La (non sempre facile) distinzione tra il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ambientale e la gestione illecita dei rifiuti

02 Giu 2026 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20 febbraio 2026 (dep. 16 marzo 2026), n. 10042

Integra il reato di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale previsto dall’art. 256 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 e non la contravvenzione di gestione illecita punita dal comma 1 della medesima disposizione l’utilizzo di veicoli sopravvenuti nella disponibilità dell’impresa in assenza della presentazione, ai fini dell’immediata utilizzabilità, della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 18, comma 2 D.M. n. 120/2014 ai fini della comunicazione delle variazioni all’iscrizione dell’Albo dei gestori ambientali.

1. La vicenda processuale: i motivi di ricorso e la decisione assunta dalla Corte di Cassazione

Condannato dal Tribunale di Fermo in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/2006 per avere trasportato rifiuti “abusivamente” e, nella specie, ricorrendo ad un veicolo diverso da quello iscritto nell’Albo dei gestori ambientali, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado lamentando la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in relazione:

  • con il primo motivo, all’art. 256 commi 1 e 4 D.Lgs. n. 152/2006 in quanto, essendo consistita la sua condotta nell’impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello autorizzato, la stessa integrerebbe la fattispecie di cui al comma 4 della citata disposizione (“violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale”) invece che quella di “gestione di rifiuti non autorizzata” punita, tra l’altro più gravemente, dal comma 1;
  • con il secondo motivo, all’art. 131 bis c.p. per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione di una precedente condanna dell’imputato iscritta nel Casellario Giudiziale. In particolare, il ricorrente rappresentava l’illogicità della motivazione che aveva valorizzato unicamente tale elemento – del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto – senza invece considerare le caratteristiche della condotta: del tutto occasionale, inoffensiva e giustificata alla luce dell’impossibilità di utilizzare il veicolo, non più funzionante, iscritto nell’Albo dei gestori ambientali;
  • con il terzo motivo, all’art. 256 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 il cui corretto riconoscimento avrebbe comportato l’irrogazione di una pena peri alla metà di quella effettivamente applicata.

Con conclusioni scritte, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, aderendo all’impostazione difensiva, chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza o, in subordine, l’annullamento della stessa con rideterminazione della pena, sul presupposto che, incontestata la circostanza che il ricorrente fosse titolare dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti, la sua condotta integrava una mera inosservanza alle relative prescrizioni con conseguente rilevanza ai sensi del comma 4 (e non del comma 1) dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.

Il PG condivideva, altresì, il secondo motivo di ricorso, rappresentando, tra l’altro, come la riqualificazione del fatto in una fattispecie contravvenzionale meno grave imponesse una rivalutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p.; spettava, quindi, alla Corte decidere se annullare con rinvio rimettendo la questione sull’applicazione della causa di non punibilità al Tribunale di Fermo o se, previo rigetto del secondo motivo di ricorso, annullare senza rinvio rideterminando, però, la pena ai sensi dell’art. 620 comma1 lett. l) c.p.p.

La Corte riteneva meritevoli di accoglimento tutte le censure sollevate dal ricorrente.

Nella specie, ai fini dell’accoglimento delle questioni, tra loro omogenee, affidate al primo e al terzo motivo di ricorso, i Giudici richiamavano il proprio consolidato orientamento secondo cui «integra il reato di trasporto abusivo di rifiuti, previsto dall’art. 256 del D.lgs. 152/2066, l’utilizzazione di veicoli sopravvenuti nella disponibilità dell’impresa in assenza della presentazione, ai fini dell’immediata utilizzabilità, della dichiarazione sostitutiva (prevista dall’art. 18 comma secondo, D.M. n. 120 del 2014) in allegato alla comunicazione di variazioni dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per incremento di veicoli», desumendo, da tale considerazione, «la correttezza dell’impostazione seguita dalla difesa».

Con riferimento, poi, al secondo motivo, la Corte ne evidenziava la fondatezza avendo il Tribunale «valorizzato la “biografia penale” dell’imputato in aperta violazione del principio (…) secondo cui il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato (…) atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo».

Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione annullava la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Fermo affinché provvedesse, alla luce della corretta riqualificazione giuridica del fatto, a rivalutare la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. e, in caso di mancato riconoscimento di tale causa di non punibilità, anche il trattamento sanzionatorio, muovendo dall’ipotesi del comma 4 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 ratione temporis vigente, essendo nelle more stata modificata in peius dal D.L. n. 116/2025 la cornice edittale della fattispecie.

