Il risparmio fiscale come profitto confiscabile del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

01 Apr 2026 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 29 dicembre 2025 (ud. 23 ottobre 2025), n. 41567

In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), il profitto sequestrabile a fini di confisca comprende non solo l’incremento patrimoniale direttamente derivante dall’illecito, ma anche ogni vantaggio economico mediato ad esso causalmente collegato, ivi incluso il risparmio fiscale conseguito mediante l’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, qualora il sottostante meccanismo societario di interposizione fittizia sia parte integrante delle attività continuative organizzate funzionali all’occultamento della reale provenienza dei rifiuti e alla loro immissione sul mercato in assenza di tracciabilità.

1. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Milano aveva accolto la richiesta, avanzata dall’indagato, di annullamento del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione a un’ipotesi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p.

Secondo l’incolpazione provvisoria, il legale rappresentante della Z. S.r.l. e l’amministratore di fatto della Z.M. S.r.l., in concorso con altri soggetti e al fine di conseguire un ingiusto profitto, avevano gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi mediante attività continuative organizzate, nella piena consapevolezza della loro provenienza illecita e in violazione delle normative ambientali.

La misura cautelare reale aveva attinto – nella prospettiva difensiva, erroneamente – anche il risparmio fiscale conseguito dalla Z.M. S.r.l., sul presupposto che esso fosse individuabile quale profitto direttamente derivante dall’attività di traffico illecito, e non già dai reati fiscali commessi mediante l’utilizzo, in dichiarazione, delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società cedenti i rifiuti ferrosi.

Il Tribunale del Riesame, condividendo l’impostazione delal difesa, aveva annullato il sequestro, ritenendo che il risparmio d’imposta non potesse costituire profitto del reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., in quanto derivante da una condotta distinta – segnatamente, la presentazione della dichiarazione IRES – e, quindi, priva di nesso di pertinenzialità con l’attività criminosa ambientale.

Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il risparmio fiscale derivante dalle operazioni fittizie fosse in realtà parte integrante del meccanismo organizzato volto a occultare l’illecita provenienza dei rifiuti e a immetterli sul mercato rendendone impossibile la tracciabilità. Nella prospettiva del ricorrente, siffatto risparmio costituirebbe un profitto illecito direttamente collegato al reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., in quanto tale suscettibile di confisca.

La Corte di cassazione accoglieva il ricorso del Procuratore della Repubblica, annullando l’ordinanza del Tribunale del Riesame impugnata e rinviando al Tribunale di Milano per un nuovo esame della questione.

2. Il profitto-risparmio nei reati ambientali

Per apprezzare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza qui annotata, occorre anzitutto inquadrare la questione del profitto del risparmio di spesa nei reati ambientali.

In particolare, occorre chiedersi se tale profitto possa essere individuato nei costi “risparmiati” mediante la violazione della normativa ambientale, quantomeno in relazione ai reati consumati nell’ambito dell’attività d’impresa.

Non è raro, infatti, che il profitto derivante da tali illeciti si concretizzi proprio in un risparmio di spesa, poiché l’elusione dei costi imposti dalle stringenti regole amministrative che disciplinano, inter alia, l’attività di gestione dei rifiuti rappresenta, nella maggior parte dei casi, il principale vantaggio di natura patrimoniale conseguente alla commissione di tali illeciti[i].

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente evoluto i propri orientamenti, mostrando nel tempo un mutamento interpretativo della nozione di profitto.

Volendo restringere il perimetro dell’indagine ai reati ambientali, valga in questa sede richiamare la più risalente impostazione secondo cui il profitto confiscabile non può essere identificato nel mero risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento dell’impresa alla normativa di settore applicabile. Più in dettaglio, il profitto può consistere sì in un risparmio di spesa, ma“in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile[ii].

Tale principio di diritto, enunciato nella sentenza Riva Fire relativa al caso Ilva, si pone in linea di continuità con l’orientamento di legittimità precedentemente espresso dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia Fisia Italimpianti, secondo cui la nozione di “risparmio di spesa” presuppone “un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo” concretamente determinato dalla contestata condotta delittuosa[iii].

