Corte di Cassazione, Sez. III – 11 febbraio 2026 (dep. 6 marzo 2026), n. 8783
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie.
1. Inquadramento della pronuncia e rilevanza sistematica.
La sentenza in commento torna a pronunciarsi sulla struttura del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi disciplinato dall’art. 452 quaterdecies c.p., già previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambientale, T.U.A.) e introdotto originariamente dall’art. 53 bis D.Lgs. n. 22/1997, inserito dall’art. 22 della L. 23 marzo 2001, n. 93. Il trasferimento nel codice penale, operato con il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 in attuazione del principio di riserva di codice, si inscriveva nel quadro sistematico già tracciato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che aveva introdotto il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), segnando il passaggio dalla tradizionale tutela per via contravvenzionale a un sistema di delitti autonomamente tipizzati.
La pronuncia offre l’occasione per un riesame organico degli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riguardo alla qualificazione del reato come reato abituale e alle sue conseguenze sistematiche; alla nozione di abusività nella sua più recente accezione multilivello; alla determinazione degli ingenti quantitativi con criterio aggregato e contestuale; infine, al rapporto con le fattispecie limitrofe — la contravvenzione ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – e il reato associativo ex art. 416 c.p.
2. Il quadro normativo: struttura del precetto e sistema di tutela ambientale.
L’art. 452 quaterdecies c.p. descrive una fattispecie a plurimi elementi costitutivi a carattere cumulativo. La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni «chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti». La struttura del precetto — pluralità di operazioni, allestimento organizzativo, gestione abusiva, ingenti quantitativi, dolo specifico — rivela con immediatezza il carattere “pluri-elemento” della fattispecie: il difetto di uno solo di questi elementi riconduce la condotta nell’alveo della contravvenzione ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, che punisce con arresto o ammenda la gestione abusiva di rifiuti in assenza di autorizzazione, ovvero ad altra fattispecie minore.
Il delitto non opera in isolamento. Il sistema di tutela penale ambientale del Titolo VI-bis contempla fattispecie che possono concorrere con quella in esame: l’art. 452 bis c.p., che punisce chi abusivamente cagioni una compromissione o deterioramento significativi di acque, aria, suolo o ecosistemi; l’art. 259 D.Lgs. n. 152/2006, relativo al traffico illecito transfrontaliero; l’art. 452 octies c.p., che prevede un’apposita aggravante per le associazioni per delinquere dirette a commettere delitti ambientali, presupponendo così legislativamente la possibilità di concorso tra reato associativo e traffico organizzato di rifiuti.
3. La qualificazione come reato abituale: fondamento e ricadute processuali.
La qualificazione del delitto come reato abituale – di quelle fattispecie, cioè, che si perfezionano soltanto attraverso la ripetizione di più comportamenti non occasionali della stessa specie – costituisce l’acquisizione giurisprudenziale più risalente e più consolidata nell’interpretazione dell’art. 452 quaterdecies c.p. Il principio, formulato dalla pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 46705 del 3 novembre 2009 e compiutamente sistematizzato dalla successive pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, 14 luglio 2016, n. 52838, è stato da allora ininterrottamente ribadito: «il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo»[1].
Un’ulteriore recentissima pronuncia[2] ha definitivamente risolto il residuo interrogativo sulla distinzione tra reato abituale e reato permanente, chiarendo che nella fattispecie la lesione del bene giuridico non è continua, ma discende dalla ripetizione di omogenee condotte illecite: il momento consumativo coincide, pertanto, con la cessazione dell’attività organizzata, non con il compimento del primo atto isolato.
Ne derivano conseguenze di rilievo sul piano processuale. La prescrizione inizia a decorrere dall’ultimo atto della serie criminosa e si calcola sul massimo edittale – sei anni – raddoppiato per i reati rientranti nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., portando il termine effettivo a quindici anni. La competenza territoriale si radica nel luogo di reiterazione delle condotte; la disciplina del concorso di persone consente di coinvolgere anche il partecipe che abbia preso parte a una sola fase del ciclo organizzato, purché ne fosse consapevole.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato — in un caso di gestione fraudolenta di depuratori pubblici — che il carattere abituale dell’illecito non si converte in reato permanente per il solo fatto della sua protratta esecuzione, e che la tesi difensiva tendente a ridurre il reato associativo a mera «qualificazione alternativa» del traffico di rifiuti è priva di fondamento[3].
