rinnovabili[x]. E perché in tale ambito sono previsti corposi finanziamenti che andrebbero a favorire lo sviluppo di queste modalità di approvvigionamento nei territori degli Stati membri[xi]. Ma anche per ragioni di natura tecnica: il livello di efficienza raggiunto oggi dalle rinnovabili è perfettamente in grado di soddisfare una buona parte della domanda di energia. E le prospettive sono tutte di crescita.

A livello di Unione, infatti, sono già stati adottati strumenti normativi di vario tipo. Questi rientrano nel modello del Green Deal perché attraverso una serie di innovazioni di carattere programmatorio e regolatorio che concernono l’intervento dei poteri pubblici nell’economia, mirano a promuovere un modello di crescita economico basato su attività ecologicamente compatibili.

Il primo riguarda la riduzione del consumo di energia e si basa sulla promozione – anche con disposizioni obbligatorie e vincolanti – di tecniche edili e architettoniche per il risparmio energetico. Con l’adozione, risalente al maggio 2010, della direttiva sull’efficienza energetica nell’edilizia[xii], poi emendata nel 2012 e nel 2018[xiii], l’Unione europea ha approvato un pacchetto di misure legislative (sottoscritte da tutti gli Stati membri) che tra le altre cose condizionano le attività dei costruttori, richiedono certificati obbligatori alle ditte che eseguono lavori di restauro e impongono l’adozione di un certificato di rendimento energetico per misurare l’efficienza degli edifici che subordina l’alienazione e la locazione degli stessi al soddisfacimento di uno standard minimo[xiv].

Il secondo strumento concerne la regolazione dell’energia e la promozione delle energie rinnovabili. A tal riguardo, con il Regolamento n. 1999 del 2018[xv], l’Ue ha stabilito la base legislativa per il cosiddetto “meccanismo di governance” (considerando n. 1) dell’energia, che mira a coordinare e indirizzare l’azione degli Stati nella gestione del settore e ricomprende sia gli aspetti economico-produttivi, sia quelli ambientali.

Con la Direttiva n. 2001 del 2018[xvi], l’Ue ha poi definito la cornice per supportare lo sviluppo delle energie rinnovabili (art. 1). Tra le altre cose, tale direttiva promuove la diffusione parcellizzata di tali fonti, affidando un ruolo chiave ai cittadini come co-produttori di energia (art. 21) e alle comunità energetiche, costituite da persone fisiche, enti locali e aziende che su base volontaria si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica (disciplinate dagli artt. 2, comma 1, n. 16 e 22). Al contempo, agli Stati membri si chiede di rimuovere le barriere che possano rallentare lo sviluppo locale delle comunità di energie rinnovabili e di garantire loro un accesso al mercato non discriminatorio. Segnatamente, la direttiva europea prevede che gli stati adeguino i propri sistemi autorizzatori secondo un disegno di semplificazione e velocizzazione delle decisioni in tali contesti (artt. 15 e ss.). Sul punto, l’ordinamento italiano sembra andare in questa direzione, grazie all’approvazione del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che prevede l’attivazione di regimi di sostegno che attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione nel settore della promozione delle rinnovabili (artt. 4 e ss.). A tal riguardo, occorre citare in special modo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I (artt. 18 e ss.), relative alle autorizzazioni e procedure amministrative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tra le soluzioni previste dalla norma citata, se ne menzionano tre, finalizzate a velocizzare il processo di transizione alle rinnovabili sul territorio italiano, ma tutte subordinate all’approvazione di decreti attuativi previsti entro il termine di 180 giorni, la cui adozione dovrebbe anticipata, viste le urgenze da fronteggiare.

In primo luogo, si prevede l’istituzione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questa è funzionale alla presentazione delle domande per l’autorizzazione unica di cui all’articolo 5 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (che riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) e fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa, garantendo l’interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale (art. 19).

In secondo luogo, e sempre con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. n, 199, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal “Piano nazionale integrato per l’energia e il clima” (PNIEC) per gli anni 2021-2030[xvii] per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

In terzo luogo, con ulteriore decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e alle Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.

