Impianti eolici e impatto visivo

28 Nov 2021 | giurisprudenza, amministrativo

di Emanuele Bottazzi

Consiglio di Stato, Sez. IV – 13 agosto 2021 n. 5877 – Pres. Maruotti, Est. Pizzi – Sig.ra Omissis e Sig. Omissis (Avv. Granara) c. Regione Liguria (Avv.ti Corvetto e Castagnoli), Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato), Provincia di Savona e Comune di Pontinvrea (non costituiti), e nei confronti di Omissis S.r.l. (avv. Martino)

Ai fini della valutazione dell’impatto visivo di un impianto eolico, l’esistenza di case sparse non integra la nozione di “centro abitato” e le disposizioni di cui agli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 non indicano in alcun modo il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo di un impianto eolico.  

  1. L’oggetto principale della sentenza.

La decisione del Consiglio di Stato in commento concerne l’analisi dell’impatto visivo di un impianto eolico sul paesaggio, chiarendo a riguardo l’operatività delle previsioni di cui agli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”).

L’allegato IV del citato D.M. riguarda infatti nello specifico gli impianti eolici e fornisce gli elementi per il loro corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio prevedendo, tra l’altro, che:

  • l’interferenza visiva di un impianto eolico passa tra una serie di punti tra cui la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del d.lgs. 42/2004, distanti in linea d’aria non meno di cinquanta volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l’interferenza con le nuove strutture (art. 3.1, lett. b);
  • tra le misure di mitigazione, si deve esaminare l’effetto visivo provocato da un’alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti: tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all’articolo 136, comma 1, lett. d, del riferito d.lgs. 42/2004, distanti in linea d’aria nella misura sopra riferita, ovverosia non meno di cinquanta volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore (art. 3.2, lett. e).

La sentenza in questione riguarda quindi la valutazione di impatto paesistico, con riferimento alla ricognizione di centri abitati nelle vicinanze di impianti eolici e tocca, inoltre, il rapporto tra il provvedimento regionale di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e l’autorizzazione paesaggistica adottata dalla Soprintendenza competente (ex art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004).

La sentenza si sofferma, in particolare, sulle citate previsioni nazionali in tema impatto visivo di impianti eolici e sulla previsione a riguardo della legge regionale ligure (art. 18 L.R. Liguria 15/2017) che prevede una distanza minima di duecento metri tra ciascun aerogeneratore e le unità abitative munite di abitabilità (regolarmente censite) e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore.

In virtù di tale quadro, il T.A.R. Liguria, con sentenza n.  877 del 1° dicembre 2020, rigettava il ricorso proposto dalla Sig.ra Omissis e Sig. Omissis, comproprietari di numerosi appezzamenti di terreno nel Comune di Pontinvrea oggetto di procedimento espropriativo per edificazione di un parco eolico e opere connesse, con un immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra Omissis, posto in prossimità dell’area di intervento.

I ricorrenti avevano impugnato, per una serie di motivi, avanti al T.A.R. ligure, l’atto dirigenziale di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003, della Provincia di Savona con cui veniva autorizzata la Omissis S.r.l. alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico, composto da due aerogeneratori per una potenza complessiva di sei MW e relative opere e impianti connessi, nonché gli atti presupposti, tra cui la precedente delibera di giunta regionale recante valutazione positiva, con prescrizioni, di impatto ambientale.

Il T.A.R. Liguria aveva rigettato tutti i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti, tra cui in particolare quello relativo all’asserito mancato rispetto delle distanze dell’impianto eolico dall’immobile di proprietà di uno dei ricorrenti, in quanto lo studio di impatto ambientale documentava l’esistenza di una sola abitazione ad una considerevole distanza dalla pala più vicina dell’impianto eolico, non esistendo nella zona alcun “centro abitato” da cui distanziare gli aerogeneratori: nessuna violazione delle previsioni di cui agli articoli 3.1, lett. b) e 3.2, lett. e) dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010, quindi, sussisteva.

I ricorrenti appellavano comunque avanti al Consiglio di Stato la sentenza emessa dal T.A.R. Liguria sollevando una serie di motivi di appello che, dalla lettura della sentenza, sembrano in linea con il ricorso di primo grado: il quarto motivo di appello proposto al Consiglio di Stato, in particolare, riguardava l’asserita violazione delle riferite previsioni dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 in quanto la compatibilità paesistica dell’intervento non avrebbe tenuto conto della portata percettiva delle previsioni riferite.

Il Consiglio di Stato, in linea con quanto espresso dal T.A.R. Liguria in primo grado, rappresentava che l’esistenza di case sparse (come quella della Sig.ra Omissis) non integra la nozione di “centro abitato” e che le citate previsioni dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 indicano la distanza minima (“non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”) oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo dell’impianto eolico e non il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare un  provvedimento favorevole di compatibilità paesistica. Viene evidenziato, inoltre, che risultavano rispettate le distanze minime considerate dalla legge regionale ligure come sopra riferite (come accertato dal Comune competente con apposita delibera).