Sul piano strutturale, è parimenti consolidato il carattere monosoggettivo della fattispecie: il reato non presuppone una pluralità di agenti, potendo essere integrato da un unico soggetto che allestisca e gestisca autonomamente la struttura. La struttura organizzativa può essere quella di un’impresa legittimamente operante: il reato si configura anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività lecita principale[4].
Ai fini dell’integrazione del delitto è poi sufficiente che anche una sola fase del ciclo di gestione avvenga in forma organizzata, attesa la formulazione alternativa delle condotte tipiche descritte dalla norma[5].
4. La nozione di abusività.
Il requisito dell’abusività deve essere interpretato in stretta connessione con la reiterazione della condotta e con il dolo specifico: non è la mera irregolarità formale a segnare il confine del penalmente rilevante, bensì la sostanziale difformità rispetto al quadro autorizzativo e normativo di riferimento.
La svolta sistematica in tema di nozione di abusività è rappresentata dalla pronuncia del 7 agosto 2025, n. 29230[6], che ha elaborato una compiuta tassonomia tripartita dell’abusività: condotta contra legem, in violazione di disposizioni legislative primarie o regolamentari secondarie; condotta contra jus, in violazione di standard tecnici settoriali, ivi comprese le Best Available Techniques (BAT) eurounitarie; condotta in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, anche quando l’autorizzazione formalmente sussista e i quantitativi trattati rientrino nei limiti numerici consentiti.
La decisiva innovazione di tale pronuncia risiede nell’obbligo di effettuare una valutazione unitaria della — e non atomistica per singole violazioni — che consideri simultaneamente le dimensioni temporali, quantitative e qualitative dell’attività illecita.
Analoga impostazione era stata anticipata da precedenti pronunce[7], che avevano già esteso la nozione di abusività alle violazioni di leggi statali o regionali non strettamente pertinenti al settore ambientale. La titolarità formale di un’autorizzazione non esclude dunque di per sé l’integrazione del reato: la gestione totalmente difforme dall’attività autorizzata integra il delitto a condizione che la difformità sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi.
5. Gli ingenti quantitativi e il dolo specifico: criteri valutativi e confisca.
L’elemento degli ingenti quantitativi di rifiuti è quello che maggiormente si espone alla critica di indeterminatezza, in quanto la norma non fissa alcuna soglia numerica né fornisce parametri espliciti di valutazione.
La Corte di Cassazione ha costantemente escluso la possibilità di determinare a priori tale concetto attraverso il solo riferimento al dato ponderale, adottando un approccio valutativo contestuale e plurifattoriale. Già la Suprema Corte[8] aveva affermato che l’apprezzamento non può essere compiuto con riferimento al mero dato numerico, dovendosi considerare i rimandi normativi a «più operazioni» e all’«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate».
Si osserva come si sia ritenuto integrato il requisito in presenza della gestione di 1.233 tonnellate di rifiuti pericolosi nell’arco di sei mesi, valorizzando, a tal fine, la particolare pericolosità dei materiali, la rapidità dell’accumulo e le condizioni di degrado del sito interessato. In precedenza, la medesima Corte aveva già affermato la sussistenza del requisito anche con riferimento a circa 200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, conferiti in almeno otto occasioni nell’arco di tre mesi, sulla base della sistematicità dei conferimenti e del contesto organizzativo in cui gli stessi si collocavano.[9]
Ed ancora, con un recentissimo approdo, la Corte di Cassazione ha precisato che la quantità ingente deve essere riferita al quantitativo aggregato trattato attraverso la pluralità di operazioni, anche quando ciascuna singola operazione appaia di modesta entità[10].
Sul piano soggettivo, la giurisprudenza ha adottato una nozione estremamente ampia e non esclusivamente patrimoniale di profitto.
Il principio fondamentale[11] ricomprende nel perimetro del profitto il risparmio sui costi di corretto smaltimento, i maggiori margini derivanti dall’aggiudicazione di commesse a prezzi concorrenziali, nonché i vantaggi derivanti dal rafforzamento della posizione aziendale.
