Reato di uccellagione mediante l’utilizzo di reti per la cattura

01 Ott 2025 | penale, giurisprudenza

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 23 gennaio 2025 (dep. 3 marzo 2025), n. 8863

Il reato di uccellagione previsto dall’art. 30, comma 1, lett. e), della L. 11 febbraio 1992, n. 157, costituisce fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l’effettiva apprensione dei volatili. Inoltre, un mezzo diverso dalle armi da sparo, con potenzialità offensiva indeterminata rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è sicuramente costituito dalle reti.

1. Inquadramento del reato di uccellagione 

     Come rileva dal testo della sentenza, che di seguito si riporta, «In data 18 ottobre 2018, in ora notturna, la polizia giudiziaria, all’esito di un appostamento (…) aveva ascoltato richiami diffusi di tordo bottaccio, ad alto volume, da ritenere registrati in quanto detto volatile non canta di notte, ed aveva colto l’imputato mentre si era recato ad ispezionare una rete da caccia delle dimensioni di 40 metri (…). La polizia giudiziaria, non appena vedeva l’imputato ispezionare la rete, procedeva immediatamente a fermarlo e a sottoporlo a perquisizione, all’esito della quale venivano rinvenuti dispositivi per il richiamo del tordo bottaccio, altri materiali idonei al richiamo ed alla cattura di volatili, sostanze dopanti, anelli identificativi artefatti o manomessi e gli uccelli indicati nell’imputazione (un esemplare vivo di pettirosso, un esemplare vivo di frosone, e un esemplare morto di verdone)».

     Alla luce di ciò, occorre, in via preliminare, delineare gli elementi costitutivi reato di uccellagione, di cui all’art. 3 Legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche in rapporto alle altre ipotesi di reato sanzionate dall’art. 30, lettere b) e h) del medesimo provvedimento.

     L’uccellagione è disciplinata dall’art. 3 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, che vieta «in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati», ed è punita dall’art. 30, lett. e) della medesima legge con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065).

     La disposizione ha un forte connotato protettivo, con particolare riferimento all’avifauna; tuttavia non definisce, almeno in linea di principio, l’uccellagione.

     Sul punto, è dovuta intervenire una copiosa giurisprudenza che, in sintesi, ha precisato che «la linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati»[1].

     La caccia praticata mediante l’uccellagione consiste, dunque, nell’uso e/o nella particolare offensività degli strumenti impiegati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari mediante l’utilizzo di reti, ivi compresi quegli esemplari di cui la cattura è vietata per legge[2].

     Si tratta, pertanto, di un reato a «consumazione anticipata», essendo punibile anche se non si verifica l’evento lesivo, purché siano stati compiuti atti idonei a ledere il bene giuridico, e «con potenzialità offensiva indeterminata»: locuzione che si riferisce alla capacità di un’azione di causare un danno, senza che questo sia specificato o quantificato con precisione.

     Il reato di uccellagione non sempre è stato di facile qualificazione, nel senso che, nel tempo, si sono succeduti vari orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

     Ciò precisato, il succitato articolo 30 della «legge caccia» prevede sanzioni più lievi per altre ipotesi illecite, che si pongono in rapporto con il reato di uccellagione, e, in particolare:

– art. 30, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 1992, n. 157: arresto da due a otto mesi o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. [3]2.

    In proposito, la sentenza in commento ha avuto modo di chiarire che «relativamente al reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 157 del 1992, per la sua integrazione è sufficiente la detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 della medesima legge»;

– art. 30, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157: l’ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.

     Sul punto, la sentenza ha precisato che «per quanto concerne, poi, il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), in relazione all’art. 21, comma 1, lett. r), della legge 157 del 1992, per la sua integrazione è sufficiente che ricorra l’uso di un richiamo acustico in grado di funzionare, e che la persona sia in atteggiamento da caccia, il quale si configura non solo in caso di effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche con riguardo al compimento di qualunque attività preliminare alla caccia e, comunque, di qualsiasi atto che appaia comunque diretto alla soppressione o alla cattura di uccelli o animali in genere».

     In considerazione di tali differenti fattispecie, ancorché simili, occorre, in primo luogo, segnalare che le disposizioni di cui all’art. 30, lett. b) e h), e di cui l’art. 30, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 1992, n. 157, sono state oggetto di condanna in applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., probabilmente perché l’ambito operativo del reato di uccellagione, in rapporto alle altre menzionate ipotesi sanzionatorie previste dalla «legge caccia», non è sempre delineabile anche in rapporto all’istituto del concorso apparente di norme di cui all’art. 15 c.p.

