CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 18 dicembre 2025 (dep. 16 marzo 2026), n. 10056
In tema di delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c. p.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo può consistere nel “risparmio di spesa” derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali doverosi per lo smaltimento. Tale profitto, ancorché realizzato direttamente nel patrimonio della persona giuridica a vantaggio della quale il reato è stato commesso, legittima la confisca per equivalente nei confronti dei beni personali dell’amministratore (quale autore materiale della condotta) qualora risulti impossibile l’apprensione diretta presso l’ente.
1. La vicenda oggetto della decisione.
La sentenza in commento ha ad oggetto il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa che, in sede di appello cautelare, aveva confermato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze sui beni personali del presidente e dell’amministratore delegato del Consorzio SGS Spa.
Più in particolare la misura ablativa era stata disposta in relazione alla commissione di più reati di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) e di falso, realizzati mediante l’abusivo spandimento su terreni agricoli di sostanze pericolose (denominate Carbocal o Natifert 40), rifiuti speciali che invece erano stati fittiziamente identificati come ammendanti e fertilizzanti.
La condotta, in ipotesi accusatoria, era stata realizzata nell’interesse della società che aveva conseguentemente beneficiato di un “risparmio di spesa” in relazione ai costi di regolare smaltimento e trattamento delle predette sostanze, risparmio ritenuto profitto del reato.
Il Gip di Firenze aveva inizialmente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro della società e, in via sussidiaria, per l’incapienza del patrimonio sociale, il sequestro per equivalente sui beni personali dei vertici della società indagati per le richiamate ipotesi di reato.
In questo contesto i ricorrenti hanno lamentato la violazione di legge, sostenendo che il sequestro gravante sui loro patrimoni si traducesse in una sanzione illegittima in contrasto con la natura restitutoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato.
Su tali premesse, la difesa ha sostenuto che la misura applicata violasse i criteri interpretativi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 26 settembre 2024 (nel testo della sentenza in commento anche identificata come sentenza Massini), dai quali discenderebbe la funzione strettamente recuperatoria della misura ablativa in esame che sarebbe quindi da intendersi illegittima laddove disposta per una somma superiore a quella costituente profitto del reato.
Più in particolare, l’ordinanza si sarebbe posta in contrasto con il principio statuito dalla Corte secondo cui è possibile disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, ovvero il sequestro preventivo ad essa funzionale, solo a condizione dell’esistenza di un profitto personale ed a seguito di un giudizio di proporzionalità della somma sequestrata rispetto a tale profitto. Ciò anche laddove la funzione assegnatagli fosse da considerarsi di tipo punitivo.
Nella prospettazione difensiva, nel caso di specie, difetterebbe il presupposto dall’aver preventivamente individuato un arricchimento personale degli indagati per cui la misura si porrebbe come ingiusta punizione. La stessa ordinanza oggetto di ricorso aveva infatti riconosciuto come costoro non avessero fruito di un profitto personale, interamente riferibile all’ente collettivo, confermando – ciononostante – il sequestro in relazione alla quota parte che non fu possibile apprendere in via diretta dalle casse della società.
La questione è stata anche declinata in un secondo motivo di ricorso per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del profitto illecito personale laddove il Tribunale cautelare avrebbe solo prospettato in via ipotetica il conseguimento di un profitto personale in capo agli indagati. Inoltre, i giudici non avrebbero tenuto conto della natura consortile delle società, la quale agiva senza scopo di lucro non prevedendo la distribuzione di utili ai soci.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per l’infondatezza della costruzione proposta che non terrebbe conto di come le stesse Sezioni Unite avrebbero riconosciuto la natura sanzionatoria della confisca per equivalente ignorando altresì il disposto dell’art. 322 ter c.p. nella parte in cui il destinatario della confisca è individuato nell’autore del reato anche se del profitto si avvantaggia un altro soggetto, nel caso di specie l’ente del quale i ricorrenti erano i vertici.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi chiarendo la portata dei principi stabiliti nella sentenza Massini declinati nell’ambito della applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in contesti di criminalità d’impresa nell’ipotesi in cui il profitto sia costituito da un risparmio di spesa a favore dell’ente.
2. La vocazione punitiva della confisca per equivalente nell’ambito del traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p.
La questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda la possibilità di aggredire, tramite sequestro per equivalente, il patrimonio personale dell’amministratore di una società, autore di un reato ambientale, quando il profitto illecito, nella forma di risparmio di spesa, sia stato incamerato esclusivamente dalla società stessa.
