Legittimazione ad agire di comitati spontanei a tutela di interessi collettivi e requisito della stabilità temporale

01 Gen 2024 | giurisprudenza, amministrativo

di Paolo Bertolini

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II – 24 ottobre 2023, n. 1248 – Pres. Ciliberti, Est. Allegretta – Omissis (Avv.ti Amenduni, Lofoco e Sgobba) c. Omissis (Avv. Bucci) e altri, nei confronti di Omissis (Avv.ti Chiaia Noya, Matassa, Modesti e Volse) e altri.

Al fine di ritenere sussistente la legittimazione ad agire dei comitati spontanei a tutela di interessi collettivi, occorre che il comitato (i) sia dotato di una previsione statutaria che qualifichi tale obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; (ii) abbia consistenza organizzativa; (iii) sia dotato di adeguata rappresentatività e, infine, (iv) non sia stato costituito al solo scopo di impugnare singoli atti.

La vicenda oggetto della sentenza in commento con la presente nota prende le mosse dalle doglianze di un comitato spontaneo di cittadini (il “Comitato”) e di un altro ricorrente, persona fisica, avverso, inter alia, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, adottato dalla Regione Puglia, per un progetto di riqualificazione di alcuni trulli a destinazione turistico-alberghiera.

Il provvedimento impugnato, risalente all’agosto del 2022, aveva seguito un iter tortuoso giacché sul medesimo progetto di riqualificazione la Regione Puglia aveva già rilasciato nel marzo del 2019 un provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR). A seguito dell’emanazione di tale provvedimento, il Comitato aveva provveduto a depositare dinanzi al Comune di Polignano a Mare alcune osservazioni in merito alla sussistenza di una lama “tombata” nei fondi interessati dall’intervento assentito mediante il provvedimento sopra citato.

A seguito del deposito di tali osservazioni, la Conferenza di Servizi, con nota del dicembre 2021, sanciva come il precedente provvedimento autorizzatorio unico regionale già rilasciato restasse valido ed efficace. A seguito di tale determinazione, mediante il provvedimento impugnato dal Comitato, la Regione Puglia confermava il PAUR già a suo tempo rilasciato nel marzo del 2019.

La sentenza in commento è di sicuro interesse giacché si inserisce nel solco della giurisprudenza maggioritaria con riferimento alla legittimazione ad agire di comitati spontanei a tutela di interessi collettivi a pochi mesi dalla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 7952 del 25 agosto 2023[i]), la quale si è discostata, al contrario, da tale orientamento.

In particolare, con la sentenza in commento il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (“TAR”) richiama l’orientamento della sezione IV del Consiglio di Stato (sentenze n. 1937 del 17 marzo 2022 e n. 438 del 24 gennaio 2022) a mente del quale per la legittimazione ad agire dei comitati spontanei a tutela di interessi collettivi essi:

  • devono avere una finalità ambientale da tutelare, la quale deve emergere da una previsione statutaria che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente;
  • devono avere consistenza organizzativa e adeguata rappresentatività;
  • devono avere collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi collettivi (stabilità territoriale) e
  • non devono essere stati costituiti al solo fine di impugnare singoli atti (stabilità temporale).

Secondo il TAR, l’assenza di legittimazione ad agire del Comitato nel caso di specie deriverebbe da due circostanze:

  • il Comitato sarebbe stato costituito solamente in data 4 settembre 2020 e
  • il Comitato sarebbe stato composto solamente da cittadini residenti in Bari a decine di chilometri dall’area di Costa Ripagnola oggetto dell’intervento autorizzato con PAUR.

Come anticipato, la sentenza in commento si discosta dall’orientamento inaugurato di recente dalla Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza n. 7952/2023, cit.) secondo il quale il requisito temporale non sarebbe dirimente, giacché impedirebbe, in maniera irragionevolmente discriminatoria, a formazioni sociali di nuova costituzione di accedere agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela di situazioni giuridiche soggettive.

Nel caso in esame, i giudici amministrativi hanno altresì rilevato la carenza dell’altra condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire, giacché il Comitato non avrebbe sufficientemente argomentato in merito a come l’intervento autorizzato con PAUR, di natura meramente conservativa dell’edificato e senza incremento di volumetria, possa incidere sui valori ambientali e paesaggistici astrattamente tutelati dal Comitato.

In un contesto ove si registra un incremento delle azioni di associazioni e di comitati, nell’ambito della tendenza globale connessa al contenzioso sui cambiamenti climatici, sarà interessante comprendere se il Consiglio di Stato riterrà di affievolire le barriere all’ingresso per la proposizione di giudizi da parte di tali formazioni sociali, anche in linea con quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3-ter del d.lgs. n. 152/2006 nonché 118 della Costituzione, così come già sancito dalla sezione IV del Consiglio di Stato con la più volte citata sentenza n. 7952/2023.

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Sentenza TAR Puglia – 1248-23 1

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RGA_Gennaio 2024 – Paolo Bertolini 2

Note:

[i]              Su questa Rivista, con nota di U. Fantigrossi “Si amplia l’accesso alla giustizia amministrativa per associazioni e comitati”.

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