La quantificazione della sanzione da applicare alla persona giuridica (anche) in tema di reati ambientali

01 Dic 2025 | penale, giurisprudenza

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 2 luglio 2025 (dep. 28 luglio 2025), n. 27669

Per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale.

1. Il caso di specie.

La sentenza in analisi riguarda il ricorso per cassazione proposto da una società a responsabilità limitata nei confronti della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila il 16 settembre 2024, che confermava la sentenza del Tribunale di L’Aquila del 3 luglio 2019 e dichiarava la ricorrente responsabile dell’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), n. 2 e lett. f) D.Lgs. 231/2001, condannandola a sanzione pecuniaria.

Secondo l’imputazione, la persona giuridica sottoposta ad accertamento di illecito amministrativo avrebbe tratto vantaggio dalla commissione dei reati puniti dagli artt. 256, comma 3, primo periodo e 260, comma 1 D.Lgs. 152/2006 (quest’ultimo, per la verità, non è oggetto di specifica trattazione in sentenza), posti in essere da soggetti inseriti nell’organico della società sia con funzioni apicali sia sottoposti all’altrui direzione e consistiti nella condotta di gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti composti da residui di lavorazione.

La società condannata si determinava a formulare ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, ed eccepiva con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione di norme penali e correlato vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla contestata responsabilità ex 25 undecies D.Lgs. 231/2001 con riguardo alla contravvenzione di cui all’art. 256, comma 3 T.U.A., sostenendo, in particolare, come il materiale inerte accumulato non potesse assumere la qualifica di rifiuto, bensì di sottoprodotto della lavorazione di rocce terre da scavo, e come conseguentemente non si potesse riconoscere la destinazione a discarica dell’area interessata.

Con il secondo motivo la difesa della ricorrente lamentava il vizio di violazione di legge, segnatamente del principio di legalità sancito dall’art. 2 D.Lgs. 231/2001, e di omessa motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta di gestione di discarica abusiva, ritenendo che l’ente fosse stato erroneamente condannato per un fatto di reato (la gestione – e non la realizzazione – di discarica non autorizzata) commesso in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011, che ha ampliato il novero dei reati c.d. presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ha introdotto i reati ambientali all’art. 25 undecies.

Il terzo motivo di doglianza aveva invece ad oggetto il vizio di violazione di legge in relazione ai criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria disciplinati dall’art. 11 D.Lgs. 231/2001 e censurava il trattamento sanzionatorio confermato dalla sentenza di secondo grado, in quanto ad avviso della società ricorrente la sanzione avrebbe dovuto essere applicata dai Giudici di merito in misura corrispondente al minimo edittale e avrebbero altresì dovuto essere valutate le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, che era sottoposto a concordato preventivo liquidatorio e non era dunque sufficientemente capiente per far fronte alla sanzione inflitta.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la società deduceva infine il vizio di illogicità della motivazione nella parte relativa alla quantificazione della somma oggetto di confisca in riferimento al profitto di reato.

Esaminate le doglianze eccepite, la Suprema Corte riteneva il ricorso nel complesso infondato e con specifico riguardo al terzo motivo, di interesse nella presente sede, rilevava come le argomentazioni condivise dai Giudici di merito fossero non manifestamente illogiche e si sottraessero alle censure difensive, essendo coerenti con l’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in tema di quantificazione della sanzione da irrogare alla persona giuridica, secondo il quale “il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale”.

La sanzione inflitta alla società è stata ritenuta conforme al dato normativo nonché ai criteri assestati dalle pronunce giurisprudenziali, dal momento che – considerate la quantità rilevante di rifiuti rinvenuti e la non pericolosità degli stessi – venivano adeguatamente determinati, dal Tribunale in prima istanza e della Corte d’Appello in sede di impugnazione, sia l’importo della singola quota (stabilito in misura del tutto inferiore al massimo previsto dall’art. 10, comma 3 D.Lgs. 231/2001) sia il numero complessivo di quote (quantificato all’interno della fascia medio bassa della cornice edittale dell’ipotesi oggetto di imputazione).