2. La normativa di riferimento: la distinzione tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 4 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità e la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

A fronte della sinteticità di tale motivazione, soprattutto con riguardo al tema centrale posto dal ricorrente (vale a dire quello relativo alla qualificazione giuridica della sua condotta), si reputa opportuna, ai fini di una migliore comprensione della questione, una breve ricostruzione del quadro normativo e dei dubbi applicativi sfociati nell’interpretazione ribadita dalla Cassazione nella pronuncia in esame.

Come noto, l’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 punisce, tra le altre, quali due fattispecie autonome di reato, l’effettuazione di attività di gestione di rifiuti (in senso lato intesa) in assenza di autorizzazione (comma 1) ovvero in difformità dalle prescrizioni in essa contenute (comma 4).

Più precisamente, tale ultima fattispecie contravvenzionale punisce tanto «l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni», quanto «la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni».

Proprio la formulazione di questa seconda ipotesi ha sollevato in passato non pochi dubbi interpretativi: se letteralmente, infatti, carenza vuol dire mancanza, ci si è chiesti quale potesse essere il discrimine tra la condotta di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione punita dal comma 1 e quella di gestione in carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni, potendo tale ultima condotta risolversi proprio nel mancato possesso di quelle specifiche condizioni legittimanti la concessione dell’autorizzazione ambientale[1]. Si tratta, a ben vedere, di un tema non irrilevante atteso che la fattispecie di cui al comma 1 era ed è tuttora, dopo l’intervento della L. n. 147/2025, sanzionata più gravemente rispetto all’ipotesi di cui al comma 4 e che solo la condanna in relazione all’ipotesi di gestione illecita comporta, ai sensi dell’art. 259 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006, la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato[2].

Simile dubbio è stato sciolto dalla giurisprudenza ricorrendo a un criterio distintivo basato sulla natura dei requisiti e delle condizioni mancanti: qualora essi, per le loro caratteristiche, incidano sulla sussistenza del titolo abilitativo, ricorrerà l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 256; quando, invece, riguardino le modalità di esercizio dell’attività autorizzata, rileverà la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 256 la cui integrazione – come noto – presuppone sempre l’esistenza di un titolo abilitativo.

Tale distinzione ha portato la Suprema Corte a ravvisare il reato di “violazione delle prescrizioni ambientali” tutte le volte in cui il trasporto di rifiuti sia stato effettuato, come nel caso in esame, con veicoli diversi da quelli comunicati all’atto della procedura autorizzativa[3]. Ciò, evidentemente, sul presupposto che simile inosservanza o carenza non incide sulla sostanza del titolo abilitativo, diversamente, invece, da quanto accade nei casi in cui, ad esempio, siano trasportati rifiuti diversi da quelli per i quali era stata richiesta l’iscrizione ovvero sia utilizzata un’area di smaltimento differente da quella autorizzata[4]. In tali situazioni, la giurisprudenza tende, infatti, a ritenere che le ravvisate difformità, ricadendo su elementi essenziali del provvedimento autorizzativo, avrebbero implicato una nuova valutazione da parte dell’Autorità ovvero una nuova iscrizione o comunicazione, la cui assenza rende tale condotta rilevante ai sensi del comma 1 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.

Detto altrimenti, mentre le violazioni rilevanti ai sensi del comma 4 presuppongono sempre l’esistenza di un valido titolo abilitativo che non viene però intaccato nella sua sostanza dalla loro commissione, quelle punite dal comma 1, al contrario, si caratterizzano proprio per la mancanza di un’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ravvisabile – secondo l’interpretazione giurisprudenziale fornita – anche qualora, pur in presenza di un titolo esistente, la difformità posta in essere dall’agente sia tale da svuotare quest’ultima di contenuto, configurando un’illecita gestione.