Ai fini dell’applicazione della misura ablatoria, secondo questa linea interpretativa, risulta quindi necessario individuare un profitto materialmente conseguito, ossia una visibile ed effettiva modificazione in senso migliorativo del patrimonio, di entità superiore a quella che sarebbe comunque derivata dalla semplice omessa erogazione delle spese dovute per scongiurare danni ambientali[iv].

In questo contesto, il principale criterio selettivo del profitto confiscabile risiede nella sua diretta derivazione causale dalla condotta dell’agente: a tal proposito, la sentenza Fisia Italimpianti ribadisce la necessità di una “correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo”, dovendosi invero escludere qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a ogni vantaggio patrimoniale che possa comunque derivare dall’illecito, pur in difetto di un nesso diretto di causalità dall’evento[v].

Dall’arresto espresso nel caso Fisia Italimpianti, ripreso nel caso Riva Fire, si discosta invece il successivo indirizzo sposato dalle Sezioni Unite nella vicenda ThyssenKrupp, che – pur ribadendo il requisito, invero pacifico, del nesso di pertinenzialità al reato del profitto – optano per un’interpretazione significativamente più estensiva del concetto di profitto-risparmio suscettibile di confisca.

Segnatamente, con profitto o provento di reato legittimante la confisca devono intendersi non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma altresì ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa.

Uno dei meriti della sentenza ThyssenKrupp,sotto il profilo definitorio del profitto – seppur con riferimento al diverso ambito della normativa prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro – è quello di precisare che “con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l’idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l’ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell’idea normativa di profitto[vi].

Ne consegue che il profitto deve essere individuato “come minimo, nel risparmio di spesa, oltre che nella prosecuzione dell’attività funzionale alla straegia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza[vii].

Tali valutazioni, com’è evidente, ben si prestano ad essere trasferite al contesto dei reati ambientali, tenuto conto che anche la normativa amministrativa di settore, al pari di quella in materia di sicurezza sul lavoro, presenta una chiara connotazione prevenzionistica e cautelare.

Alcun ostacolo sembra dunque frapporsi all’applicazione della confisca del risparmio di spesa nei reati ambientali, atteso che la giurisprudenza non richiede (più), come presupposto legittimante la misura ablativa, l’effettivo conseguimento di un ricavo non decurtato dai costi ambientali che l’impresa avrebbe dovuto sostenere per operare a norma – come nel caso in cui esso derivi, ad esempio, dall’elusione delle regole amministrative che disciplinano la gestione dei rifiuti – essendo sufficiente l’ottenimento di un risparmio di spesa in senso assoluto.

Tutto ciò sempre che, beninteso, venga raggiunta la rigorosa prova della natura pertinenziale del profitto-risparmio, che implica la verifica dell’inerenza delle misure prevenzionistiche non adottate e dei costi doverosi non sostenuti all’attività che costituisce la condotta del reato in relazione al quale la confisca viene applicata.

Ebbene, è nel solco di tale giurisprudenza che si colloca la pronuncia qui annotata: con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., la Corte sottolinea che il profitto del reato, suscettibile di essere appreso mediante confisca, può ben essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico derivante in via immediata e diretta dal reato e consistente nel mancato esborso dei costi aziendali, con la precisazione che tali costi – “doverosi” e non sostenuti proprio in conseguenza della commissione dell’illecito – devono essere oggettivamente individuabili ed economicamente valutabili, utilizzando criteri di stima idonei a garantirne la quantificazione con un alto grado di probabilità logica.

Dunque, può ormai ritenersi acquisito che, in presenza di reati rispetto ai quali il risparmio di spesa si configura come una forma di profitto “coerente” rispetto alla fattispecie contestata, ossia quale risultato derivante dalla condotta che integra il fatto tipico, il profitto-risparmio è certamente suscettibile di confisca; declinando tale principio alla fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la più recente giurisprudenza di legittimità appare consolidata nel ritenere che il profitto ingiusto possa consistere anche nel vantaggio conseguente alla mera riduzione dei costi aziendali[viii].

