[IT] Abstract. Ripercorrendo sinteticamente la normativa statale e comunitaria, l’Autore tratta il tema del c.d. <inquinamento diffuso> alla luce della circolare del 7/10/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di alcune rilevanti sentenze recenti della giustizia amministrativa, sottolineando da un lato le differenze che intercorrono tra casi di contaminazione riferibile a un particolare produttore e casi di inquinamento diffuso risalente nel tempo, dall’altro lato che si tratta di questione su cui vi è una continua e specifica attenzione degli operatori del diritto.
{EN] Abstract. Retracing a brief excursus of state and UE legislation, the Author deals with the topic of widespread pollution, in light of the circular from the Ministry of the Environment and Energy Security dated on 7th october 2024 and of some relevant Administrative Courts rulings, underlining on one hand the differences between cases of point contamination referable to a specific operator and cases of widespread pollution dating back in time, and on the other hand that this is an issue on which there is continuous and specific attention from legal practitioners.
[Keywords:environment – widespread pollution – responsibility]
SOMMARIO: 1. L’evoluzione della normativa comunitaria e statale sul tema. – 2. La recente giurisprudenza amministrativa sulla questione. – 3. Cenni sulla giurisprudenza comunitaria. 4. Le circolari del Ministero dell’Ambiente. – 5. Conclusioni.
1. L’evoluzione della normativa comunitaria e statale
Risale al 21 aprile 2004, ossia all’approvazione della Direttiva 2004/35/CE, la normativa comunitaria fondamentale sulla tutela dell’ambiente per quanto concerne la parte della prevenzione e riparazione del danno ambientale. Dalla tipizzazione delle fattispecie di danno ivi elencate, ne consegue che sono di norma esclusi dall’applicazione della Direttiva – tra gli altri – i danni, derivanti da inquinamento “a carattere diffuso” nelle ipotesi in cui non sia individuabile un responsabile (art. 4: ““La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.”.). Nel nostro ordinamento, tale eccezione alle regole di principio ha trovato una regolamentazione specifica: l’art. 303, comma 1, h) del Dlgs 152/06, stabilisce, infatti che la parte sesta del Decreto “non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori” [i]
Come è noto, la definizione statale interna di inquinamento diffuso è contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/06, che così lo qualifica: “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”. Questa definizione ha originato nella prassi varie interpretazioni del concetto di “inquinamento diffuso”, tutt’altro che univoche e non sempre condivisibili, nonostante vi siano state nel tempo diverse pronunce dei giudici amministrativi[ii].
2. La recente giurisprudenza amministrativa sulla questione.
Dal punto di vista giurisprudenziale è opportuno segnalare alcune rilevanti pronunce sul tema dell’inquinamento diffuso, analizzato in rapporto ai casi di contaminazione specifica[iii].
Partiamo da una delle sentenze non più recenti che però ben ha distinto i casi di inquinamento o contaminazione puntuale dai casi di “inquinamento diffuso”, essa è del TAR Toscana n. 1310/2016 [iv]; in quella fattispecie i comitati e i cittadini ricorrenti lamentavano che la Regione, nella emissione dell’atto impugnato, non avesse tenuto conto dell’inquinamento diffuso della falda acquifera; il TAR, che pur ha accolto il ricorso per altre motivazioni, rigettava il motivo ricordando che l’obbligo di bonifica previsto dall’art. 13 della L.R.T. n. 25/1998 concerne i siti contaminati (vedi art. 240, comma 1, lett. E, d.lgs. n. 152/2006) e non i siti a inquinamento diffuso (vedi art. 240, comma 1, lett. R, del d.lgs. n. 152/2006) che i ricorrenti riferivano come applicabile al caso in esame. L’area oggetto del ricorso non rientrava tra le aree con inquinamento diffuso accertato, come ricavabile dai documenti depositati dalle amministrazioni controinteressate, in particolare da una deliberazione del Consiglio regionale del 18.11.2014, di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati.
