La combustione illecita di rifiuti e il reato di incendio: analisi comparativa tra art. 256 bis d.lgs. 152/2006 e art. 423 c.p.

01 Nov 2025 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 12 giugno 2025 (ud. 14 maggio 2025), n. 220077

  1. Inquadramento del caso e principi affermati.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza del 14 maggio 2025, n. 22077, ha fornito un contributo significativo alla definizione dei confini applicativi dell’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006, confermando l’orientamento consolidato sui rapporti tra combustione illecita di rifiuti e reato di incendio. La vicenda trae origine dalla condanna di un’amministratrice di un’azienda agricola, ritenuta responsabile di due distinte fattispecie: il reato di cui all’art. 256, comma 2 D.Lgs. 152/2006 per abbandono incontrollato di rifiuti ferrosi in un’area di cui aveva la disponibilità, e quello di cui all’art. 256 bis per aver, nella medesima area, appiccato il fuoco a rifiuti rappresentati da imballaggi di plastica, imballaggi di ferro e rifiuti prodotti dall’agricoltura.

Il ricorso per Cassazione articolava otto motivi, tra cui spicca quello relativo alla “necessaria ricorrenza del pericolo concreto ai fini della sussistenza del reato“, con l’argomentazione che “nel caso di abbruciamento di rifiuti non pericolosi il pericolo deve essere concreto, ossia ‘deve aver messo a repentaglio la zona circostante’“, richiamando i precedenti giurisprudenziali relativi all’incendio di cosa propria. La Corte ha categoricamente respinto il tentativo di equiparazione tra le due fattispecie, stabilendo che il reato di combustione illecita si perfeziona indipendentemente dalla dimostrazione del danno ambientale o del pericolo per l’incolumità pubblica.

La distinzione fondamentale con l’art. 423 c.p. viene delineata dalla Suprema Corte attraverso una chiara demarcazione strutturale: mentre l’incendio richiede necessariamente un evento di proporzioni significative caratterizzato da fiamme che si diffondano con forza devastante, ponendo in concreto pericolo un numero indeterminato di persone, la combustione illecita di rifiuti trova il suo elemento tipico nella semplice accensione delle fiamme sui materiali di scarto. La decisione in esame chiarisce che la norma ambientale speciale prescinde completamente dalla quantità di rifiuti coinvolti e dal rischio che il fuoco possa estendersi oltre l’area iniziale. Particolarmente illuminante risulta il confronto sistematico operato dalla Corte con l’art. 424 c.p., che pur utilizzando la medesima espressione “appicca il fuoco“, subordina espressamente la punibilità al sorgere del pericolo di incendio, elemento invece del tutto irrilevante per la configurazione del reato ambientale.

2. L’approccio giurisprudenziale: dal principio di tassatività alla tutela ambientale.

L’orientamento consolidato dalla sentenza in esame si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai ben definito, avviato da una pronuncia significativa della Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui il delitto di combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006, riguarda esclusivamente la combustione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. Di conseguenza, per il principio di tassatività, la fattispecie non può estendersi a rifiuti sottoposti a forme di gestione autorizzata o lecita, richiamate negli artt. 255, comma 1 e 256, comma 2 del medesimo decreto[1].

Sotto un ulteriore profilo, la giurisprudenza più recente ha consolidato la natura di reato di pericolo della combustione illecita, distinguendola nettamente dall’incendio. La sentenza Cass. pen., Sez. II, 19 maggio 2022, n. 24302[2] ha precisato che “il reato di combustione illecita di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256-bis si configura con l’appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità“.

La ratio di questo orientamento è stata esplicitata dalla stessa pronuncia, la quale ha ricordato come nel 2013, in risposta all’aumento del fenomeno dell’abbruciamento dei rifiuti e al conseguente allarme sanitario, il legislatore abbia introdotto la nuova fattispecie della combustione illecita di rifiuti al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio ambientale.

Un punto di particolare rilievo emerso dalla giurisprudenza riguarda l’interpretazione della condotta di “appiccare il fuoco”. L’orientamento giurisprudenziale più recente ha stabilito che “allorché la disposizione […] punisce […] chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, la sanzione non attiene soltanto a chi fa iniziare il fuoco, bensì pure a chi mantiene il fuoco originariamente acceso, poiché lo scopo della norma è di impedire che siano bruciati dei rifiuti[3]“.

Tale interpretazione estensiva, pur comprensibile alla luce della ratio della norma, solleva interrogativi dal punto di vista del principio di tassatività, rischiando di ampliare eccessivamente l’ambito applicativo della fattispecie oltre i confini letterali del precetto.

3. Le caratteristiche strutturali dell’incendio ex art. 423 c.p.: il confronto sistematico.

Il reato di incendio presenta caratteristiche strutturali profondamente diverse rispetto alla combustione illecita di rifiuti. La giurisprudenza consolidata definisce l’incendio come “un fuoco distruggitore, dalle proporzioni notevoli, che tende a diffondersi e non è facile estinguere[4]” e richiede “un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone[5]. Tale definizione è stata confermata dalla pronuncia in esame, che ha espressamente rigettato il tentativo della difesa di applicare i principi dell’incendio alla combustione illecita: “Inconferente è poi il confronto con l’art. 423 comma 2 cod. pen., risultando non equiparabile il dato normativo“.

L’art. 423 c.p. presenta una struttura bifasica del pericolo: presunto per l’incendio di cosa altrui (comma 1) e concreto per l’incendio di cosa propria (comma 2), dove è necessario che “dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica“. Al contrario, come chiarito dalla sentenza in esame, l’art. 256 bis configura un reato di pericolo che “non essendo richiesto, per l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità“. La tutela anticipata si giustifica per la specifica pericolosità delle condotte di combustione di rifiuti per l’ecosistema e la salute pubblica.

La delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 è stata chiaramente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il delitto di combustione illecita di rifiuti punisce esclusivamente la combustione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, salva l’ipotesi in cui il fatto integri un reato più grave. In questa direzione si è espressa la Suprema Corte[6], secondo cui la disposizione deve essere interpretata in stretta coerenza con gli artt. 255, comma 1, e 256, comma 2, del medesimo decreto, escludendo dunque – in ossequio al principio di tassatività – qualsiasi estensione analogica della fattispecie a condotte aventi ad oggetto rifiuti gestiti nell’ambito di un’attività autorizzata o comunque lecita.

Questo rapporto di specialità comporta che, qualora la combustione di rifiuti evolva in un incendio con le caratteristiche di cui all’art. 423 c.p., troverà applicazione quest’ultima norma, escludendo quella speciale ambientale. La giurisprudenza ha elaborato criteri distintivi per l’applicazione delle due fattispecie: l’elemento discriminante non risiede tanto nella modalità di accensione del fuoco, quanto nelle sue caratteristiche evolutive: l’incendio richiede “fiamme che si propaghino con potenza distruttrice“, mentre la combustione illecita si perfeziona con la “sola presa delle fiamme sui rifiuti“.

4. Questioni applicative alla luce della recente giurisprudenza: deposito temporaneo e particolare tenuità del fatto.

La pronuncia in esame si sofferma su alcuni snodi applicativi rilevanti in materia di reati ambientali, offrendo spunti di interesse sia sul piano della qualificazione delle condotte sia su quello del trattamento sanzionatorio.

Un primo profilo riguarda la distinzione tra deposito temporaneo e deposito incontrollato di rifiuti. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui grava sull’interessato l’onere di provare il rispetto dei presupposti del deposito temporaneo, attesa la natura derogatoria della relativa disciplina rispetto al regime ordinario della gestione dei rifiuti. In tale prospettiva, il deposito temporaneo assume rilievo quale esimente in senso lato, la cui applicazione presuppone una verifica puntuale della sussistenza dei requisiti normativi.

Infine, merita particolare attenzione l’impostazione rigorosa assunta dalla giurisprudenza in tema di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati ambientali. La decisione in commento si allinea all’orientamento consolidato, secondo cui l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. richiede una valutazione congiunta e complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, secondo i criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p.

La Corte ribadisce che i presupposti della causa di non punibilità sono cumulativi e che una valutazione negativa anche di uno solo di essi è sufficiente a escluderne l’operatività. Nel caso di specie, la particolare tenuità è stata esclusa in ragione delle modalità del deposito dei rifiuti, del rischio di inquinamento, della quantità significativa di materiale coinvolto e della abitualità delle condotte.

In tale contesto, la Corte sottolinea come le condotte contestate abbiano generato effetti lesivi rilevanti per l’ambiente e la salute pubblica, tali da rendere non compatibile la causa di esclusione della punibilità con la gravità complessiva del fatto.

5. Riflessioni conclusive: verso una sistematizzazione della tutela penale ambientale.

La sentenza in esame rappresenta il punto di arrivo di un percorso interpretativo ormai consolidato sui criteri distintivi tra combustione illecita di rifiuti e incendio. I principi fondamentali appaiono stabilizzati: la diversa soglia dimensionale del fuoco (“sola presa delle fiamme” versus “fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice“), l’irrilevanza del pericolo concreto per l’incolumità pubblica nell’art. 256 bis, la necessità che i rifiuti versino in stato di abbandono o deposito incontrollato. La Corte ha confermato che l’art. 256 bis configura una tutela penale speciale e anticipata, giustificata dall’esigenza di proteggere l’ambiente e la salute pubblica dal fenomeno dell’abbruciamento incontrollato di rifiuti.

Permangono tuttavia alcuni aspetti che necessitano di ulteriori precisazioni da parte della giurisprudenza. In particolare, continuano a porsi questioni applicative sia in relazione all’interpretazione estensiva della condotta tipica (dove “appiccare il fuoco” viene inteso anche come “mantenere il fuoco”), sia rispetto ai casi di confine tra gestione autorizzata e deposito incontrollato.

Le osservazioni emerse in sede giurisprudenziale sembrano indicare l’opportunità di una riflessione sistemica volta a rafforzare la proporzionalità delle sanzioni e la coerenza applicativa delle norme. Come ribadito dalla Suprema Corte, la norma speciale è incentrata sulla sola presa delle fiamme sui rifiuti indipendentemente dal quantitativo e dal rischio di propagazione, delineando un modello di tutela anticipata che, pur non privo di implicazioni sistemiche, risponde all’esigenza di garantire una protezione effettiva dell’ambiente e della salute pubblica, specie in relazione al fenomeno, sempre più critico, dell’abbruciamento incontrollato dei rifiuti.

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NOTE:

[1] Cass. pen., Sez. III, Sent. del 13 settembre 2019, n. 38021.

[2] Cass. pen., Sez. II, Sent. del 19 maggio 2022, n. 24302.

[3] Cass. pen., Sez. II, Sent. del 19 maggio 2022, n. 24302.

[4] Ex multiis Cass. pen., Sez. II, Sent. del 22 dicembre 2023, n. 5.

[5] Cass. Pen., Sez. I, Sent. del 18 giugno1982; nella giurisprudenza di merito v., di recente, T. Latina, 12.4.2011; T. Cassino, 21.10.2010; T. Crotone, 23.11.2009.

[6] Cass. Pen. Sez. III, Sent del 30 novembre 2023 (dep. 12 dicembre 2023), n. 50309

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