Tra le iniziative regolatorie poste in essere dall’Unione per la transizione ecologica in campo energetico, occorre infine citare la Comunicazione “Fit for 55%[xviii], di cui abbiamo già trattato in precedenza[xix]. Questa consiste in un atto dal valore prospettico e di programmazione, che nell’ottica dello sviluppo e dell’attuazione del Green Deal individua l’obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. L’atto in parola presenta quindi un “pacchetto di proposte” della Commissione, rivolte a Consiglio e Parlamento, i quali dovranno tradurle in norme vincolanti, anche con riferimento al tema delle energie. La Comunicazione citata serve a pianificare le future attività in coerenza con il menzionato disegno del GDE.

  1. Le problematiche amministrative e i ritardi dell’Italia

Su questi aspetti, nondimeno, occorre evidenziare che la transizione ecologica, che permetterebbe di emancipare l’Italia e l’Europa dall’importazione massiccia di energie dall’estero e di ridurre in modo decisivo l’emissione di gas climalteranti, passa per un necessario e determinante intervento dei poteri pubblici. La capacità del sistema di mantenere la crescita economica senza superare i limiti naturali del rispetto dell’ambiente (o quelli geopolitici) si fonda infatti su un mutamento radicale delle modalità di produrre, trasportare e consumare beni e servizi e può ritenersi possibile esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti giuridici – programmatori e regolatori –, volti a promuovere, avviare e consolidare un tale modello socioeconomico.

Sono le politiche e le misure pubbliche che possono portare a compimento il GND, convertendo numerose attività economiche e sociali alla sostenibilità ambientale, coniugando l’esigenza di ridurre l’inquinamento con quella di favorire lo sviluppo, limitando l’intrapresa economica e al contempo incentivandola secondo finalità e percorsi innovativi. Ciò comporta un significativo cambio di prospettiva sia sul piano legislativo, sia sotto il profilo amministrativo e dell’intervento pubblico in economia. Di qui, oltre alle istituzioni dell’Unione, sono coinvolte direttamente anche le amministrazioni statali e locali, chiamate a svolgere un ruolo strategico nella fase attuativa del processo di transizione ecologica e a realizzare un cambiamento importante sul piano dell’efficienza e della speditezza nelle procedure decisionali.

Rispetto a tale momento, infatti, in Italia i poteri pubblici si sono rivelati, sinora, più che un motore, un freno allo sviluppo di questi nuovi sistemi per ottenere energia o per produrre beni e servizi. A tal riguardo, infatti, in un recente rapporto sulle energie rinnovabili[xx], si ricostruiscono alcune inefficienze del sistema di autorizzazione, con dati impietosi. Da questi, ad esempio, emerge che attualmente l’Italia riesce a produrre 0,8 GW di potenza media annua da fonti rinnovabili, a fronte di una domanda che a fine 2020 constava di circa 95 Gigawatt di richieste per la connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione in alta tensione. A conferma, da poche settimane sta giungendo a conclusione l’installazione di un Parco eolico nel golfo di Taranto. L’inizio dei lavori, nei primi mesi del 2022, ha avuto luogo ben 14 anni dopo l’avvio della procedura di autorizzazione: l’esito della Valutazione d’impatto ambientale (VIA) è arrivata dopo cinque anni, sono poi intervenute due decisioni giudiziali che hanno visto contrapposte l’impresa proponente e il Comune di Taranto, con vittoria per la prima in primo grado e poi in sede di appello[xxi], e che hanno ulteriormente ritardato l’avvio di una piccola struttura eolica in mare, lontano dalla costa e in una zona industriale, con poche ricadute di natura paesaggistica.

Vi è quindi un problema di natura amministrativa – di burocrazia troppo lenta, per intenderci – che nasce dalla presenza di un quadro normativo e autorizzativo troppo stratificato e disomogeneo che coinvolge tutti i livelli di governo: Stato, Regioni, Province e Amministrazioni Comunali. La presenza di tanti soggetti, l’opacità dei procedimenti e la complessità del modello decisionale costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. Infatti, la brusca frenata nelle installazioni da Fonti di Energia Rinnovabile negli ultimi 8 anni confligge con le richieste di connessione alla rete di nuovi impianti, registrate fra il 2018 e il 2020.

Le innovazioni legislative descritte supra, al § 2, fanno propendere per un cambio di rotta, ma i tempi per renderlo effettivo sono sempre più stringenti.

  1. Conclusioni

Come si è avuto modo di rilevare, il problema della produzione e dell’importazione delle fonti di energia non solo è sempre più attuale, ma si è acutizzato, in modo doloroso, a causa del drammatico contesto geopolitico che stiamo vivendo.