Sulla scorta di tale orientamento, la Suprema Corte sviluppa nella sentenza in commento un’ulteriore argomentazione concernente la disciplina dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il riferimento, nello specifico, è al D.M. n. 120/2014 («Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e della modalità i iscrizione e dei relativi diritti annuali») il cui art. 15, disciplinante la procedura di iscrizione all’Albo, prevede, in estrema sintesi, che, le imprese e gli enti intenzionati a effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti corredino la domanda oltre che con un’attestazione circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, anche con la copia della carta di circolazione dei veicoli unitamente alla documentazione che, in caso di intestatario dei mezzi diverso dal richiedente l’iscrizione all’albo, attesti la piena ed esclusiva disponibilità in capo a quest’ultimo degli stessi.

Il successivo art. 18, regolante la procedura di comunicazione di eventuali variazioni dell’iscrizione all’Albo, concede alle imprese un termine di 30 giorni per comunicare ogni atto o fatto che comporti una modifica della stessa, prevedendo al secondo comma che «nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000».  La portata di tale previsione, da leggere in combinato con il comma 5 dell’art. 18 citato, è stata chiarita dalla giurisprudenza nel senso che la presentazione di un’autocertificazione da parte delle imprese ha come effetto quello di consentire l’immediato utilizzo dei nuovi veicoli dovendo altrimenti le stesse, in attesa della delibera sulla variazione da parte dell’organo competente, operare sulla base del titolo già in loro possesso e, quindi, utilizzando i veicoli oggetto dell’originaria domanda[5].

Proprio sulla scorta di tale condivisibile interpretazione del testo normativo, la giurisprudenza di legittimità ha abbracciato l’orientamento, ribadito anche nella sentenza in commento, secondo cui l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali abilita le imprese allo svolgimento dell’attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione con la conseguenza che l’utilizzo di un veicolo diverso, in assenza dell’autocertificazione appena descritta, configura una carenza rilevante ai sensi del comma 4 D.Lgs. n. 152/2006, trattandosi di una inosservanza non idonea a incidere sulla sostanza del titolo autorizzativo.

3. Alcune considerazioni

La pronuncia in esame ribadisce un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte: il trasporto di rifiuti con veicoli diversi da quelli autorizzati integra la contravvenzione punita dal comma 4 dell’art. 256 e non la più grave fattispecie di gestione in assenza di autorizzazione prevista dal comma 1; per evitare di incorrere in tale violazione, il gestore dei rifiuti che voglia utilizzare nell’immediato veicoli diversi da quelli autorizzati, è tenuto a comunicare la variazione all’organo competente autocertificando l’adozione dei nuovi mezzi di trasporto.

Come visto, il ragionamento giuridico alla base del richiamato orientamento è semplice: in presenza di inosservanze concernenti le modalità di esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti ricorrerà l’ipotesi contravvenzionale del comma 4 dell’art. 256, mentre laddove l’inosservanza incida sulla sostanza del titolo abilitativo, finendo con il travalicare i limiti dell’autorizzato, il fatto costituirà un’ipotesi di gestione illecita. Tale distinguo, tuttavia, non sempre si è rivelato di agile applicazione: la variabilità delle fattispecie concrete, infatti, ha fatto emergere la difficoltà della giurisprudenza di incasellare le riscontrate inosservanze o carenze nell’alveo di quelle idonee incidere sull’an del titolo legittimante (come tali rilevanti ai sensi del comma 1) ovvero soltanto sul quomodo (rilevanti, quindi, ai sensi del comma 4), non essendo sempre facilmente apprezzabile la linea di confine tra l’una e l’altra categoria. Con la conseguenza di avere, ad esempio, ricondotto alla più lieve ipotesi del comma 4 condotte – quali la realizzazione di un deposito di rifiuti in un sito diverso da quello autorizzato – notoriamente integranti, in ragione della ritenuta incidenza sul titolo abilitativo di tale tipologia di violazione, il reato previsto dal comma 1 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006[6].