La Corte di Cassazione dunque rigettava complessivamente il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

2. I criteri di commisurazione delle sanzioni applicate ex D.Lgs. 231/2001 alle persone giuridiche.

Al fine di meglio comprendere le conclusioni raggiunte dalla Corte di legittimità con la sentenza in esame, si fornisce qui una panoramica degli aspetti di maggiore rilievo in tema di presupposti e criteri di quantificazione delle sanzioni ex D.Lgs. 231/2001.

Come ben noto, per la totalità delle fattispecie di reato c.d. presupposto contemplate dal D.Lgs. 231 /2001 è sempre prevista ex art. 10, in caso di accertamento della responsabilità della persona giuridica per l’illecito amministrativo contestato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; le sanzioni interdittive, invece, trovano applicazione solo in relazione alle ipotesi di reato per cui sono espressamente previste e laddove ricorrano i relativi presupposti, ossia nel caso in cui l’ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dalla commissione del reato oppure in quello in cui sia prospettabile una reiterazione degli illeciti.

Le regole di quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono dettate agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 231/2001 e prevedono, innanzitutto, che tale sanzione sia comminata per quote, in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille e dal singolo importo compreso tra un minimo di € 258 e un massimo di € 1.549.

Il sistema sanzionatorio per quote introdotto dal D.Lgs. 231/2001 onera pertanto il Giudice, in fase di determinazione della sanzione finale, ad una duplice valutazione consistente, in primo luogo, nella quantificazione del numero di quote (entro i parametri delineati in via generale dall’art. 10 e in via speciale dalle singole ipotesi di illecito amministrativo previste dagli artt. 24 e ss.) e, in secondo luogo, nell’attribuzione dell’importo della singola quota.

Oltre agli appena illustrati parametri di natura astratta, vi sono inoltre ulteriori criteri valutativi che indirizzano ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 231/2001 la definizione in concreto della sanzione pecuniaria[1] e che (come i criteri c.d. astratti) sono caratterizzati da due fasi distinte.

Nella prima fase, il Giudice dovrà operare la determinazione del numero di quote sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente e dell’attività realizzata per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti[2].

Tale metodo di valutazione non si allontana dai criteri di applicazione della pena delineati dall’art. 133 c.p.[3], che richiama – tra gli altri – le modalità della condotta, la gravità del danno, l’intensità dell’elemento soggettivo e la condotta susseguente al reato.

La seconda fase del calcolo in concreto della sanzione pecuniaria consiste, invece, nell’individuazione da parte del Giudice dell’importo della singola quota, che deve essere fissato tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, al fine di assicurare l’efficacia della sanzione stessa.

Il percorso logico che deve guidare il giudizio di quantificazione della sanzione si fonda pertanto – a differenza del percorso ordinario proprio della definizione della pena irrogata alla persona fisica – sulle dimensioni oggettive e sulle capacità soggettive della persona giuridica, all’evidente scopo di personalizzare il più possibile la sanzione, che non potrà quindi fondarsi esclusivamente sull’analisi delle circostanze di fatto verificatesi nel caso concreto e della singola vicenda processuale, ma dovrà altresì ancorarsi alle caratteristiche peculiari dell’ente.

La risposta punitiva risulta così meglio proporzionata alle concrete dimensioni e alle capacità economiche della singola persona giuridica e il Giudice sarà tenuto ad approfondire le condizioni patrimoniali dell’ente sottoposto ad accertamento, esplicitando poi nelle motivazioni della sentenza di condanna le ragioni in base alle quali è stato individuato il valore economico di ciascuna quota[4].

3. Gli orientamenti riepilogati dalla Suprema Corte.

Chiariti i presupposti e i criteri di commisurazione delle sanzioni irrogabili alle persone giuridiche, qualora ne sia accertata la responsabilità amministrativa dipendente da reato, occorre rilevare come la sentenza esaminata si collochi in modo uniforme tra le pronunce intervenute sull’argomento e anzi ne precisi ulteriormente il perimetro anche con riguardo ai reati ambientali.

La Corte di Cassazione si riporta innanzitutto al consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale, nell’iter volto alla quantificazione della sanzione da comminare alla persona giuridica, il Giudice debba applicare gli analoghi criteri (ex art. 133 c.p.) utilizzati per la determinazione delle pene nei confronti delle persone fisiche e rendere noto il percorso logico seguito per pervenire alla sanzione finale, con motivazione sempre più rigorosa quanto più ci si discosti dal minimo edittale[5].