Secondo i giudici di legittimità, i principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite Massini a mente dei quali, in estrema sintesi, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca dovrebbe essere limitata alla quota di effettivo arricchimento di ciascun correo o, in mancanza di prova, divisa in parti uguali[1], non troverebbero applicazione nel caso in cui il profitto sia costituito da un mancato decremento patrimoniale a favore di un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
Nello specifico, la Corte sostanzialmente chiarisce come una interpretazione restrittiva del principio espresso non coglierebbe la complessità dell’istituto, specialmente in relazione a reati come quelli ambientali o tributari, dove l’autore materiale della condotta (la persona fisica) agisce per procurare un vantaggio a un soggetto distinto (la persona giuridica)[2].
In questo quadro uno dei principali temi posti alla base della decisione attiene alla natura del profitto e al conseguente regime ad esso applicabile.
È stato osservato come il profitto possa anche non coincidere esclusivamente con un incremento patrimoniale positivo potendo consistere anche in un risparmio di spesa, inteso come «vantaggio economico, ricavato in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso dei costi aziendali, di quei costi cioè “doverosi” non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica[3] (…) ovvero in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali[4] (…), ma anche nella evasione di imposta conseguente alla esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi»[5].
Nel caso di specie, il profitto del reato è stato infatti identificato nel risparmio di spesa conseguente al mancato impiego di risorse economiche da parte della società per il corretto smaltimento dei rifiuti speciali Carbocal o Natifert 40.
Con le suddette affermazioni la Corte si è inserita nell’alveo di un consolidato panorama giurisprudenziale ove il concetto di profitto ha subìto una progressiva smaterializzazione, dapprima in materia tributaria, delineandosi poi i medesimi approdi anche in materia ambientale: esso appunto non sarebbe più solo identificato con un incremento patrimoniale positivo (c.d. profitto accrescitivo), ma ricomprenderebbe anche il mancato decremento patrimoniale (c.d. risparmio di spesa) derivante dall’inadempimento di obblighi onerosi prescritti dalla legge[6].
La decisione osserva come, in queste fattispecie, il vantaggio economico si realizza spesso in via immediata e diretta a favore di un soggetto diverso dall’autore materiale del reato, ovvero la persona giuridica nel cui interesse operano i legali rappresentanti.
In tale ipotesi la misura perderebbe dunque la sua vocazione prettamente ripristinatoria assumendo una natura punitiva e sanzionatoria. La persona fisica autrice del reato, pur non essendosi avvantaggiata direttamente del risparmio di spesa, finisce per fungere di fatto da “garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato” (la pronuncia rimanda a quanto affermato dalla Corte costituzionale, sent. n. 7 del 2025, par. 3.3.2. del considerato in diritto).
Sotto questo profilo, la Corte richiama uno dei passaggi della sentenza Massini che recepisce quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale, sent. n. 112 del 2019 affermando come la confisca per equivalente pur avendo una tendenziale natura ripristinatoria quand’anche afflittiva, possa talvolta assumere un carattere “punitivo” laddove infligga “all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito“[7].
In questo modo la decisione in esame, ritiene di dar seguito al già avviato filone giurisprudenziale in materia tributaria delimitando il campo di applicazione di principi delle Sezioni Unite, distinguendo la fattispecie generale da quella, peculiare, in cui il profitto (come risparmio di spesa) sorge a vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato. In questo contesto, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente sarebbe una conseguenza logica e giuridica prevista dall’ordinamento per evitare che il profitto del reato rimanga non aggredito.
Per quanto riguarda il passaggio della misura cautelare dall’ente alla persona fisica, l’orientamento dominante fatto proprio dalla Corte individua la legittimità del sequestro per equivalente sui beni privati dell’amministratore sulla base di una precisa gerarchia. Il profitto che si traduce in un risparmio di spesa d’impresa si confonde originariamente con il patrimonio della società beneficiaria; pertanto, l’apprensione di tale valore sui conti correnti societari costituisce sequestro in via diretta. Tuttavia, qualora le casse della persona giuridica risultino incapienti, è consentito aggredire per l’equivalente i beni della persona fisica autrice materiale del reato[8].
In tale scenario, la misura in definitiva assume una vocazione marcatamente sanzionatoria: l’amministratore subisce l’ablazione a prescindere dal fatto che abbia materialmente incamerato il denaro risparmiato, rispondendo in solido per l’illecito commesso, fermo restando il divieto di superare, nel complesso, il quantum dell’arricchimento illecito complessivamente generato.
In questa direzione la sentenza chiarisce come nell’ordinamento siano contemplate due diverse fattispecie di confisca per equivalente: la prima colpisce beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, non essendo stato possibile reperire il profitto stesso in via diretta; la seconda, dotata di carattere sanzionatorio, colpisce beni o denaro dell’autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario[9].