Di rilievo la sentenza TAR Liguria n. 873/2018 [v], riguardante un ricorso promosso da residenti e associazioni contro l’inerzia serbata dalle autorità statali all’indomani del rilascio di una autorizzazione allo svolgimento di operazioni di smaltimento di rottami di navi, eseguite in una parte del porto di Genova. Il TAR aveva respinto il ricorso sulla base di uno studio documentato dell’I.S.P.R.A., secondo il quale non si tratterebbe di inquinamento puntuale dovuto a specifiche operazioni di smaltimento, ma casomai di inquinamento diffuso dipendente dall’intenso traffico navale e dall’inquinamento veicolare urbano. La sentenza è stata poi riformata da Consiglio di Stato n. 1160/2020, ma solo per motivi procedurali, ossia per mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza dei residenti.
Notevole poi è TAR Lombardia n. 273/2022 [vi]: le imprese ricorrenti lamentavano che, in merito alla contaminazione contestata dall’autorità, potesse trattarsi semplicemente di contaminazioni con cause generiche e generali riconducibili al concetto di inquinamento diffuso; l’autorità competente aveva negato simile prospettazione, e in vero, dai documenti tecnici depositati, il TAR deduce che, tenuto conto del complesso sostrato probatorio, correttamente la Provincia competente aveva reputato che la fonte della contaminazione fosse da ascrivere, “più probabilmente che non”, all’attività di lavorazione e smaltimento di materiali inquinanti riconducibile alle aziende ricorrenti piuttosto che a imprecisate fonti esterne. Doveva pertanto, escludersi la sussistenza di una situazione di “inquinamento diffuso”, che è invece ravvisabile, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. r, del d.lgs. n. 152/2006, unicamente quando la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali sono determinate da fonti diffuse e non imputabili a una singola origine; gli elementi indiziari analizzati erano, inoltre, compatibili con l’attribuzione congiunta della responsabilità sia all’una sia all’altra società, entrambe esercenti attività di gestione e trattamento dei rifiuti.
Segnaliamo anche la rilevante sentenza TAR Emilia n. 127/2024 [vii] che ha respinto il ricorso di comitati di residenti nella considerazione che, contrariamente alla tesi da loro avanzata, l’area su cui avrebbe dovuto realizzarsi l’opera pubblica contestata come fonte di potenziale grave inquinamento, in realtà era caratterizzata da ampio e documentato inquinamento diffuso risalente nel tempo, dipendente sia dalle numerose attività industriali e produttive della zona, sia dalla particolare climatologia dell’area interessata, sia dall’enorme mole di traffico veicolare, come risultante dai documentati versati dalle amministrazioni resistenti. Perciò il ricorso non era fondato in quanto l’opera progettata non avrebbe potuto costituire un pericolo specifico di potenziale contaminazione.
Si passa poi a due interessanti pronunce del 2024 del Consiglio di Stato: la n. 6596/2024 [viii] riguardava l’appello contro una sentenza del TAR Toscana, la n. 1348/2020. In quella fattispecie, la motivazione della sentenza è stata confermata, e a tale conclusione il Consiglio di Stato è giunto considerando l’autorevole insegnamento derivante da Corte Giustizia UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13 [ix]; i Giudici amministrativi di secondo grado hanno ribadito che l’autorità competente deve indicare e documentare quanto meno gli elementi indiziari ragionevoli in grado di dare fondamento alla presunzione di nesso di causalità, quali la vicinanza fisica dell’impresa al punto di contaminazione e la identità tra sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati nel processo produttivo dell’impresa: in questi casi l’autorità può stabilire un nesso tra l’inquinamento diffuso rilevato in un’area e le attività del soggetto produttore. E’ ovvio che l’operatore individuato dalla p.a. come responsabile ben può dimostrare che i danni sono connessi all’attività di soggetti terzi, oppure che l’inquinamento si è verificato nonostante la messa in opera delle misure di sicurezza ordinategli: la contro- prova in questo caso non è stata fornita.