In questo quadro, la sentenza in commento si distingue per aver compiuto un ulteriore passo interpretativo: il risparmio fiscale conseguito dal concorrente nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. è da considerarsi, a tutti gli effetti, profitto pertinente e quindi confiscabile, non integrando un vantaggio economico “indiretto” bensì un’utilità direttamente collegata all’illecito ambientale, nella misura in cui la frode fiscale che ne è presupposto si ponga come attività strettamente funzionale alla realizzazione del complessivo meccanismo criminoso proprio del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

3. Il risparmio fiscale come profitto confiscabile del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte per giungere ad affermare la confiscabilità del risparmio d’imposta in relazione alla fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. ha il pregio di passare in rassegna i principali approdi giurisprudenziali (richiamati solo per cenni al paragrafo che precede, in considerazione dei limiti di sintesi imposti dalla natura della presente nota) che, nel tempo, hanno consentito una sempre più raffinata elaborazione della nozione di profitto del reato.

Soffermandosi sulla necessità che il profitto derivi dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto alla fattispecie a cui la confisca accede, la pronuncia in commento opera una puntuale ricognizione della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a diverse tipologie di illeciti, spaziando dai reati tributari, all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, fino ad arrivare all’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

In tale contesto, la Cassazione giunge ad affermare che il profitto confiscabile in relazione alla fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. può comprendere qualsiasi vantaggio economico conseguito per effetto della condotta illecita[ix], ivi incluso il risparmio fiscale.

Nel far ciò, la sentenza chiarisce le ragioni e i limiti entro cui il risparmio d’imposta può e deve ritenersi derivante dal reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.  

In particolare, come accennato supra, nel caso di specie l’incolpazione aveva ad oggetto un’ipotesi di traffico illecito basata su un articolato meccanismo fraudolento, consistente nell’intermediazione illecita di rifiuti ferrosi da parte delle società M.O. S.r.l. e I. S.r.l. Secondo l’impianto accusatorio, tali società, dopo aver acquistato i rottami ferrosi in nero, li rivendevano alle società clienti, tra le quali figurava la Z.M. S.r.l., emettendo fattura nei loro confronti, e ne curavano altresì il trasporto, con la finalità di mascherare la provenienza dei rifiuti, rendendone impossibile il relativo tracciamento.

In forza di tale meccanismo, la Z.M. S.r.l. avrebbe avuto la possibilità di acquistare i rifiuti a un prezzo inferiore rispetto al mercato, occultandone al contempo la reale provenienza grazie all’interposizione fittizia di M.O. S.r.l. e I. S.r.l.

Tale articolata struttura organizzativa generava in capo alla Z.M. S.r.l., simultaneamente, un profitto declinabile sia come (i) vantaggio economico immediato, rappresentato dalla differenza tra il prezzo di mercato e il minor prezzo effettivamente corrisposto alle società intermediarie – poi dirottato verso società cartiere o, comunque, verso soggetti non censiti in anagrafe tributaria – per l’acquisto dei rottami ferrosi, sia un ulteriore e diverso profitto, inteso come (ii) risparmio fiscale, derivante dalla deduzione di costi fittizi nella dichiarazione dei redditi, conseguente all’utilizzo delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società intermediarie.

Ciò chiarito in fatto, se è vero che il profitto, anche inteso come risparmio di spesa, deve comunque costituire un vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, è altrettanto vero che il meccanismo di interposizione fittizia realizzato dalle società intermediarie M.O. S.r.l. e I. S.r.l. nel caso di specie produce effetti su diversi fronti.

Da un lato, esso genera infatti un’evasione di imposta sia delle società interposte che delle società clienti; dall’altro, realizza a ben vedere un’attività tipica del traffico illecito, dando origine a una movimentazione non tracciabile dei materiali e consentendo l’occultamento della reale provenienza dei medesimi, nel contesto di una filiera dei rifiuti caratterizzata da passaggi corredati da formulari recanti luoghi di provenienza non corrispondenti al reale e, dunque, da seriali violazioni della normativa ambientale.