     Ad ogni modo, ai fini della configurabilità del reato di uccellagione pare occorrere un quid pluris rispetto alle fattispecie di cui alle lettere b) e h) della «legge caccia», che consiste nell’utilizzo di mezzi di apprensione di volatili non consentiti dall’ordinamento giuridico, segnatamente reti, lacci e tagliole, che determinano la cattura di un numero indeterminato di esemplari.

     La principale differenza tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati risiede, dunque, nella tipologia di mezzi utilizzati e nel potenziale impatto sulla fauna selvatica. L’uccellagione si attua mediante l’utilizzo di mezzi fissi, non momentanei, come reti, panie e trappole, per la cattura di un numero indiscriminato di uccelli, inclusi quelli la cui cattura è vietata. La caccia con mezzi vietati, invece, pur utilizzando mezzi non consentiti dalla legge (es. lacci, tagliole, vischio), è più specificamente orientata all’uso di tali mezzi per la caccia di singoli esemplari.

     Pertanto, per la configurazione del reato di uccellagione, non è richiesta l’effettiva cattura dei volatili, ma, trattandosi di reato a consumazione anticipata, sembra acclarato il fatto che sia sufficiente il mero porre in essere atti idonei all’apprensione con reti e similari, indipendentemente dall’effettiva cattura. In questo senso la norma vuole essere fortemente protettiva e deterrente di un’attività che potrebbe portare a un danno oltremodo significativo per i volatili. Nondimeno, data la specificità delle ipotesi contestate, pare opportuno ricostruire la fattispecie dell’uccellagione mediante l’apporto di riferimenti giurisprudenziali e provvedimenti dell’Unione Europea.

2. Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali

     Il reato di uccellagione e le sue connotazioni in rapporto all’esercizio della caccia con mezzi fraudolenti[4] o, comunque, non consentiti, si inserisce in un più ampio argomento, relativo ai rapporti tra l’attività venatoria e la tutela dell’avifauna.

     Da alcuni decenni, il legislatore italiano e l’Unione europea hanno mostrato maggiore sensibilità verso la protezione dell’avifauna.

     Tra i vari interventi normativi, L’Unione Europea tutela l’avifauna attraverso la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici, nota come «direttiva Uccelli», che mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici che vivono naturalmente nell’UE, oltre ai loro habitat[5].

     In particolare, la Direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per preservare, mantenere o ripristinare una varietà e una superficie sufficiente di habitat per tutte le specie di uccelli, istituendo zone di protezione e gestendo gli habitat all’interno e all’esterno di queste zone e stabilisce i principi generali per la caccia, vietando, ad esempio, la caccia a specie in stato di conservazione sfavorevole o durante le fasi di migrazione pre-nuziale. In particolare, in questa sede rileva l’articolo 5, lett. a), b) e c) della Direttiva, in cui è fatto obbligo agli Stati Membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia.

     In Italia, la L. 10 febbraio 1992, n. 157 si è curata di precisare che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. Trattandosi di patrimonio indisponibile, gli animali soggetti a protezione, tra cui figurano i volatili di cui all’art. 2 della legge, sono, dunque beni che non possono essere venduti o commerciati, né possono essere acquisiti per usucapione.

     E, in effetti, anche la sentenza in commento, pur limitata ad un caso specifico, che è quello della caccia ai volatili mediante uccellagione – che integra il reato di cui all’art. 30, lett. e), L. 10 febbraio 1992, n. 157 –, praticata mediante l’utilizzo di reti e dispositivi di distrazione non consentiti dall’ordinamento giuridico, porta alla luce una fattispecie che, naturalmente, si era posta nel solco della protezione dei diritti degli animali.

     In assenza di ulteriori disposizioni significative, ad eccezione delle norme regionali e provinciali che regolano l’attività venatoria, la giurisprudenza ha portato ulteriori interpretazioni in merito al reato di uccellagione.

     A titolo esemplificativo è stato affermato che «il reato di uccellagione è fattispecie di pericolo che può dirsi, pertanto, consumata con la semplice detenzione di materiale inequivocabilmente deputato alla cattura, illegale, dei volatili. Non è necessario, in altri termini, che si offra dimostrazione dell’abbattimento o della cattura delle specie faunistiche, atteso che il combinato disposto degli artt. 3 e 30, lett. e) della l. 11 febbraio 1992, n. 157, è chiaramente volto a punire i sistemi di cattura potenzialmente idonei a cagionare sofferenze agli animali ed a depauperare la fauna selvatica»[6].