Con la pronuncia n. 7420/2024 [x] il Consiglio di Stato ha confermato TAR Lombardia n. 2562/2019; l’impresa ricorrente lamentava che l’autorità non avrebbe dimostrato che nell’area non era casomai presente un inquinamento diffuso, pur emergendo elementi che deponevano in questo senso, e che l’inquinamento diffuso onererebbe la amministrazione pubblica – anziché il singolo operatore – dell’obbligo di eseguire la bonifica del suolo e della falda acquifera. I giudici amministrativi di appello di contro hanno ribadito, seguendo l’insegnamento dell’Adun. Plenaria n. 10/2019 [xi], che l’accertamento del nesso di causalità si basa sul criterio del “più probabile che non”, perciò la prova della responsabilità può essere data in via diretta o in via indiretta, anche tramite presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c. [xii] , perciò incombe sull’operatore l’onere della prova delle circostanze contrarie a quelle allegate dalla p.a., che non possono essere solo meramente ipotizzate.
3. Cenni sulla giurisprudenza comunitaria
Citata dalla pronunce “nostrane”, la sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2010 nel procedimento C-378/08 [xiii], peraltro sollecitata da un’ordinanza del TAR Sicilia, scandagliò il tema della prova presuntiva del nesso di causalità tra attività antropiche e danno ambientale, e, come ricordiamo, la Corte concludeva statuendo che “la Direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consenta all’autorità competente, in sede di esecuzione della Direttiva medesima, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata”. È chiara la posizione della Corte: anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva non si può prescindere dall’accertamento preventivo dell’origine dell’inquinamento e dalla dimostrazione del nesso di causalità tra i danni riscontrati e l’attività dell’operatore. Nella sua argomentazione, la Corte prende in esame la disposizione della menzionata Direttiva (13° Considerando), ai sensi della quale il metodo di accertamento analogo alla responsabilità nell’illecito civile è efficace esclusivamente quando è possibile accertare il nesso causale tra l’attività di operatori individuabili e un danno concreto e determinato. Dalla Direttiva (artt. 4 e 11) si evince che l’accertamento del nesso causale è presupposto per l’applicabilità della medesima anche per quanto concerne forme di inquinamento a carattere diffuso.
Si è già accennato al par. precedente a Corte Giustizia UE 4 marzo 2015, in causa C-534/13. Essa ha chiarito quali siano gli obblighi di bonifica per i proprietari di siti contaminati, in particolare stabilendo che il successivo avente causa o proprietario “incolpevole” non è tenuto alla bonifica, ma solo al rimborso delle spese sostenute dall’autorità pubblica per la bonifica stessa, ogni qual volta il danno ambientale è stato causato da fonti terze o da eventi naturali; rimborso che opera nei limiti del maggior valore economico del fondo risultante a valle della bonifica [xiv].
4. Le circolari del Ministero dell’Ambiente.
Lo stato di incertezza interpretativa sul concetto di inquinamento diffuso ha spinto le Amministrazioni interessate a rivolgere diversi quesiti al Ministero, e ciò dette origine fin dal 2018 alla emanazione della circolare del Ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 2018 [xv]; essa si articola in due distinte parti, titolate come segue: a) Gli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e l’onere probatorio; b) L’inquinamento diffuso. Focalizzandosi solo su quest’ultimo punto di nostro interesse, l’ufficio ministeriale sottolineava come: “l’inquinamento diffuso non si identifica con l’inquinamento di un’area estesa / vasta, così come va respinta la tesi secondo cui in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione sì sia automaticamente al cospetto di un fenomeno di inquinamento diffuso. Secondo l’accezione dettata dalla norma nazionale e comunitaria sopra riportata infatti non si può parlare di inquinamento diffuso in tutti casi in cui è comunque possibile (sulla base dei criteri sopra enunciati per l’individuazione del nesso causale quali la vicinanza degli impianti e la riconducibilità dei contaminanti relativi al ciclo produttivo di un determinato operatore) determinare uno o più soggetti responsabili.” Quindi, con particolare riferimento al c.d. inquinamento storico, la nota fa presente che “la giurisprudenza decidendo in relazione a fattispecie di contaminazione storica ha stabilito che le misure di prevenzione e riparazione previste dal predetto testo normativo si applicano anche a soggetti responsabili di eventi di inquinamento verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore”. Pare esservi senz’altro, quindi, una continuità normativa tra l’obbligo di bonifica dei siti inquinati, disciplinata dagli artt. 242 ss. del codice dell’ambiente, e la figura generale dell’illecito civile, con la conseguenza che, non trattandosi di sanzione penale, non è applicabile il principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 7 CEDU, proprio perché «le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi» .