La più recente pronuncia della Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 41567 ha ulteriormente espanso lo strumento ablativo, affermando che il profitto confiscabile ai sensi del comma 5 dell’art. 452 quaterdecies c.p. include anche i vantaggi fiscali derivanti da meccanismi fraudolenti integrati nel sistema organizzato — quali fatture per operazioni inesistenti — ove dimostrato un nesso causale tra il meccanismo illecito e il delitto ambientale.
Sul piano del concorso di persone, il dolo specifico non deve riguardare direttamente il concorrente: è sufficiente la consapevolezza del profitto ingiusto perseguito dai correi, quand’anche il singolo vi partecipi in misura minimale[12].
6. I rapporti con le fattispecie limitrofe: concorso formale con l’art. 256 T.U.A. e l’art. 416 c.p.
Due questioni di sistema animano stabilmente il dibattito in materia: il rapporto tra il delitto e la contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, e il rapporto con il reato associativo ex art. 416 c.p. In entrambi i casi la soluzione giurisprudenziale è nel senso della piena ammissibilità del concorso formale, con esclusione di qualsiasi rapporto di specialità.
Quanto al primo profilo, la Giurisprudenza[13] ha definitivamente statuito che le due fattispecie tutelano beni giuridici distinti — la pubblica incolumità e l’integrità dell’ambiente per il delitto; la corretta gestione dei rifiuti in senso stretto per la contravvenzione — e che la gestione abusiva può integrare sia la contravvenzione (per il fatto base non organizzato), sia il delitto (quando la condotta presenti i caratteri dell’organizzazione, della continuità e dell’ingente quantità), con concorso formale laddove entrambi i profili siano dimostrati.
Quanto al secondo profilo — oggetto della più articolata elaborazione giurisprudenziale recente — la soluzione è la medesima. Numerosi arresti giurisprudenziali[14] hanno chiarito che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione degli elementi del traffico di rifiuti con quelli dell’art. 416 c.p.: il sodalizio richiede un pactum sceleris stabile, un’affectio societatis, una struttura organizzativa minima e un programma criminoso indeterminato che trascende i singoli reati-fine programmati. L’allestimento di mezzi per una serie anche cospicua di operazioni di smaltimento illecito non integra di per sé il vincolo associativo permanente.
L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che il concorso è ammissibile «purché siano accertati gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, le quali tutelano beni giuridici distinti»[15]. L’art. 452 octies c.p. – prevedendo un’aggravante per le associazioni dirette alla commissione di delitti ambientali – conferma legislativamente tale possibilità di coesistenza, escludendo qualsiasi dubbio sul piano sistematico.
7. Conclusioni
La pronuncia in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato quanto agli elementi essenziali della fattispecie, ma al contempo caratterizzato da una progressiva espansione, soprattutto con riferimento al versante ablativo. Permangono, tuttavia, significativi margini di incertezza interpretativa, in particolare con riguardo alla delimitazione del profitto confiscabile e al rapporto con le discipline autorizzatorie, profili che continuano ad alimentare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Tali aspetti contribuiscono a fare della materia uno snodo di primaria rilevanza nell’ambito del diritto penale ambientale.
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NOTE:
[1] Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2018, n. 46728; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2842; Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2021, n. 8220.
[2] “In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è qualificabile come reato abituale, integrato dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.” (Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2025, n. 24722).
[3] Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555.
[4] Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 47870, richiamata da Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827.
[5] Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710; Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2021, n. 8220; Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555.
[6] “La condotta abusiva che integra il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., può sussistere non solo in caso di mancanza di autorizzazione, ma anche quando l’attività si svolge in violazione delle prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, delle normative tecniche di settore e del Regolamento UE. L’abusività della condotta non va valutata isolatamente ma in correlazione con altri elementi costitutivi del reato quali la natura organizzata, l’ingente quantitativo di rifiuti e la reiterazione della condotta nel tempo.”
[7] Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2023, n. 8975; Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2020, n. 15274.
[8] Cass. pen., Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47229.
[9] Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2021, n. 23347; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2018, n. 46728.
[10] Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2025, n. 24722.
[11] Enunciato da Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16056, e fedelmente riportato da Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2842.
[12] Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2842.
[13] Cass. pen., Sez. III, 12 settembre 2023, n. 37113.
[14] Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773 e Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2022, n. 19665.
[15] Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40553.