Corte di Cassazione, Sez. III – 18 dicembre 2025 (dep. 19 gennaio 2026), n. 1883
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione di rifiuti.
1. La vicenda oggetto della decisione.
La sentenza in commento concerne il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame il 28 maggio 2025, che accoglieva l’impugnazione proposta dalla difesa dell’indagata, annullava il decreto di sequestro preventivo del 9 aprile 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il sequestro di alcuni terreni, e disponeva la restituzione di quanto sottoposto a misura ablativa all’avente diritto.
La contestazione ascritta all’indagata riguardava l’ipotesi contravvenzionale di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 e la misura cautelare reale aveva interessato alcune aree sulle quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, di differente natura e composizione e per un volume complessivo di 500 metri cubi.
Il Procuratore della Repubblica si determinava a proporre ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 325 c.p.p., formulando un unico articolato motivo.
Per quanto di maggior interesse nella presente sede, il ricorrente lamentava che il Tribunale del Riesame di Crotone avesse erroneamente ritenuto insussistente il fumus commissi delicti del reato contestato e, di conseguenza, escluso la responsabilità dell’indagata, dando rilievo allo stato di ignoranza di quest’ultima circa l’abbandono di rifiuti avvenuto sul proprio terreno, e avesse aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il proprietario dell’area risponde del reato a titolo di concorso laddove possa configurarsi un obbligo giuridico – valutato assente nel caso di specie – di impedire la condotta di abbandono di rifiuti.
Analizzate le doglianze eccepite, la Corte di Cassazione riteneva infondato e conseguentemente rigettava il ricorso, evidenziando come dovesse trovare applicazione il costante principio condiviso dalle pronunce di legittimità secondo cui “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato”, potendosi ritenere integrata una responsabilità unicamente in presenza di un obbligo giuridico – gravante sul proprietario che compia atti di gestione o movimentazione di rifiuti – di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo.
La Suprema Corte altresì precisava che, considerata l’insussistenza di una specifica posizione di garanzia, colui che abbia la disponibilità dell’area – su cui altri soggetti abbiano abbandonato rifiuti – può essere ritenuto responsabile solo qualora sia accertato il suo concorso, a qualsiasi titolo, ossia una sua condotta di compartecipazione agevolatrice nel fatto illecito altrui, non rilevando, invece, le condotte di mera inerzia o di omessa attivazione ai fini della rimozione dei rifiuti.
2. I principi rilevanti in tema di responsabilità del proprietario dell’area.
Le conclusioni raggiunte dalla pronuncia della Suprema Corte in esame si inseriscono coerentemente nel quadro dei principi consolidatisi con riferimento all’ambito di applicazione della responsabilità del proprietario, o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area, per l’abbandono incontrollato di rifiuti operato da terzi, di cui di seguito verranno trattati gli arresti maggiormente significativi ai quali è approdata la giurisprudenza sia in sede penale che amministrativa[1].
Posto che all’interno del panorama giurisprudenziale è per parecchio tempo mancata un’uniformità di vedute in merito al fondamento della responsabilità del proprietario, occorre in via preliminare rammentare che l’art. 192, comma 3 T.U.A. (che disciplina il divieto di abbandono) esclude la configurabilità di una responsabilità propter rem, in quanto l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi resta in capo al responsabile dell’abbandono ed è ascrivibile in solido al solo proprietario al quale la violazione riscontrata sia imputabile a titolo di dolo o colpa[2].
Già il dato normativo appena esaminato (non essendovi ulteriori disposizioni rilevanti sul punto) consente di escludere una responsabilità automatica e, in altri termini, oggettiva del proprietario dell’area, atteso che non vi è alcuna fonte da cui dedurre uno specifico dovere di garanzia, protezione e controllo in capo a tale soggetto e che un rimprovero allo stesso – con il conseguente obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi – può essere mosso solo in presenza di un comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e dunque di un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo.
Per quanto riguarda la contravvenzione di abbandono dei rifiuti ex art. 256, comma 2 T.U.A.[3], l’orientamento dominante condiviso dalle sentenze della Suprema Corte individua la responsabilità del proprietario dell’area nelle ipotesi in cui lo stesso ponga in essere la condotta tipica di abbandono oppure in quelle in cui abbia fornito un concreto apporto materiale o morale (e pertanto sia accertato, a qualsiasi titolo, il concorso) all’autore del reato, non essendo sufficiente, al contrario, la mera conoscenza del fenomeno di abbandono di rifiuti realizzato sul proprio terreno da parte di terzi[4].
Non si ignora il contenuto di alcune pronunce di un opposto e minoritario orientamento, che riconosce la responsabilità del proprietario (anche) nel caso di colpevole inerzia di fronte all’attività illecita di terzi, sul presupposto che la compartecipazione agevolatrice potrebbe altresì consistere in un comportamento omissivo del proprietario dell’area in grado di impedire o porre fine alla condotta di abbandono[5].
L’eventuale esistenza di una culpa in vigilando in capo al proprietario confligge, tuttavia e con evidenza, con la natura chiaramente commissiva del reato di abbandono di rifiuti, in quanto, peraltro, un’ipotetica responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere generico e indeterminato ma deve necessariamente presupporre l’esistenza di obblighi giuridici specifici, della cui violazione il destinatario possa essere chiamato a rispondere (e che, tuttavia, non sono individuati dall’ordinamento per la fattispecie in analisi).
Risulta difatti del tutto reiterato il principio giurisprudenziale secondo il quale il proprietario non risponde, in quanto tale, dei reati di deposito incontrollato, di abbandono di rifiuti e di discarica non autorizzata di cui agli artt. 256, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 152/2006 commessi da terzi sul proprio terreno, dal momento che una responsabilità a suo carico è configurabile solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire che si realizzi o si mantenga l’evento lesivo e tale obbligo può considerarsi assunto laddove il proprietario compia atti di gestione o movimentazione di rifiuti[6], e abbia dunque un rapporto “qualificato” con gli stessi.