Secondo il Ministero, i criteri per qualificare come “diffusa” una contaminazione sono: 1) la verifica della sua origine, composita e non puntuale; 2) la verifica della dimensione quale area vasta; 3) la verifica di eventuali responsabilità non riconducibili a uno o più soggetti, né come nesso causale né come linea di evidenza, secondo il criterio generale del “più probabile che non”, con l’utilizzo delle migliori tecniche applicabili allo stato di conoscenza scientifica del fenomeno, indipendentemente dalla risalenza.
In vero, tale ricostruzione, se rapportata con i confini della responsabilità del proprietario che non abbia concorso all’inquinamento, da sempre pone una questione di rilievo. Ed infatti, posto che alla luce della più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria tale soggetto, pur non essendo chiamato dalla legge a compiere la bonifica è altresì tenuto a sostenerne in via di rivalsa le spese nei limiti del valore del fondo, occorrere chiarire quale sia la ascrivibilità degli oneri in esame in caso di inquinamento diffuso, ovvero un inquinamento di origine non puntuale che interessa un’area vasta che non è riconducibile a uno o più soggetti, la cui bonifica tuttavia, pur gravando sulla spesa pubblica, peraltro possa indirettamente avvantaggiare i “nuovi” proprietari. Qui appare problematica un’applicazione pedissequa in via analogica dell’azione di regresso riconosciuta alla p.a. in materia di bonifiche. Ed infatti la fattispecie dell’inquinamento diffuso, seppure apparentemente limitrofa rispetto al fenomeno dell’inquinamento sì vasto ma ascrivibile a soggetto determinato o determinabile, per il vero sostanzia un istituto giuridico significativamente diverso, poiché frutto di un’attività cumulativa e continuata di danneggiamento dell’ambiente, per sua natura non ascrivibile ad un preciso operatore quale responsabile. Non per nulla l’Agenzia europea dell’ambiente ha definito l’inquinamento diffuso come “inquinamento derivante da attività diffuse, senza alcuna fonte distinguibile” ed ha espressamente riportato quali esempi le piogge acide, i pesticidi, il traffico.
In questo quadro di fluttuanti dubbi, di recente il 7 ottobre 2024 il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, nel rispondere a un interpello rivoltogli dalla Regione Toscana, è ritornato con una circolare [xvi] sul tema dell’inquinamento diffuso sotto un duplice profilo: a) come individuare la competenza dell’Ente che resta obbligato ad intervenire, laddove siano necessari interventi di risanamento dell’inquinamento diffuso e, quindi in concreto, su quale Amministrazione debbano ricadere gli oneri della bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggetto responsabile; b) nel caso di un sito contaminato per la sola falda sotterranea e oggetto di un intervento di bonifica, se l’applicazione dell’art. 253 del T.U.A. sia legittima considerando la sola area sorgente della contaminazione. Il M.A.S.E., ricostruita la nozione di inquinamento diffuso ed il relativo regime giuridico, ribadito che non sia possibile imputare gli interventi di bonifica ad un soggetto responsabile, – mancando la possibilità di accertare un nesso causale tra l’attività di uno o più soggetti e l’inquinamento diffuso rilevato – si esprime nel senso che “gli interventi si configurano sin dall’origine come interventi pubblici con oneri a carico della Pubblica amministrazione. In assenza di una diversa disposizione normativa, si ritiene che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso ed i relativi oneri siano di competenza della Regione nell’ambito dei piani di cui all’art. 239, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, che ne riserva – appunto – la disciplina alle Regioni. In altri termini, nella misura in cui la legge attribuisce alla Regione la “disciplina” degli interventi di bonifica delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, è la stessa Regione a doversi fare carico – al fine di garantire la piena effettività alle misure di risanamento ambientale previste nel piano – dell’individuazione dei soggetti attuatori e delle relative risorse”. Sul secondo quesito, ossia sui limiti di applicabilità dell’istituto dell’onere reale ex art. 253 codice dell’ambiente, il Ministero afferma che “La giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che l’istituto previsto dall’art. 253 costituisce una forma di garanzia reale a tutela delle spese sostenute dall’Amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, sicché il creditore può ricavare forzatamente dal fondo il valore della prestazione che gli è dovuta (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 25 settembre 2013 n. 21)....omissis….Ai fini della delimitazione delle aree su cui iscrivere l’onere reale nei registri immobiliari nel caso di contaminazione delle sole acque sotterranee, si ritiene che possano essere considerati i seguenti elementi:
– i risultati dell’analisi di rischio che per legge, nel caso di superamento delle CSR, devono essere riportati dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune, e comunicati all’Ufficio tecnico erariale competente (art. 251, comma 2);
– il progetto di bonifica, ed in particolare, le aree risultate contaminate oggetto di interventi di bonifica al fine di garantire al punto di conformità gli obiettivi di bonifica;
– l’obbiettivo dell’onere reale, ossia evitare l’arricchimento del proprietario del bene derivante dalla bonifica del sito inquinato tenendo conto del brocardo “usque ad inferos et usque ad sidera”.
Se è vero che la circolare interpretativa risulti chiara e esaustiva, e se è vero che l’interpello e la interpretazione ministeriale qui commentati confortano la prassi interpretativa seguita da molte autorità amministrative, nondimeno esse dimostrano che, ad oggi, è assai viva la discussione sulla nozione e sugli effetti tecnico-amministrativi di un inquinamento diffuso e sulla diversità rispetto ai casi di inquinamento puntuale, se pur “risalente”. Senza passare in rassegna l’ampio dibattito dottrinale – già affrontato in interessanti scritti di vari Autori, citati nelle note -, solo in estrema sintesi riprendiamo le coordinate del menzionato principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale, c.d. “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n.2008/98/CE:
- il quadro giuridico europeo risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento;
- la normativa nazionale deve essere interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. In via di sintesi, la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la lettura delle norme sulla tutela dell’ambiente intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ed ha precisato:
- “…Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall’attività produttiva pregressa, a garanzia del principio “chi inquina paga”, è, inoltre, coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell’attivo fallimentare dell’impresa che li ha prodotti.
- …In altre parole, poiché l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono ‘diseconomie esterne’ generate dall’attività di impresa (cd. “esternalità negative di produzione”), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento.Seguendo invece la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario “chi inquina paga”, ma anche in contrasto con la realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell’imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con detto patrimonio……Ciò che rileva nella presente sede è l’affermazione dell’imputabilità al fallimento dell’obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica…. ”.
- . la responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto di un diritto personale o reale di godimento) dell’area sulla quale è oggettivamente presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa l’obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa medesima non rappresenti più un danno o un pericolo di danno, o anche di aggravamento di un danno già prodotto. La responsabilità in questione è pur sempre ascrivibile secondo i canoni classici, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati, della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole, dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente;
- la responsabilità dell’autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un’esimente, né elimina, in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono incolpevoli proprietari del bene, o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo, come ad esempio la curatela fallimentare; detto altrimenti, l’ignoranza delle condizioni oggettive di inquinamento in cui versa il bene non esclude la responsabilità civile di chi ne è successivamente divenuto detentore/proprietario.
5.Conclusioni
A conclusione di queste note, va detto che il contrasto di interessi tra esigenze collettive dei residenti e esigenze imprenditoriali attinenti il riutilizzo e la riqualificazione di aree inquinate in modo diffuso e/o di siti ex industriali, oggetto di contaminazioni risalenti nel tempo o contrassegnati da inquinamenti dovuti a vari soggetti, è un contrasto ancor oggi vivo e frequente in svariate zone del Paese. Riteniamo di poter affermare che il concetto di inquinamento diffuso, trattato con una certa frequenza dalla giurisprudenza amministrativa, ha dato e darà ancora molto materiale per lo studio e l’esame giuridico in chiave evolutiva degli strumenti che l’ordinamento appresta per la tutela dell’ambiente e della salute umana.