Per sopperire a simili difficoltà interpretative, la dottrina ha suggerito, del tutto condivisibilmente, di integrare il criterio individuato dalla giurisprudenza con quello concernente l’occasionalità o meno della contestata inosservanza. Qualora, infatti, l’attività sia esercitata “in regime di inosservanza”, vale a dire con modalità diverse da quelle autorizzate, potrà ritenersi che la gestione dei rifiuti sia altra rispetto a quella assentita con conseguente configurabilità del reato di cui al comma 1 D.Lgs. n. 152/2006; al contrario, qualora emergesse l’occasionalità della mancanza, vi sarebbe spazio per ravvisare la più lieve ipotesi punita dal quarto comma del citato art. 256[7]. Tanto più che – come noto – quello dell’occasionalità o abitualità della condotta è il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza per escludere o meno la tipicità e, quindi, la rilevanza penale, ai sensi del comma 1 dell’art. 256, dell’attività di gestione dei rifiuti.  In altre parole, come una condotta occasionale di “gestione dei rifiuti”, qualora denoti l’assenza di organizzazione, non è ritenuta idonea a integrare il reato punito dall’art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006, allo stesso modo l’occasionalità della riscontrata carenza non può di per sé sola considerarsi indice sintomatico di una illecita gestione quanto piuttosto di un discostamente momentaneo dalle prescrizioni imposte dal titolo abilitativo, rilevante ai sensi del comma 4 dell’art. 256 citato.

Ma vi è un criterio ulteriore che, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla D.L. n. 116/2025 (convertito con L. 3 ottobre 2025 n. 147), potrebbe rilevare al fine di una più agile distinzione tra le inosservanze rilevanti ai sensi del comma 4 dell’art. 256 e quelle che, in quanto idonee a incidere sull’originario provvedimento autorizzativo, integrerebbero la fattispecie di cui al comma 1 nella forma aggravata prevista dal neo introdotto comma 1 bis del citato articolo: l’offensività della condotta.

Come noto, infatti, tale comma prevede che si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni, invece che l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 (trasformando, quindi, la fattispecie da contravvenzionale a delittuosa), qualora dai fatti di gestione illecita derivi un pericolo per la vita o la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna ovvero quando essi siano commessi in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Laddove l’inosservanza, la carenza o la mancanza rispetto al provvedimento autorizzativo siano idonei a porre in pericolo la vita o l’incolumità delle persone ovvero a compromettere o deteriorare l’ambiente nei termini descritti dalla richiamata disposizione, caratterizzandosi, quindi, per un particolare grado di offensività, le stesse non potranno che integrare il reato di illecita gestione punito, nella sua forma aggravata, dall’art. 256 comma 1 bis D.Lgs. n. 152/2006. Tanto più che è lo stesso comma 4 nella sua nuova formulazione a escludere dal proprio alveo applicativo proprio tali condotte.

4. L’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. alle fattispecie contemplate dall’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 e le ricadute sul piano pratico

Un breve cenno merita anche l’ulteriore questione sottoposta al vaglio della Corte e concernente i criteri per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p.

A tale proposito, costituisce indirizzo consolidato quello per cui tale causa di non punibilità sia pacificamente applicabile anche ai reati ambientali – fatto salvo quanto stabilito dalla neo-introdotta previsione di cui al comma 3 lett. 4 ter) dell’art. 131 bis c.p. che esclude la particolare tenuità del fatto quando si procede, tra gli altri, per il reato di cui all’art. 256 comma 1 bis D.Lgs. n. 152/2006[8] – essendo stato chiarito dalla stessa Cassazione come dalla lettura della citata norma non emerga alcuna preclusione applicativa derivante dal tipo di bene o interesse tutelato[9]; gli indici da prendere in considerazione, infatti, sono altri e attengono sostanzialmente all’entità dell’offesa e all’occasionalità della condotta.

Correttamente, quindi, i Giudici di legittimità hanno ravvisato nella decisione assunta dal Tribunale di Fermo la violazione del principio secondo cui l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere preclusa sulla scorta dei precedenti dell’imputato dovendo piuttosto essere valutati i diversi parametri normativi di cui all’art. 131 bis c.p. concernenti la pena edittale, le modalità della condotta, anche susseguente il reato, l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento[10]. Fermo restando che – come chiarito con riferimento a un’ipotesi di abbandono dei rifiuti – non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti dalla norma codicistica, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ovvero, ai fini della sua esclusione, la motivazione in merito all’assenza di anche uno soltanto di essi reputato decisivo[11].

Inoltre, il requisito della non abitualità della condotta previsto dall’art. 131 bis comma 1 c.p. è stato interpretato dalla Suprema Corte nel senso che esso non possa essere applicato ai reati necessariamente o eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta, escludendone quindi, il riconoscimento in un’ipotesi di ripetuto conferimento di rifiuti in assenza di autorizzazione integrante il reato di cui all’art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006. Non solo: sempre in tema di gestione non autorizzata di rifiuti, i Giudici di legittimità hanno escluso l’applicazione di tale causa di non punibilità in base al rilievo che la reiterazione della condotta per un lungo arco temporale impedisce una valutazione in termini di esiguità del danno prodotto, costituendo ex se dimostrazione di serialità ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva[12].