Nondimeno, a fronte del problema del gas proveniente dalla Russia l’occasione è propizia per un ripensamento dei sistemi di approvvigionamento delle energie, che dovrebbero andare verso modelli autoctoni e fondati sulle rinnovabili. E, in una prospettiva più di lungo termine, giungere a un modello unico per l’Unione, interamente basato su fonti rinnovabili e pulite.

Questo percorso si innesta perfettamente nel disegno di transizione ecologica previsto e promosso dall’Ue con il Green Deal ed è coerente con una serie di discipline di recente attuazione, che coincidono con tale visione dello sviluppo socioeconomico.

In Italia, tuttavia, le modalità attuative, la macchinosità delle norme applicabili e un diffuso problema di inefficienza, hanno sinora rallentato i cambiamenti auspicati.

In tal senso, come visto, il problema non è legato al consenso politico, giacché la preferenza per le fonti rinnovabili è palese. Non sembra essere nemmeno economico, vista la disponibilità a investire da parte degli attori privati. Esso è invece di natura politico-amministrativa, di scelte amministrative e di efficienza amministrativa, perché le risposte sono lente, complesse, castranti. Questo caso ci dice che nel passaggio tra obiettivi richiesti e loro attuazione concreta c’è bisogno di un intervento delle istituzioni – Europee e nazionali – fatto di semplificazione, efficienza, dialogo tra livelli di governo e maggiore armonia nella condivisione di funzioni amministrative. C’è bisogno quindi di riformare il sistema e di volerlo fare. Questo compito, però, spetta a chi ci governa: l’Unione europea si è già mossa per ridurre i prezzi e affrontare la contingenza[xxii] e dettando nuove regole, ma serve un cambiamento radicale concernente le procedure autorizzative per approvvigionarsi di energia, anche a livello domestico.

Il quadro appena delineato conferma infine due tratti distintivi del Green New Deal.

Il primo riguarda la centralità dell’azione pubblica per la sua realizzazione: la situazione attuale – che in ambito europeo è in uno stato avanzato ma necessita di un parallelo contributo nazionale – mostra la necessità di un importante intervento pubblico, orientato a semplificare, velocizzare e promuovere l’attuazione di un nuovo modo di produrre energia. Questo, infatti, pur poggiando sull’attività economica portata avanti dalle imprese, ha bisogno del contributo statale, che non deve solo incrementare gli investimenti pubblici e incentivare quelli privati, ma anche attuare sistemi condivisi – che il d.lgs. n. 199 del 2021 già prevede – per accelerare e semplificare le proprie scelte.

Il secondo tratto distintivo concerne la radicalità del GND: nel sembrare un percorso compromissorio, il modello portato avanti dall’Ue si rivela invece radicale, perché prevede un cambiamento decisivo delle politiche economiche che riguardano l’ambiente. Non spinge verso soluzioni mediane, come il ricorso al gas, il ritorno al nucleare o la diversificazione dell’approvvigionamento, ma punta a una transizione completa, verso un modello nuovo, non a caso definito “rivoluzione verde”. Un modello nel quale produrre in modo ecologico è già adesso la scelta più conveniente e sicura, quindi preferibile a tutte le altre: il GND non può essere parziale o solo accennato, perché comporta un ripensamento complessivo dell’intero sistema produttivo.

Questo percorso, tra le altre cose e segnatamente per le energie, avrebbe effetti rivoluzionari su un elemento fondamentale dell’infrastruttura industriale in Italia e in Europa e, nel medio periodo, infliggerebbe un colpo molto duro, sul piano economico, al progetto di invasione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

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Bevilacqua Energia Ucraina

NOTE

[i] Ne dà conto J. Rifkin, Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la terra, Milano, Mondadori, 2020, p. 117 e pp. 117 e ss.

[ii] La seconda parte del secondo paragrafo dell’articolo recita infatti che le politiche dell’Ue “non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico”. Qui una scheda di approfondimento sulla politica energetica dell’Unione del Parlamento Ue: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_2.4.7.pdf.

[iii] Qui un dibattito sul tema: https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/energia-soluzione-non-e-riaprire-centrali-a-carbone/.

[iv] Qui un’intervista sul tema: https://www.dinamopress.it/news/galantucci-euratom-ritorno-al-nucleare-altamente-improbabile/.