Da ultimo, la Corte ha ritenuto conforme ai principi di proporzionalità e responsabilità solidale la scelta del giudice di merito di ripartire in modo paritario tra i concorrenti il quantum oggetto di ablazione, in assenza di prove sull’entità del profitto ascrivibile al singolo[10].
3. Alcune considerazioni conclusive: lo statuto delle sanzioni patrimoniali tra rigore repressivo e garanzie costituzionali.
In sintesi, la Suprema Corte conferma l’astratta legittimità del sequestro per equivalente nei confronti dell’amministratore, configurando quest’ultimo alla stregua di un ‘garante’ patrimoniale in caso di incapienza dell’ente.
In proposito, la giurisprudenza in materia tributaria ha da tempo affermato che “l’appartenenza dell’autore individuale all’ente, che si sostanzia nell’esistenza del rapporto organico, costituisce imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio il fatto di reato, nelle sue componenti oggettive e soggettive e nel quale interamente si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente, che produce il beneficio a favore della persona giuridica facendole incamerare il profitto del reato, anche se, per taluni delitti tributari, sotto forma di risparmio di spesa”[11].
Un simile impianto argomentativo trova un preciso riscontro nella previsione di cui all’art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000 e analogamente, per quanto qui di interesse, nell’ultimo comma dell’art. 452 quaterdecies c.p. Disposizioni che – nei rispettivi ambiti di operatività – disciplinano i presupposti e i limiti della misura ablativa di valore.
Ne deriva come la confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore dell’ente risponda ad una precisa scelta disincentivante del legislatore: l’ablazione sussidiaria a carico del patrimonio privato della persona fisica troverebbe infatti la sua intrinseca giustificazione nel giudizio di rimproverabilità che connota la condotta a monte del reato. È l’azione (o l’omissione) colpevole dell’amministratore ad aver materialmente originato l’illecito, rendendo di fatto possibile il conseguimento di quell’illecito vantaggio patrimoniale in capo all’ente.
Tale impostazione, tuttavia, a parere di chi scrive, non elude i dubbi in ordine al rispetto dei principi di colpevolezza e proporzionalità della pena laddove non si ravvisi una quota di arricchimento in capo a chi venga identificato quale autore del reato presupposto.
Sul punto è utile richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2025 che, pur pronunciandosi in un quadro di illeciti societari (sulla confisca anche per equivalente di beni strumentali di cui all’art. 2641, comma 1 c.c.), ha sostanzialmente stigmatizzato come meccanismo in grado di amplificare le incongruità del sistema la previsione del diritto vivente che “considera applicabile la confisca per equivalente anche a carico di persone diverse da quelle che erano proprietarie del bene utilizzato per la commissione del reato, purché si tratti di persone penalmente responsabili (o corresponsabili) della sua commissione”. Situazione che, finisce per trasformare la persona fisica in un “garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato”[12].
Ed infatti, laddove si ammetta che la confisca per equivalente assume una natura marcatamente sanzionatoria, essa dovrà inevitabilmente sottostare allo statuto e alle garanzie proprie delle sanzioni penali. Di conseguenza tale misura non dovrebbe mai essere applicata per un valore superiore al profitto che l’autore ha effettivamente ricavato dalla sua attività criminosa. Se la confisca superasse questo limite, a parere di chi scrive, si rischierebbe di sfociare in una ‘pena illegale’, in aperta violazione dei principi di proporzionalità e della personalità della responsabilità penale.
Direttrici ampiamente tracciate dalla Corte Costituzionale la quale, nella citata pronuncia n. 7/2025, ha inoltre ribadito che l’ablazione del profitto mantiene una matrice strettamente ripristinatoria solo se disposta a carico del soggetto che “risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato” (rintracciabili anche nei recenti approdi in materia di riciclaggio[13]).
A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità di ordine pratico. La qualificazione del profitto in termini di mero “risparmio di spesa” rende oltremodo scivolosa la sua quantificazione. A differenza di un introito diretto, il costo ‘non sostenuto’ è un dato intrinsecamente presuntivo, evidentemente calcolato sull’astratto costo di conferimento in una discarica autorizzata[14].
Sotto questo profilo, a parere di chi scrive, le fattispecie ambientali differiscono profondamente da quelle tributarie, che, tra l’altro, hanno storicamente originato l’orientamento in esame fondandosi sul differente presupposto logico e giuridico dell’indivisibilità del tributo evaso[15].
