Pannelli fotovoltaici in zona assoggettata a vincolo paesaggistico

31 Gen 2019 | giurisprudenza, amministrativo, in evidenza 4

Il TAR Brescia con riferimento alla installazione di pannelli fotovoltaici in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, precisa che:
– la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva;
– il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” (in quanto tali, espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio;
– la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

Per il testo della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1148 del 30 novembre 2018 (estratta dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

TAR Brescia 1148_2018

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