Interventi di trasformazione edilizia in zone interessate dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

03 Gen 2023 | giurisprudenza, amministrativo

di Emanuele Pomini

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 30 settembre 2021, n. 6125 – Pres. Abbruzzese, Est. Maffei – Città Metropolitana di Napoli (avv. R. Viviani) c. Comune di Frattamaggiore n.c.

Nel caso di realizzazione di insediamenti o infrastrutture (quali vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività, sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali) suscettibili di aggravare, con la loro presenza, il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante connesso alla preesistenza di uno stabilimento adibito alla gestione di sostanze pericolose, il parere del C.T.R. ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett.c) e 10 dell’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 si impone in caso di insediamenti o infrastrutture nuovi, i quali, per effetto della rilevante implementazione delle attività antropiche da essi indotta all’interno del comparto di relativa localizzazione, richiedano una specifica verifica di compatibilità con i livelli di sicurezza prescritti dalla normativa di settore. Non è invece configurabile detta accentuazione del rischio nell’ipotesi di intervento di trasformazione del territorio circostante che resti circoscritto alla demolizione e ricostruzione, sia pure con ampliamento volumetrico, di un immobile preesistente alla realizzazione dello stabilimento adibito alla gestione di sostanze pericolose, non avendo, in quanto tale, attitudine ad alterare in misura rilevante l’equilibrio antropico di zona.

Mediante la sentenza in commento il T.A.R. Campania prende posizione sull’applicabilità dell’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 in caso di intervento di trasformazione edilizia residenziale adiacente a uno stabilimento soggetto alla normativa Seveso.

Come noto, una tra le aree di intervento del legislatore in tema di prevenzione dei rischi di incidente rilevante diretta a incidere sull’amministrazione del territorio circostante ai fini di prevenzione delle conseguenze dannose degli incidenti rilevanti è quella urbanistica. L’art. 22 del D.Lgs. 105/2015, peraltro riprendendo quanto era già stato disciplinato dalla precedente normativa, ha fissato una specifica disciplina in tema di assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione nei comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In particolare, in tali zone trovano applicazione i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, volti a tenere conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o a limitarne le conseguenze. Gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, devono tenere conto di tutta una serie di necessità meglio precisate dall’art. 22.

A tale proposito occorre ricordare, per quanto interessa qui sottolineare, che, ai sensi del citato art. 22, comma 1, “nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 18, comma 1; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. (…)”. A tale scopo, prosegue il comma 7, “gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale (…) comprendono un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti”, di seguito ERIR, relativo al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l’area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni”. Infine, occorre sottolineare, sempre ai fini che qui interessano, che il comma 10 del citato art. 22 dispone che “qualora non sia stato adottato l’elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3”.

Venendo alla fattispecie oggetto di contenzioso, è proprio sulla base di tale ultimo disposto che la Regione Campania annullava, su richiesta del gestore di uno stabilimento classificato Seveso, un permesso di costruire rilasciato nell’anno 2012 e avente ad oggetto la demo-ricostruzione (ossia un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione), col beneficio di incremento volumetrico del 35%, di un edificio residenziale localizzato in prossimità del predetto stabilimento, motivando in base al rilievo che l’intervento assentito, per effetto dell’incremento volumetrico e quindi dell’indice di affollamento dal medesimo implicato, aveva comportato un aggravio del rischio e delle conseguenze di un incidente rilevante riconducibile alla contigua presenza dello stabilimento industriale, con conseguente necessità di dover essere previamente sottoposto al parere del competente Comitato Tecnico Regionale (“CTR”), così come previsto dal menzionato art. 22, commi 1, lett. c), e 10 del D.Lgs. 105/2015 (sostitutivo del previgente art. 14 del D.Lgs. n. 334/1999).

La società titolare del permesso di costruire, unitamente ai proprietari di alcune singole unità immobiliari ricomprese nel fabbricato demo-ricostruito, ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento regionale, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, per violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 334/1999, in quanto la regione avrebbe illegittimamente postulato, con riferimento al progetto assentito col permesso di costruire in questione, la sussistenza di un’ipotesi di rischio implicante il previo pronunciamento del CTR.