Infine, costituisce orientamento pacifico della Cassazione quello secondo cui la confisca del veicolo conseguente all’accertamento del reato di cui all’art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 trova applicazione anche nel caso di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto[13].

Alla luce di tali brevi notazioni concernenti la concreta operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., è di tutta evidenza l’importanza di individuare dei criteri certi cui ancorare la distinzione tra la fattispecie di gestione illecita dei rifiuti prevista dal comma 1 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 e quella di inosservanza delle prescrizioni prevista dal successivo comma 4.

L’inquadramento della condotta in una o nell’altra fattispecie, infatti, ha delle ricadute non solo in punto di determinazione della pena ma anche con riguardo sia al riconoscimento della causa di non punibilità, preclusa nell’ipotesi di abitualità della condotta costituente elemento tipizzante proprio la gestione illecita di rifiuti, sia alla confisca del veicolo da escludersi – come visto – nell’ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali.

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NOTE:

[1] Tra le pronunce che affrontano espressamente il tema vi è Cass. pen., Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 13232 che evidenzia proprio come «tale fattispecie [art. 256, comma 4 D.Lgs. n. 152/2006] ha dato luogo a seri problemi interpretativi poiché la carenza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni e le comunicazioni potrebbe risolversi in un’inesistente comunicazione posto che vi deve essere coincidenza tra il possesso dei requisiti specifici e l’esercizio della corrispondente attività di gestione».

[2] Sul punto si evidenzia che, nonostante l’art. 259, comma 2 D.Lgs. n. 159/2006 preveda che alla condanna in ordine al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4 conseguente obbligatoriamente la confisca del mezzo, la giurisprudenza (nella specie Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2019, n. 47836) ha chiarito che, ai fini della confisca obbligatoria, per trasporto illecito deve intendersi un’attività svolta senza autorizzazione, mentre la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni presuppone lo svolgimento di un’attività professionale e/o commerciale autorizzata.

[3] Si tratta, in realtà, di un principio di diritto che era stato affermato in epoca, ormai risalente, con riguardo all’analoga previsione di cui all’art. 51, comma 4 D.Lgs. n. 22/1997 da Cass. pen., Sez. III, 19 dicembre 2007, n. 5342 nonché, ancora prima, da Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2005, n. 12374, Cass. pen., Sez. III, 12 dicembre 2003, n. 4373 e Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2000.

[4] In tal senso: Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 5817; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 41583; Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2007, n. 20460 che richiama Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 554; Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2000, n. 4398 e Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2007, n. 43849.

[5] Si veda, in particolare, Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2017, n. 6739 nonché Cass. pen., Sez. III, 18 novembre 2015, n. 1635, citata anche dalla sentenza in commento, che evidenza come l’art. 18 comma 2 D.M. n. 120/2014 preveda un’eccezione «consentendo l’immediata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli, immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva».

[6] Il riferimento è, ad esempio, a Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2010, n. 22763 che ha ravvisato la fattispecie di inosservanza delle prescrizioni, annullando la precedente sentenza che, al contrario, aveva inquadrato la fattispecie nell’alveo del comma 1 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, in un caso di realizzazione di un deposito di rifiuto speciali in un’area diversa da quella oggetto di autorizzazione ambientale.

[7] Si rinvia al contributo di V. Paone, Il rapporto tra il reato di gestione illecita di rifiuti e l’inosservanza di modalità operative (nota a Cass. pen. n. 22763/2010), in Ambiente & Sviluppo.

[8] Come noto, infatti, il D.L. 8 agosto 2025 n. 116 ha modificato l’art. 131 bis c.p. inserendo tra i casi in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quello in cui si proceda «per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

[9] Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2020, n. 19977.

[10] Cass. pen., Sez. V, 22 luglio 2016, n. 45533, Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 605 nonché Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2016, n. 35757 la cui massima è stata richiamata nella motivazione della sentenza in commento.

[11] Cass. pen., Sez. III, n. 5078 del 2019.

[12] Cass. pen., 26 settembre 2018, n. 51592.

[13] Tra tante, si richiama Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2020.

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