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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.
NOTE:
[i] La bibliografia sull’evoluzione normativa del settore è vasta. Si veda per una sintesi ragionata, G. LO SCHIAVO, La Corte di giustizia e l’interpretazione della Direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale, in Riv. it. Dir. Pubbl. comun., 2011; L. GIZZI, La bonifica dei siti inquinati nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in www.giustiziaamministrativa.it, 2021.
[ii] Sul tema, vari scritti hanno approfondito gli aspetti di complessità dell’inquinamento diffuso: tra i molti, cfr. L. PRATI, Imputabilità dell’inquinamento e nesso causale tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Riv. Giur. Ambiente, 2012; M. LOMBARDO, Il principio chi inquina paga e la responsabilità ambientale da <inquinamento diffuso> nel diritto dell’unione europea, in Diritto dell’Unione europea n. 4/2011; M. RUSSO, Chi inquina paga? La multiforme applicazione del principio nella giurisprudenza nazionale in tema di applicazione degli obblighi di risanamento ambientale, Riv. Giur. edil, 2017;; L. ARISTEI, La disciplina del danno ambientale nel d.lgs. 152 del 2006. Criticità e spunti di riflessione, in Amministrazione in Cammino, 2020; A. CAPONE, Responsabilità nell’inquinamento diffuso, in Riv. www.ingenio.it, 2025.
[iii] Tutte le sentenze citate si trovano sul sito web della Giustizia Amministrativa. Per una rassegna commentata, oltre all’ampio lavoro di L. GIZZI, op.cit., cfr. R. LEONARDI, L’oggettivizzazione della responsabilità in tema di bonifiche ambientali e l’affermazione dell’ambiente come bene inviolabile, in Riv. Giur. Edil., 2019:
[iv] TAR Toscana, I, 08/08/2016 n. 1310, reperibile sul sito web della Giust. Amministrativa. La sentenza non risulta appellata.
[v] TAR Liguria, I, 06/11/2018 n. 873, reperibile sul sito web della Giust. Amministrativa. La sentenza è stata riformata per motivi procedurali (mancata comunicazione del preavviso di rigetto) da Consiglio di Stato, IV, 13/02/2020 n. 1160.
[vi] TAR Lombardia, IV, 07/02/2022 n. 273, reperibile sul sito web della Giust. Amministrativa. La sentenza è stata confermata da Cons. Stato, IV, 03/03/2025 n. 1939.
[vii] TAR Emilia, II, 19/02/2024 n. 127, sul sito web della Giust. Amministrativa.
[viii] Consiglio di Stato, IV, 22/07/2024 n. 6596, sul sito web istituzionale.
[ix] La sentenza della Corte UE è anche in www.reteambiente, 2015, con commento redazionale.
[x] Consiglio di Stato, VII, 04/09/2024 n.7420, sul sito web istituzionale.
[xi] Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22/10/2019 n. 10, sul sito web istituzionale.
[xii] Sulla prova del nesso causale fornita a mezzo di presunzioni, già prima dell’Adun. Plen. cit., cfr. anche la chiara pronuncia Cons. di Stato, V, 16/06/2009 n. 3885, sul sito web istituzionale.
[xiii] La sentenza è anche in www.reteambiente, 2010.
[xiv] Per un interessante commento alla sentenza della Corte UE, cfr S. LEONI, La disposizione che esonera dall’obbligo di bonifica il proprietario non responsabile dell’inquinamento non viola il diritto UE, in www.fondazionesvilupposostenibile, 2015
[xv] La circolare del Ministero dell’Ambiente del 23 gennaio 2018 , con prot. 1495/2018, venne pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero. Ad essa ha fatto seguito l’orientamento della giurisprudenza amministrativa ben sintetizzata da Cons. di Stato, IV, 01/04/2020 n. 2195, sul sito web istituzionale.
[xvi] La circolare del M.A.S.E., prot. 181754/2024, è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.