A questo riguardo, nel caso di specie i Giudici di merito hanno correttamente determinato non solo l’importo della singola quota in misura (€ 500) del tutto inferiore al massimo (€ 1.549) previsto dall’art. 10, comma 3 D.Lgs. 231/2001, motivando tale scelta in ragione della non pericolosità dei materiali rinvenuti presso l’area adibita a discarica, ma anche il numero complessivo di quote (duecento, in una forbice compresa tra centocinquanta e duecentocinquanta quote[6]), non avendo potuto ignorare l’entità rilevante (oltre 77.000 tonnellate di rifiuti) della discarica non autorizzata.

Viene inoltre aggiunto e ribadito dalla Suprema Corte – anche con riferimento alla sanzione irrogata all’ente e in virtù del disposto dell’art. 11 D.Lgs. 231/2001 (che, come detto, impone di prendere in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente) – il principio, già affermato in relazione alla previsione dell’art. 133 bis c.p., secondo cui la diminuente della pena pecuniaria per le condizioni economiche del condannato (rectius, della persona giuridica) trova applicazione nell’ipotesi di vera e propria impossibilità, o quantomeno di estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta.

Ancora, è valido anche con riguardo alla persona giuridica l’ulteriore principio, parimenti affermatosi in ordine all’art. 133 bis c.p., secondo cui in sede di impugnazione il mero riferimento nell’atto di appello alla predetta norma, senza alcuna indicazione degli elementi dai quali il Giudice del gravame dovrebbe desumere che la pena pecuniaria inflitta dal Giudice di primo grado sia eccessivamente gravosa, non obbliga il Giudice di secondo grado all’esame del relativo motivo e tale omesso esame non costituisce vizio che comporti annullamento in sede di legittimità.

Nel caso in analisi la sanzione inflitta, avendo tenuto conto delle condizioni economiche dell’ente e, in particolare, dell’esistenza del concordato preventivo liquidatorio a cui era sottoposta la società ricorrente, non può ritenersi gravosa ed irragionevolmente distante dal minimo edittale, in assenza di elementi – che non sono stati in alcun modo documentati dall’ente – che possano consentire di qualificarla come tale.

La sentenza in commento rappresenta, pertanto, un’utile ed elaborata sintesi dei criteri progressivamente definiti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corretta commisurazione delle sanzioni inflitte alle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui si auspica verrà posta in essere una sempre più conforme applicazione.

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NOTE:

[1] I medesimi criteri sono valutati, come indicato all’art. 14, comma 1 D.Lgs. 231/2001, ai fini della determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva.

[2] La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il trattamento sanzionatorio debba essere proporzionato ai “concreti vantaggi ottenuti dall’ente” a seguito dell’attività illecita (si veda, Cass. pen., Sez. III, 28 luglio 2021, n. 29578).

[3] A questo proposito, la Suprema Corte ha difatti chiarito che “in tema di responsabilità amministrativa dell’ente, l’esercizio del potere discrezionale, di cui all’art. 11 d.leg. 231/01 in ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria, deve conformarsi anche ai criteri dettati dall’art. 133 c.p., della cui applicazione al caso concreto occorre dare esplicita evidenza in sentenza, a pena di annullamento della medesima per vizio di motivazione” (Cass. pen., Sez. V, 13 settembre 2019, n. 38115).

[4] Per un esame più dettagliato della questione si rimanda a G. Stampanoni bassi e L.N. Meazza (a cura di), Commento al decreto sulla responsabilità da reato degli enti D.lgs. 231/2001. Profili operativi, Pisa, 2021, pp. 85-88.

[5] In questo senso si veda anche Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2019, n. 39952.

[6] È bene precisare che, a seguito delle recentissime modifiche apportate dal D.L. 116/2025 (c.d. Terra dei fuochi), convertito in L. 147/2025, in vigore dallo scorso 8 ottobre 2025, la cornice della sanzione pecuniaria per l’ipotesi prevista dall’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), n. 2 D.Lgs. 231/2001 è stata inasprita e risulta ad oggi determinabile tra quattrocento e seicento quote.

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