Il principio di prevalenza dello strumento ambientale sul piano di governo del territorio: obbligatorietà del parere ex art. 21, l.r. n. 86/1983

21 Apr 2021 | giurisprudenza, amministrativo

di Elena Felici e Valentina Brovedani

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 9 marzo 2021, n. 232 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli – Parco Regionale Oglio Nord (Avv. Gorlani) c. Comune di Pontoglio  

In sede di formazione o modifica del piano regolatore, incombe in capo all’amministrazione comunale l’onere di conformarsi al piano del parco, adottato dall’Ente gestore del medesimo, nel cui territorio insiste il Comune, tramite richiesta di parere obbligatorio previsto dall’art. 21, L.R. n. 86/1983.

Il parere dell’Ente Parco è obbligatorio nei casi di piani urbanistici generali e relative varianti, a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale nelle parti interferenti con le previsioni di pianificazione contenute nel piano del Parco.

Con la decisione in esame il TAR, affronta i rapporti tra piano territoriale di coordinamento (PTC) dell’Ente Parco e  gli strumenti urbanistici comunali, ritenendo la prevalenza del primo sui secondi nel caso di difformità che incidano sugli interessi perseguiti dall’Ente Parco.

Il TAR Brescia, nell’accogliere il ricorso promosso dall’Ente Parco Regionale Oglio Nord,  in mancanza del parere obbligatorio dell’Ente Parco, richiesto dall’art. 21 L.R. 86/1983, ha dichiarato l’illegittimità del piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Pontoglio, nelle parti in cui lo stesso ha inciso sul territorio del Parco, in violazione del piano territoriale dal medesimo adottato.

Il TAR Lombardia ha già avuto occasione – con sentenza dell’8 febbraio 2013, n. 377,  in data odierna ancora in attesa di pronuncia definitiva del Consiglio di Stato – di precisare i rapporti tra le due tipologie di strumenti di pianificazione, affermando il generale principio di prevalenza dello strumento ambientale e circoscrivendo, in linea generale, le situazioni di difformità alle sole ipotesi in cui le previsioni contenute nei piani regolatori generali siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il c.d. piano parco.

L’articolo 18, comma 4, L.R. n. 86/1983, prescrive espressamente il carattere vincolante e sovraordinato delle previsioni del piano parco, statuendo che queste sono “recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”.

In altri termini, le prescrizioni contenute nel piano parco prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali e in caso di contrasto si sostituiscono a queste ultime in via automatica.

Tale prevalenza è, tuttavia, ammessa soltanto qualora lo strumento comunale persegua interessi esorbitanti rispetto a quelli settoriali del piano parco, che sono specificamente orientati “alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l’uso culturale e ricreativo”.

Elemento sintomatico della difformità dello strumento comunale si ravvisa, ad esempio, quando “le prescrizioni dello stesso (strumento comunale) siano più permissive rispetto a quelle contenute nel piano Parco e, dunque, consentano la realizzazione, all’interno dell’area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali da esso tutelati”.

Nel caso di specie, avendo lo strumento urbanistico comunale reso edificabili taluni ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola senza tener conto delle prescrizioni contenute nel piano del parco, appare evidente che le scelte urbanistiche dell’amministrazione avrebbero inciso sul territorio del parco in contrasto con gli interessi primari -e prevalenti-  dallo stesso tutelati.

In ragione di tale prevalenza, da cui discende il generale onere in capo all’amministrazione comunale di conformarsi allo strumento ambientale, tanto in sede di formazione del piano regolatore, quanto nella successiva fase di correzione, il TAR ha -correttamente- ritenuto la violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 4, lett. b) dell’art. 21, L.R. n. 86/1983, a mente dei quali  l’Ente gestore del Parco è tenuto a esprimere parere obbligatorio agli organi della Regione e agli Enti locali che riguardino il territorio del Parco in ordine alla compatibilità dei piani urbanistici generali e relative varianti.

Di converso, l’amministrazione comunale ha, a sua volta, l’onere, nel procedimento di formazione o variazione del PGT, di richiedere all’Ente parco tale parere, “a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale nelle parti interferenti con le previsioni pianificatorie contenute nel Piano Parco”, parere che rappresenta quindi un atto fondamentale nell’iter di formazione dell’atto amministrativo, la cui mancanza costituisce una violazione procedimentale tale da inficiare gli atti successivi.

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

Tar Lombardia 232_2021

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RGA Online – nota a TAR Brescia n. 232_2021-6

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