I giudici amministrativi, prendendo le mosse dalla disciplina come sopra richiamata, hanno innanzitutto evidenziato come il parere del CTR in merito ai rischi connessi all’esistenza di stabilimenti Seveso si imponga, in mancanza di apposita regolamentazione programmatica (come nel caso di specie), solo quando: (i) uno stabilimento sia realizzato ex novo ovvero subisca modifiche suscettibili di costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevantii  o suscettibili di comportare la riclassificazione da una soglia inferiore ad una soglia superiore dello stabilimento stessoii; (ii) in prossimità dello stabilimento in questione siano realizzati insediamenti o infrastrutture (tra cui luoghi frequentati dalla collettività, sia ad uso pubblico che privato, o zone residenziali) suscettibili di aggravare, proprio a causa della loro presenza, il rischio di incidente rilevante dello stabilimento stesso.

Con riferimento a quest’ultima situazione, che è poi quella in ipotesi rilevante nel caso di specie, il T.A.R. Campania statuisce che, per aversi quell’accentuazione del rischio richiesta dalla normativa per giustificare l’intervento di valutazione del CTR, gli interventi di trasformazione del territorio circostante allo stabilimento, ove non consistenti nella realizzazione ex novo o nella modifica dello stesso, devono sostanziarsi nella realizzazione di un insediamento abitativo o un’infrastruttura “nuovi”, poiché è solo l’introduzione di una costruzione nuova che integra quella rilevante implementazione delle attività antropiche nel tessuto territoriale, già interessato dalla presenza di uno stabilimento Seveso, tale da richiedere una specifica valutazione di compatibilità del nuovo insediamento con i livelli di sicurezza prescritti dalla normativa.

Tale effetto sul territorio, secondo i giudici amministrativi, non sarebbe invece mai configurabile, con conseguente venir meno della necessità di sottoposizione del progetto al parere del CTR ai sensi del citato art. 22, comma 10, nell’ipotesi in cui l’intervento di trasformazione del territorio circostante allo stabilimento Seveso resti circoscritto alla semplice demolizione e ricostruzione, sia pure con un certo incremento volumetrico, di un immobile preesistente alla realizzazione dello stabilimento, non avendo tali tipologie di intervento, in quanto tali, attitudine ad alterare in misura rilevante l’equilibrio antropico della zona. Del resto, qualora l’immobile oggetto dell’intervento di trasformazione edilizia abbia da sempre avuto destinazione d’uso residenziale, appare logico presumere che, al momento della costruzione dello stabilimento soggetto alla disciplina Seveso, i livelli di rischio connessi all’esistenza dell’immobile ad uso residenziale nelle sue vicinanze siano stati già correttamente e compiutamente verificati.

Ciò posto, se è vero che l’aumento del rischio rilevante ai fini Seveso è in effetti legato più alla variabile della distanza degli edifici ad uso residenziale dallo stabilimento che non al numero di persone che tali edifici possono ospitare al loro interno, la decisione del T.A.R. Campania appare condivisibile fin tanto che l’intervento di trasformazione edilizia, anche se riguardante un edificio preesistente, non determini una variazione dell’area di ingombro dell’edificio stesso. In tale ultimo caso, invero, si potrebbe configurare, anche nel caso di mera trasformazione di un edificio già esistente, la necessità di un aggiornamento della valutazione dei rischi da parte del CTR in ragione della variazione delle distanze tra l’edificio e lo stabilimento determinata dalla modifica dell’area occupata dalla presenza costante di persone, con conseguente variazione sostanziale della situazione di fatto rispetto a quanto valutato in precedenza.

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Commento_TAR Campania 2678_2022_Seveso

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

TAR Campania 2789_2022 Seveso

NOTE:

i Cfr. l’art. 18 del D.Lgs. 105/2015

ii Cfr. l’art. 3, lett. b) e c) del D.Lgs. 105/2015.

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