     In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, in riferimento alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, «il criterio distintivo tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall’art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell’esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo. (In applicazione del principio la Corte ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrato il reato di uccellagione dalla cattura di alcuni esemplari di specie aviarie protette mediante l’utilizzo di 74 trappole a scatto di tipo “sep”, posizionate su un ampio tratto di boscaglia e per un lungo periodo di tempo)»[7].

     In terzo luogo, come evidenziato nella sentenza in commento, «in tema di reati venatori, il detentore di un esemplare di fauna selvatica è tenuto a dimostrarne la provenienza non illegittima per escludere la propria responsabilità in ordine alla contravvenzione di uccellagione, incombendo su di lui, e non sulla pubblica accusa, l’onus probandi, posto che la regola generale sancita dall’art. 21, comma 1, lett. e), della legge cit. è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica » e, ancora, «integra la contravvenzione di uccellagione, di cui all’art. 30, lett. e), legge 10 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi preleva uova, nidi o piccoli nati con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o che comporti una maggiore sofferenza per gli animali»[8].

     Infine, è stato segnalato che «integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, e non quello di uccellagione, l’impiego di due gabbiette-trappola di dimensioni minime non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura, non potendosi considerare il mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura indiscriminata di volatili»[9]. Dunque, con riferimento alla presente fattispecie, è evidente che i volatili sono parte integrante dell’ambiente e, naturalmente, figurano variegate tipologie, tra cui il tordo “bottaccio”, il pettirosso ed il frosone. La cattura di tali esemplari mediante “uccellagione” e cioè, mediante l’impiego di reti, richiami sonori e simili, in Italia, non è consentita. Viceversa, nel periodo di apertura dell’attività venatoria, è consentita la caccia con l’utilizzo di armi legittimamente detenute.

3. Osservazioni conclusive

     La tutela dell’avifauna trova un fondamento nel senso civico, che è comune, identitario e personale, poiché, da un lato, lo Stato e gli enti esponenziali devono farsi carico dell’accudimento e della protezione degli animali “protetti”, di cui all’elenco ai sensi del 1 comma dell’art. 2, L. 11 febbraio 1992, n. 157 e, dall’altro lato, l’agire umano, pur nell’espletamento dell’attività venatoria, deve essere contenuto dalle disposizioni e dalle sentenze che impongono un atteggiamento di cautela verso la cattura indiscriminata di volatili.

     In grande sintesi, ciò che è stato appurato dalla sentenza in commento e dai numerosi precedenti a riguardo, è che la caccia al tordo e, più in generale, agli altri volatili, attuata mediante l’utilizzo di reti da cattura, non è consentita dall’ordinamento giuridico italiano e integra il reato di uccellagione.

     Altrettanto può dirsi per l’apprensione delle uova nei nidi e nelle garzaie, perché un’interpretazione della nozione di uccellagione non inclusiva della cattura di uova, nidi e piccoli nati priverebbe di sanzione, senza alcuna logica, una condotta che, se posta in essere con potenzialità offensiva indeterminata, impedirebbe alla specie di giungere all’età di sviluppo, cagionando una ben più grave offesa alla fauna selvatica rispetto a qualsivoglia attività prodromica alla cattura.

     Infatti, se il tema dell’uccellagione può essere considerato, di per sé, marginale, è opportuno segnalare che mentre la giurisprudenza sembra aver guardato con maggiore sensibilità alla protezione dell’avifauna, i provvedimenti legislativi, a livello di diritto statuale interno, sembrano essersi fermati al 1992;  probabilmente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 è considerata ancora oggi una buona legge, perché, in linea di massima, le politiche regionali sono anch’esse sufficientemente bilanciate tra gli opposti interessi ambientali e venatori.

     Ciononostante, occorrerebbe guardare con occhio critico tale assunto, poiché il tema della protezione degli animali “muta” nel tempo, in relazione alle capacità riproduttive dei volatili, al loro adattamento climatico e, purtroppo, anche ai potenziali pregiudizi che una determinata specie animale può arrecare all’uomo, in ragione dell’incremento numerico[10].

     Pertanto, a titolo esemplificativo, anche l’esercizio della caccia agli animali volatili stanziali nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dovrebbe portare a politiche di monitoraggio ambientale di tipo preventivo.