Resta solo da vedere come si evolverà la giurisprudenza futura, sia di merito che di legittimità. Sarà cruciale capire se i giudici confermeranno l’attuale automatismo sanzionatorio o se, come auspicabile, apriranno a un’interpretazione che dia il giusto rilievo alla prova del reale vantaggio personale ottenuto dall’agente.
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NOTE:
[1] In particolare le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto: “La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. li relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agii elementi acquisiti” (par. 34 in diritto).
[2] In materia tributaria da ultimo si veda Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2026, n. 16896 (Paragrafi 6.2 e seguenti) nonché Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 8773. L’impostazione prende le mosse dalle Sezioni Unite, 30 gennaio 2014, n. 10561 cui, hanno fatto seguito numerose altre pronunce tra cui Cass. Pen., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 46973; nonché tra quelle citate nella pronuncia in commento Sez. III, 04 dicembre 2025, n. 7647; nello stesso senso, Sez. III, 28 ottobre 2025, n. 6287.
[3] Sul punto la pronuncia in analisi rimanda alla sentenza Cass. pen., Sez. III, 4 ottobre 2023, n. 45314 che in materia di traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. ha ritenuto corretta l’identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall’omesso emungimento e smaltimento del percolato prodottosi in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico (nello stesso senso, Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056). Si veda altresì la più recente Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 41567.
[4] Si fa riferimento a quanto affermato dalla sentenza Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2017, n. 5316 che “ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale”; la sentenza n. 16056 del 28 febbraio 2019, cit., ha invece individuato il profitto nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda (analogamente Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 29627).
[5] In proposito si veda Cass. pen., Sez. II, n. 13 febbraio 2025, n. 18847.
[6] Sul punto si vedano: Sezioni Unite, 27 maggio 2021, n. 42415; Sez. U., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, sul profitto accrescitivo; Sez. U., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn; Sez. V, 10 novembre 2011, n. 1843 sul risparmio di spesa. In materia ambientale si veda altresì Cass. pen., Sez. III, n. 16056/2019, cit.; nonché la recente sentenza Sez. III, n. 41567/2025 cit. e il recente commento pubblicato su questa Rivista: F. Procopio, Il risparmio fiscale come profitto confiscabile del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, n. 74/2026 (contributo cui si rimanda per un approfondimento sul concetto di risparmio di spesa quale profitto confiscabile anche in materia ambientale). Per una panoramica giurisprudenziale sul tema si veda anche A. Ceccarelli, La confisca per equivalente nel concorso di persone al vaglio delle Sezioni Unite, in sistemapenale.it, 2/2026.
[7] Il punto è ripreso anche dalle sentenze in materia tributaria che coltivano l’impostazione della sentenza in esame, per tutte si veda da ultimo Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2026, n. 16896.
[8] Per tutte, da ultimo, Sez. III, n. 41567/2025, cit.
[9] Sulla natura sussidiaria della confisca si veda la giurisprudenza formatasi sui reati tributati: Sez. III, n. 16896/2026, cit. Sez. III, n. 8773/2026 cit. e Sez. III, n. 7647/2025, cit.
[10] Sul punto rimanda sia alla sentenza Massini (cit.) che alla giurisprudenza formatasi sull’art. 452 quaterdecies c.p. (Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 38533 e Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2025 n. 34374).
[11] Cass. pen., Sez. III, n. 46973/2018, cit.
[12] Si veda in particolare par. 3.3.2, sentenza della Corte Costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 7.
[13] Si veda Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2025, n. 2546 che ha espressamente censurato l’orientamento volto a confiscare l’intero ammontare delle somme movimentate a prescindere dall’utile effettivo del riciclatore. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, deve essere rigorosamente limitata al vantaggio patrimoniale o all’utilità economica concretamente conseguita dall’agente, escludendo automatismi punitivi. Estendendo la portata dei principi della Consulta n. 7/2025 anche alla confisca ex art. 648 quater c.p., la Corte ha evidenziato come l’espropriazione della totalità delle somme ‘ripulite’ confluite stabilmente presso terzi si ponga in contrasto con il principio di colpevolezza e della personalità della responsabilità penale, smentendo l’assunto che l’autore possa fungere da garante patrimoniale indistinto dell’operazione illecita.
[14] Sulle complessità e sulla natura intrinsecamente presuntiva della quantificazione del risparmio di spesa, si vedano: R. Borsari, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, in La Legislazione Penale, 2019, p. 12 ss., A. M. Maugeri, La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni, in La Legislazione Penale, 2023.
[15] Sulla natura oggettivamente unitaria dell’obbligazione tributaria si veda da ultimo Sez. III, n. 8773/2026, cit.