Ne consegue, nella lettura della Suprema Corte, che l’ingiusto profitto derivante dal reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., in un simile contesto, può ben essere individuato anche nel risparmio d’imposta conseguente all’esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi[x].

La Corte ha avuto altresì cura di sottolineare che il profitto così inteso soddisfa appieno il requisito della pertinenzialità: il vantaggio economico, incluso il risparmio fiscale, “è comunque derivante dal reato di traffico illecito di rifiuti, esso dipendendo da ‘attività continuative organizzate’ […] che involgono dei meccanismi societari di interposizione fittizia all’evidenza finalizzati a realizzare movimentazioni di rifiuti ferrosi non tracciabili, occultandone la reale provenienza, al fine di ottenere, per le imprese clienti, il ritorno economico consistente nella corresponsione di un prezzo di acquisto più basso rispetto al prezzo di mercato e nel conseguimento di un risparmio fiscale non dovuto, portando in deduzione dei costi invece indeducibili”.

In altri termini, il nesso di pertinenza sussiste in quanto il risparmio fiscale – quale profitto oggetto di sequestro finalizzato alla confisca – è strettamente collegato alla realizzazione del reato di traffico illecito di rifiuti, nella misura in cui la frode tributaria risulta senz’altro funzionale all’attività criminosa organizzata, consentendo l’occultamento della provenienza dei rifiuti e la loro immissione sul mercato in assenza di tracciabilità.

4. Considerazioni conclusive

La pronuncia in esame rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui il profitto del reato, ai fini della confisca, deve essere interpretato in senso ampio, ricomprendendo non solo gli incrementi patrimoniali direttamente e immediatamente derivanti dall’illecito, ma anche i vantaggi economici di altra natura, ivi compreso il risparmio fiscale, allorché esso risulti conseguenza di condotte funzionalmente collegate all’illecito e strettamente connesse alla realizzazione del programma criminoso.

In particolare, la sentenza sottolinea che, nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l’evasione fiscale derivante dall’utilizzo in dichiarazione di false fatture per operazioni soggettivamente inesistenti si configura come elemento integrante del meccanismo criminoso, sicchè il risparmio fiscale che ne consegue è qualificabile come profitto ingiusto derivante dal reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.

Il profilo di maggiore interesse, a parere di chi scrive, concerne la riaffermazione dell’indefettibilità del nesso di pertinenzialità, pur in un contesto in cui vengono ulteriormente tese le maglie della nozione di profitto confiscabile, riconoscendosi che, nei reati a struttura organizzata, tale nesso può sussistere anche in relazione a utilità di natura fiscale, purché esse costituiscano un esito coerente dello schema criminoso e siano strutturalmente incorporate in esso.

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NOTE:

[i] Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/09/2011 del 2 agosto 2011, avente a oggetto: “Novità legislative – D. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di ‘Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni’ – Disposizioni rilevanti per il settore penale”.

[ii] Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, in Cass. Pen., 2014, V, 1538, con nota di P. Silvestri, Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la configurabilità dei risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante dal reato associativo.

[iii] Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654.

[iv] P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2022, p. 1292.

[v] Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008, cit.

[vi] Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343.

[vii] Ibidem.

[viii] Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056; Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2015, n. 35568; Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 29627.

[ix] Sull’individuazione della nozione di “ingiusto profitto” in rapporto al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., si veda, ex multis, Cass. pen., Sez. III, n. 16056/2019, cit., secondo cui “esso […] può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda ed è ingiusto in quanto la condotta posta in essere abusivamente, oltre che anticoncorrenziale, può essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente ed impedisce, comunque, il doveroso controllo, da parte dei soggetti preposti, sull’intera filiera dei rifiuti, che la legge impone dalla produzione alla destinazione finale”.

[x] A tale conclusione era già pervenuta Cass. pen., Sez. II, 13 febbraio 2025, n. 18847.

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