Le pronunce della giurisprudenza amministrativa si pongono in linea con l’interpretazione fornita in sede penale e prevedono, in conformità con il dettato normativo di cui all’art. 192, comma 3 T.U.A., che gli adempimenti riguardanti la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi non possano essere ascritti indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di rivestire tale qualifica, essendo necessario l’accertamento di un suo comportamento, eventualmente anche in forma omissiva, di corresponsabilità e dunque un coinvolgimento doloso o, almeno, colposo[7].
Non essendo previsto dall’ordinamento un principio di generale applicazione che sancisca un (altrettanto generale) onere di vigilanza in capo al proprietario, un dovere in questo senso non può, ad ogni modo, estendersi al punto di esigere una vigilanza costante e che vada oltre gli ordinari canoni di diligenza media, alla base della nozione di colpa[8].
La portata della responsabilità del proprietario viene infatti circoscritta alle ipotesi di colpevole inerzia con riguardo a condotte in concreto esigibili e idonee a prevenire e impedire la commissione dell’illecito, con conseguente rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera del terzo; l’entità dell’impegno richiesto al proprietario ai fini dell’adozione di adeguate cautele deve, quindi e in ogni caso, rispettare il principio di ragionevole esigibilità[9].
3. Alcune considerazioni.
La disamina del quadro normativo e, in particolare, giurisprudenziale in tema di responsabilità del proprietario incolpevole delle condotte di abbandono di rifiuti realizzate sul proprio fondo da terzi ha consentito di chiarire i principi cardine della questione e, contestualmente, di constatare come la pronuncia qui commentata si inserisca tra e rafforzi gli arresti sinora raggiunti.
In sintesi, la Suprema Corte esclude innanzitutto che il reato ex art. 256, comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 sia configurabile in forma omissiva nei confronti del proprietario dell’area su cui terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato.
Tale responsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un obbligo giuridico, derivante da atti di gestione o movimentazione di rifiuti, di impedire l’evento lesivo di abbandono oppure in caso di accertato concorso o compartecipazione agevolatrice nel fatto illecito altrui.
La mera inerzia o l’omessa rimozione dei rifiuti da parte del proprietario non integra la fattispecie di reato di cui all’art. 256, comma 2 T.U.A., rendendo pertanto illegittimo il sequestro preventivo delle aree interessate dalla presenza dei cumuli di rifiuti e imponendo la restituzione all’avente diritto.
Nella vicenda oggetto del procedimento sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione non era peraltro stata dedotta in ricorso e non era neppure emersa dall’ordinanza impugnata alcuna argomentazione concreta in ordine a un comportamento attivo tenuto dall’indagata; l’attività investigativa condotta si era invece limitata ad accertare in capo all’interessata la mera proprietà dei terreni su cui insistevano i cumuli di rifiuti, senza riscontrare alcuna connessione con le condotte illecite eseguite da altri soggetti.
Considerato, inoltre, che la contravvenzione di abbandono di rifiuti ex art. 256, comma 2 T.U.A. non specifica la qualifica soggettiva dell’autore del reato in termini di proprietario dell’area ma “solo” di titolare di impresa e responsabile di ente, si ritiene che la soluzione prospettata, e da ultimo confermata dalla sentenza in esame, rispetti i principi legalità, tipicità e personalità propri dell’ordinamento, nonché le esigenze di effettività della tutela ambientale.
Il sistema interpretativo consolidatosi in sede penale appare, in ogni caso, coerente con il generale principio “chi inquina paga” e altresì conforme con le pronunce rese in sede amministrativa, che impongono che gli adempimenti previsti ex art. 192, comma 3 T.U.A. siano ascrivibili in capo al proprietario non meramente in quanto tale, bensì in ragione di un fondato rimprovero di natura dolosa o, per lo meno, colposa nei suoi confronti.
Non resta dunque che osservare come evolverà l’orientamento delle future pronunce, verificando se esse si manterranno (auspicabilmente) in linea con gli indirizzi sinora assestatisi oppure se daranno spazio alla valorizzazione di profili interpretativi differenti.
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NOTE:
[1] Per un chiaro approfondimento sulla questione si rimanda a P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2022, pp. 680-690 e a S. Nespor – L. Ramacci (a cura di), Codice dell’ambiente, Profili generali e penali, Milano, 2022, pp. 2651-2653.
[2] L’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 192, comma 3 T.U.A. e le tempistiche entro cui provvedere sono disposti dal Sindaco con ordinanza e l’inosservanza di tale provvedimento è sanzionata autonomamente dall’art. 255, comma 3 T.U.A.
[3] È bene precisare che con il D.L. n. 116/2025 (c.d. Terra dei fuochi), convertito in L. n. 147/2025, in vigore dall’8 ottobre 2025, il comma 2 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato e sono stati introdotti il comma 1.1 dell’art. 255 e l’art. 255 ter, comma 3, i quali puniscono i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano rifiuti, rispettivamente, non pericolosi e pericolosi.
[4] A questo proposito, Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 2391 e Cass. pen., Sez. III, 7 settembre 2021, n. 33078.
[5] Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2007, n. 23789 e Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2015, n. 8980.
[6] Si vedano, tra le molte, Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2015, n. 50997, Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2017, n. 28704, Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 1517, Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 36727 e Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2024, n. 45422.
[7] Tra le pronunce più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518 e Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021, n. 2171.
[8] Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5662.
[9] Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2022, n. 10433.