[v] Qui l’accordo siglato di recente: https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/gas-dallalgeria-import-italia/.

[vi] Qui un’analisi critica della scelta di non rifornirci di gas estraendolo dalle riserve nell’Adriatico: https://www.ilsole24ore.com/art/gas-sicilia-e-adriatico-ecco-mappa-giacimenti-dove-si-potra-estrarre-AEla66EB.

[vii] Come è stato rilevato, i combustibili fossili stanno diventando “stranded assets”, ossia risorse in esaurimento. A riguardo, S. Kopits, Global Oil Market Forecasting: Main Approaches and Key Drivers, 2014, https://www.energypolicy.columbia.edu/events-calendar/global-oil-market-forecasting-main-approaches-key-drivers e J. Rifkin, Un Green New Deal Globale, cit., pp. 11, 55, 107 ss. e passim.

[viii] Il GDE viene adottato con una Comunicazione della Commissione europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019) 640 final. Si tratta di un documento di 116 punti che impegna i Paesi dell’Unione a mettere in moto «interventi ambiziosi per far fronte al cambiamento climatico e alle sfide ambientali, allo scopo di limitare il riscaldamento globale a 1,5º C ed evitare una perdita massiccia di biodiversità». I vari obiettivi sono poi elencati in una tabella allegata alla Comunicazione, con delle scadenze temporali per la loro attuazione https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf, 2. Sul tema è utile consultare la pagina web predisposta dall’Ue: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it.

[ix] Comunicazione su REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, COM(2022) 108 final dell’8.3.2022 e Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno, COM(2022) 138 final, del 23.3.2022.

[x] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/70/energie-rinnovabili.

[xi] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_17.

[xii] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN.

[xiii] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN e https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN.

[xiv]Latterly, the most comprehensive approach can be seen in the European Union (EU). Following the 2010 EU Energy Performance of Building Directive, it is mandatory for all European properties to hold an Energy Performance Certificate and monitor their heating and air conditioning (all 28 Member States signed up to this directive). EPCs have a significant relationship with climate-related stranded assets in real estate. They are a key enabler of building improvement, as they influence decision making in real estate transactions and provide cost-optimal recommendations for energy performance improvement”, K. Muldoon-Smith, Understanding climate-related stranded assets in the global real estate sector, in B Caldecott (ed.), Stranded Assets and the Environment: Risk, Resilience, and Opportunity. Routledge Explorations in Environmental Studies, Taylor & Francis, 2018, p. 157. Sul tema si veda altresì l’apposito sito dell’Ue: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en.

[xv] REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 21/12/2018, L 328/1.

[xvi] DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 21/12/2018, L 328/82.

[xvii] Il piano è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della mobilità sostenibile) ed è stato adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE, e inviato alla Commissione UE a gennaio 2020, al termine di un percorso avviato nel dicembre 2018. Il 16 giugno la Commissione europea ha adottato raccomandazioni specifiche sulla Proposta di PNIEC italiana. A dicembre 2019, il Piano è stato adottato in via definitiva (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf).

[xviii] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, Bruxelles, 14.7.2021 COM(2021) 550 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0550&from=HR.

[xix] https://rgaonline.it/article/pronti-per-il-55-lobiettivo-climatico-dellue-e-gli-strumenti-per-raggiungerlo/.

[xx] K. Eroe e T. Polci, Scacco matto alle rinnovabili. Tutta la burocrazia che blocca lo sviluppo delle rinnovabili favorendo gas e finte soluzioni, Legambiente, 2021, https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Scacco-matto-alle-rinnovabili_report-2022.pdf. In senso analogo anche il rapporto presentato da Elemens e Public Affairs Advisors, che accusa le Regioni di operare una strenua opposizione ai procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, di fatto bloccando gli investimenti nelle rinnovabili. https://regions2030.it/news/regioni-rinnovabili-transizione/

[xxi] Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 03252/2015, Comune di Taranto c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Beleolico s.r.l., per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia – LECCE, Sezione I, n. 717/2014.

[xxii] Per un’utile analisi delle politiche internazionali e soprattutto dell’Ue per il risparmio energetico e l’approvvigionamento da rinnovabili si veda la ricostruzione fornita da E. Cannizzaro e G. D’Agnone, Le politiche e le azioni globali per il risparmio energetico, in L. Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Annuario di diritto dell’energia. Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza energetica, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 19 e ss.

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