     Si osservi, infatti, che se, da una parte, le Regioni disciplinano e calendarizzano l’attività venatoria, d’altra parte tale attività si pone in antitesi con norme di portata generale, che preservano l’ambiente, gli ecosistemi  e, come già affermato, il patrimonio indisponibile dello Stato, di cui i volatili rappresentano sicuramente una parte significativa, in coerenza con l’art. 9 della Costituzione italiana, sia sotto il profilo del risarcimento del danno civile, sia sotto il profilo del danno all’ambiente, così come definito dall’ art. 309 del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

     Si consideri, poi, che l’attività dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, che ha segnalato che con riferimento all’anno 2023, i cieli italiani sono attraversati da circa 500 specie di uccelli (protetti). Alcune di esse sono stanziali altre migratrici, alcune nidificano nel nostro Paese mentre per altre l’Italia è solo un ponte di terra che li porta verso le regioni riproduttive del nord. La Rete Natura 2000, rappresenta ancora oggi uno strumento chiave per la conservazione della biodiversità in Europa e include le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite per la protezione degli uccelli selvatici secondo la direttiva “Uccelli”. Queste zone, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla direttiva “Habitat”, formano, sostanzialmente, la rete ecologica europea.

     Anche per questo motivo sarebbe, dunque, opportuna, una regolamentazione attiva dell’attività venatoria improntata al contenimento di quegli animali e solo quelli che recano danno all’attività agricola e “commerciale” e, dunque, impongono agli enti locali e anche alle Aziende sanitarie di adottare determinate profilassi. (si pensi, a titolo esemplificativo, alle procedure attivate per il contenimento della peste suina e della brucellosi).

     Conclusivamente, se l’ordinamento giuridico consente la caccia all’avifauna, sia essa preventiva o ludico-sportiva, è anche vero che l’uccellagione comporta un significativo pregiudizio per i volatili uccisi, ditalché costituisce, ancora oggi, un reato significativo.

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NOTE:

[1] A titolo esemplificativo, Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2020, n. 36602.

[2] Cfr. Cass. Sez. III Pen. 17 giugno 2009, n. 25149, L.O., in dejure.it. Il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non censurabile in sede di legittimità che la rete «a tramaglio» consentiva la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilità di arrecare al patrimonio avicolo un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli e la conseguente sussistenza della fattispecie dell’uccellagione contestata nel capo di imputazione.

[3] L’elenco riguarda le specie protette che, ai sensi del 1 comma dell’art. 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157; «fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». 

[4] G. Donati – I. Gorlani, Alla ricerca della corretta nozione di uccellagione, in Dir. Giur. Agr. e dell’Amb., 2016, 2, «la diversa severità punitiva trae, in definitiva, origine (anche logica) dalla maggiore capacità offensiva di un’attività strumentalmente finalizzata ad un impossessamento, plurimo ed indiscriminato, di beni tutelati dalla legge (con pericolo di depauperamento della fauna selvatica), rispetto a condotte caratterizzate da una diversa e minima lesione del bene protetto. Valgano alcuni esempi di condotte quali l’impossessamento di un uccello caduto dal nido, il suo abbattimento mediante l’uso di una fionda, la cattura di un selvatico azzannato dal cane, quella di un volatile penetrato fra le mura domestiche, ecc.: condotte che certamente non rappresentano attività idonee a perfezionare una volontà in sé plurioffensiva, quanto, piuttosto, la manifestazione di illeciti isolati e/o occasionali, certamente meno pericolosi (sotto il profilo del depauperamento) di altre infrazioni in cui – seguendo l’ottica della sentenza in esame – l’impiego di un’arma da sparo (si pensi alla spingarda o ad armi munite di silenziatore o all’uso simultaneo di più armi impostate con scatto e collocate in serie) varrebbe a ricondurle entro l’ambito concettuale della caccia e della conseguente applicazione di una sanzione meno severa di quella prevista per l’uccellagione».

[5] La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota come Direttiva Habitat, si pone come precursore della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e rappresenta uno strumento normativo dell’Unione europea che mira a conservare la biodiversità proteggendo gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatica nel territorio europeo. In Italia, la suddetta direttiva è stata recepita con il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357.

[6] Corte d’Appello di Trieste, Sez. I. 5 aprile 2011, n. 431.

[7] Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2019, n. 15561.

[8] Cass. pen., Sez. III, 13 marzo 2023, n. 10737.

[9] Cass. pen., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 10381.

[10] Cfr. E. Sirsi, A. Alpi e altri, Impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi zootecnici, 17 giugno 2019, atti del Convegno Università di Pisa, Giornata di Studio.

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