Pascolo del bestiame e applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000

31 Gen 2019 | giurisprudenza, corte di giustizia

La Corte di Giustizia Ue con riferimento alla nozione di progetto rilevante ai fini della direttiva habitat statuisce che:
«L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000 possono essere qualificate come «progetto», ai sensi di tale disposizione, anche nell’ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull’ambiente naturale, non costituiscano un «progetto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati».

Nella sentenza la Corte di Giustizia precisa che, sebbene la direttiva «habitat» non contenga alcuna definizione della nozione di «progetto», dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nozione di «progetto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA, è pertinente al fine di trarne quella derivante dalla direttiva «habitat»; ne consegue che, se un’attività è considerata un «progetto», ai sensi della direttiva VIA, essa può costituire un «progetto», ai sensi della direttiva «habitat»; tuttavia, il semplice fatto che un’attività non possa essere qualificata come «progetto» ai sensi della direttiva VIA non è sufficiente, di per sé, per dedurne che essa non possa rientrare nella nozione di «progetto», ai sensi della direttiva «habitat».
Aggiunge la Corte che al fine di determinare se le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno possano essere qualificate come «progetto», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», occorre esaminare se tali attività possano avere incidenze significative su un sito protetto e, nel caso di specie, occorre esaminare se attività quali l’applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame siano compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito protetto o se esse possano avere incidenze significative su tali siti.
Secondo la Corte, non può escludersi che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno rientrino, in ogni caso, nella nozione di «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA: per quanto riguarda l’applicazione di fertilizzanti, infatti, tale attività può modificare le proprietà del suolo arricchendolo di nutrienti e costituire così un intervento di modifica della realtà fisica del sito, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e, per quanto riguarda il pascolo del bestiame, la creazione di un pascolo potrebbe corrispondere alla «realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere» ai sensi di questa medesima disposizione, in particolare se una simile realizzazione implica, nelle circostanze del caso di specie, uno sviluppo inevitabile o programmato di tale pascolo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Sezione Seconda, 7 novembre 2018, cause riunite C‑293/17 e C‑294/17 (estratta dal sito istituzionale della Corte di Giustizia UE) cliccare sul pdf allegato.

Corte UE 7_11_2018

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