Su tale aspetto specifico, si ricorda che la definizione di “centro abitato” è contenuta nell’art. 3 del nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), ovverosia un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine: la rilevanza urbanistica discende dalla legge 765/1967 (cosiddetta legge ponte) per disciplinare l’edificazione nei Comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione.

In caso di singoli immobili, trovano quindi applicazione le distanze previste dalla normativa del codice civile e quella regionale specifica in tema di impianti eolici: per la Regione Liguria, come detto, la distanza minima tra una unità abitativa munita di abitabilità e ciascun aerogeneratore è pari a 200 metri (art. 17 L. R. Liguria 15/2017). Secondo la legge ligure, i centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici devono, invece, essere posti ad una distanza non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore: tanto in linea con la misura di mitigazione prevista a livello nazionale dall’art. 5.3, lett. b) dell’allegato IV al D.M. 10 settembre 2010.

  1. Gli altri principi di diritto rilevanti nella sentenza in commento.

Pare rilevante evidenziare, inoltre, l’analisi del Consiglio di Stato della previsione di cui all’art. 3.2, lettera k), del citato allegato IV del D.M. 10 settembre 2010. Tale previsione, come riportato nella sentenza in commento, non individua  un criterio per la valutazione unitaria di più impianti eolici ai fini della valutazione di impatto ambientale, ma si limita a prevedere,  tra le misure di mitigazione, che la scelta del luogo di ubicazione di un nuovo impianto eolico deve tener conto anche dell’eventuale preesistenza di altri impianti eolici sullo stesso territorio, studiando  “il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori”.

Il cosiddetto “effetto barriera” di più impianti eolici, da considerare in sede di V.I.A. di un intervento, dovrebbe quindi sussistere solo in caso di più impianti eolici riconducibili ad un unico impianto. Qualora i diversi impianti siano configurabili come opere distinte e autonome, non venendo in luce alcun ampliamento di opere esistenti, non sussisterebbe alcun effetto pregiudizievole cumulativo (nel caso di specie, si riscontrava che i siti produttivi – nove impianti nell’area di 15 km – solo in alcuni casi erano vicini l’uno all’altro, mentre in altri erano distanti numerosi chilometri).

A livello di principio, si evidenzia, infine, quanto statuito dalla sentenza in commento, secondo cui risulta legittimo che un provvedimento favorevole di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, recepito altresì nel provvedimento regionale di V.I.A., possa prevedere, in caso di impianti eolici da realizzare su aree con vincoli boschivi, che prima dell’avvio dei lavori di costruzione di un parco eolico la società realizzante l’intervento sia tenuta a presentare un programma di opere compensative per la sistemazione dell’ambito boschivo circostante.

A riguardo, il Consiglio di Stato specifica che l’amministrazione competente al rilascio del provvedimento di V.I.A. ben può subordinare l’effettivo inizio dei lavori ad ulteriori atti di assenso o autorizzazioni di competenza di altre autorità oppure a successive attività di monitoraggio, riportando prescrizioni con contenuto precettivo chiaro e puntuale, in modo da conformare direttamente la successiva attività di costruzione dell’impianto eolico ad una serie di attività.

Sulla base di tali principi di diritto, il Consiglio di Stato in relazione al caso specifico sopra sintetizzato:

  • non riteneva che l’immobile della Sig.ra Omissis sito nelle vicinanze di un aerogeneratore integrasse la nozione di centro abitato ma si configurasse come c.d. “case sparse”, non sussistendo di conseguenza alcuna violazione alle previsioni di cui agli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV del D.M. 10 settembre 2010 in tema di valutazione di interferenza visiva e impatto visivo di un impianto eolico come riportato nel primo paragrafo del presente commento;
  • non riteneva viziato il provvedimento di V.I.A. della Regione Liguria, per non aver considerato l’effetto cumulativo di più impianti eolici presenti nell’area (in quanto alcuni dei 9 impianti presenti nell’area in questione erano tra essi distanti chilometri e non risultanti l’uno un ampliamento dell’altro);
  • non riteneva viziato il provvedimento di V.I.A., in quanto riteneva legittima la prescrizione riportata all’interno, in linea con l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice dei Beni Culturali, che richiedeva all’operatore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un piano di opere compensative relative alla sistemazione dell’ambito boschivo circostante (veniva altresì confermata la legittimità della convenzione stipulata a riguardo dal Comune di Pontinvrea e la Omissisr.l.).

Il Consiglio di Stato respingeva quindi l’appello proposto dai ricorrenti, confermando la sentenza del T.A.R. Liguria di primo grado.

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Consiglio di Stato n. 5877 13.08.2021 (Bozza Rev. EB 16.11.2021)

Per il testo della sentenza (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

CdS 5877_2021