La VIA postuma in relazione al rinnovo dell’autorizzazione degli impianti esistenti già assentiti

21 Set 2020 | giurisprudenza, amministrativo

di Federico Vanetti

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. V – 14 luglio 2020, n. 3086 – Pres. Abruzzese – Est. Maffei – Comune di Marigliano (Avv. Balletta) c. Regione Campania (Avv. Marzocchella) + altri

In applicazione degli orientamenti giurisprudenziali unionali e nazionali, appare evidente che, in assenza di un progetto di implementazione della portata dell’impianto ad initio assentita, ovvero di una sua variazione qualitativa, non si impone la sottoposizione a VIA postuma dell’impianto originariamente realizzato. Le autorità nazionali chiamate a pronunciarsi in tale contesto, infatti, devono tenere conto dell’impatto ambientale generato dall’impianto a partire dalla sua realizzazione, nulla ostando a che, in esito a tale valutazione, le stesse concludano che non sia necessaria la sottoposizione dell’impianto ad una nuova VIA.

Il TAR Napoli offre una ulteriore occasione per analizzare l’istituto della c.d. VIA postuma, definendone ulteriormente il perimetro applicativo.

Commentando precedenti pronunce amministrative[i], si erano analizzati i presupposti per l’ammissibilità di una verifica ambientale eseguita ex post su progetti ed interventi potenzialmente impattanti sull’ambiente. La pronuncia in esame aggiunge un ulteriore tassello interpretativo.

Infatti, mentre la giurisprudenza ammette generalmente la possibilità di ricorrere a tale verifica anche dopo la realizzazione del progetto, ma a condizione che l’esercizio postumo della valutazione non abbia finalità elusive e prenda in considerazione anche gli impatti prodotti dall’impianto fin dalla sua realizzazione, la sentenza in esame – trattando di un rinnovo di autorizzazione ambientale oggi sottoposta a screening – introduce nuovi elementi di riflessione.

In particolare, il Tribunale campano ritiene rilevante il periodo in cui è stato autorizzato il progetto (ossia prima o dopo l’entrata in vigore della disciplina che ne prevedeva l’assoggettamento a VIA) e l’assenza di modifiche qualitative rispetto a quelle pre-esistenti.

Nel caso di impianti autorizzati prima del loro assoggettamento a VIA, il mero rinnovo dell’autorizzazione non richiederebbe una verifica di VIA postuma, con il che l’Amministrazione procedente sarebbe titolata ad escluderla.

La conclusione raggiunta dal Tribunale partenopeo, invero, non convince fino in fondo.

Non sfugge, infatti, che alcune autorizzazioni e i relativi rinnovi non sono scevri da un riesame della situazione di fatto.

Basti pensare al rinnovo/riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006, comporta necessariamente un riesame delle condizioni autorizzative che potrebbe anche portare ad una revisione dei limiti di emissione ovvero all’implementazione di nuove tecnologie.

Ricorrendo tale ipotesi, l’assoggettamento del rinnovo ad una VIA postuma parrebbe logico, non tanto per mettere in discussione la localizzazione dell’impianto con valutazione della c.d. “opzione zero”, quanto per valutare e aggiornare gli impatti ambientali prodotti nell’ottica di mitigarli.

La verifica successiva, quindi, non dovrebbe mettere in discussione tanto la localizzazione e il mantenimento dell’impianto, quanto, invece, le eventuali mitigazioni da implementare per contenere gli impatti rilevanti.

Resta di contro escluso (in linea con l’interpretazione del TAR Campania) il caso in cui l’autorizzazione originaria non sia soggetta a rinnovo o riesame, in quanto la VIA postuma non sarebbe necessaria anche in considerazione del principio generale tempus regit actum[ii].

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa).

Vanetti_TAR Napoli 3086_2020

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NOTE:

[i] Si vedano F. Vanetti e C. Piccitto,  La valutazione di incidenza ambientale postuma: riflessi estensivi della recente giurisprudenza eurounitaria sulle VIA, in RGAonline; F. Vanetti, La VIA postuma, possibile ma a determinate condizioni, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2017, 3, pp. 475 ss. e F. Vanetti – L. Ugolini, La sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli strumenti di pianificazione urbanistica ed il coordinamento con la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2018, 3, pp. 529 ss.

[ii] Rientrerebbe in tale casistica – a titolo esemplificativo – l’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale rilasciata prima dell’assoggettamento di tale tipologia di intervento a verifica di VIA. Tale autorizzazione, infatti, non è soggetta a rinnovo periodico, salvo il caso di ampliamenti o modifiche alla ripartizione merceologica.

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