Gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi: abitualità e tenuità del fatto

01 Dic 2025 | giurisprudenza, penale

Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., in tema di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, il presupposto ostativo del “comportamento abituale” ricorre quando l’autore abbia commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno altri due illeciti della stessa indole, e la condotta dell’imputato successiva alla commissione del rato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’esimente.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 2 aprile 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 12667

  1. Il caso oggetto di decisione

La sentenza in commento esprime diversi principi di diritto in relazione all’attività di raccolta e trasporto non autorizzate di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 152/2006), inserendosi nell’ambito di consolidati filoni giurisprudenziali, con le specifiche di cui si darà conto nel presente contributo.

Prima di analizzare la pronuncia della Corte, è opportuno premettere che le fattispecie di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006, rientrano tra quelle oggetto di modifica da parte della recente riforma attuata con Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. Decreto Terra dei Fuochi)[1], convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147[2], in vigore a partire dall’8 ottobre 2025.

Per quanto riguarda, tuttavia, la contravvenzione oggetto della sentenza in commento – attività non autorizzata di gestione di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, oggi prevista all’art. 256, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006 –, il testo licenziato dalla L. 147/2025, che ha convertito con modifiche il decreto, ha di fatto lasciato immodificata la fattispecie, limitandosi a ricollocarla nel nuovo art. 256, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006[3]. È stata, invece, modificata la disciplina della fattispecie nel caso in cui l’attività abbia ad oggetto rifiuti pericolosi: divenuta delitto a seguito della riforma, oggi è punita con pena della reclusione da uno a cinque anni (art. 256, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006).

Tanto premesso, il provvedimento della Corte di Cassazione origina dal ricorso presentato dall’imputato avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì per la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006.

Secondo il giudice di prime cure, l’imputato era colpevole di avere svolto attività non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. Segnatamente, lo stesso aveva proceduto a raccogliere i rifiuti in un magazzino, per poi, dopo alcuni giorni, trasportarli altrove per lo smaltimento, senza idonea autorizzazione.

L’imputato – un pensionato settantatreenne che non svolgeva alcun ruolo professionale o imprenditoriale inerente al ciclo dei rifiuti – consegna a cinque motivi le doglianze avverso la sentenza di condanna, lamentando, tra l’altro, l’insussistenza del reato dal punto di vista oggettivo e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

La Corte ritiene tutti e cinque i motivi inammissibili e anzi condanna l’imputato al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per essere stato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., come riletto alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186. Dal testo della sentenza non si comprende, peraltro, se la condanna al versamento della somma sia pronunciata solo in relazione motivo inerente all’art. 131 bis c.p., o con riferimento a tutti e cinque i motivi.

Ad ogni modo, nel presente contributo si affronteranno due temi oggetto della sentenza in commento: i. la nozione di “attività” rilevante ai sensi dell’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006; ii. l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. al reato in parola.

Le considerazioni relative ad entrambi i profili, svolte evidentemente in relazione alla disciplina previgente rispetto alla recente riforma, sembrano poter mantenere validità anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 116/2025, sia con riferimento agli elementi costitutivi della contravvenzione, immutati anche dopo la riforma, sia con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., contestualmente modificata dal Decreto Legge, ma in relazione alla quale la contravvenzione in parola non è stata inserita tra i reati ostativi. 

  • La nozione di “attività” rilevante ai sensi dell’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006

L’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, punisce – e ancora punirà, dopo l’intervenuta e già menzionata modifica normativa – chi “effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” senza il preventivo controllo della P.A. o in difformità rispetto alle prescrizioni rilasciate.

Il perimetro della nozione di “attività” è uno degli aspetti più dibattuti della fattispecie. In particolare, discusso è il carattere istantaneo, o abituale, del reato.

Pur a fronte del dato letterale che richiede una pluralità di atti[4], l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in cui la pronuncia in commento si inserisce, considera sufficiente per l’integrazione del reato anche una singola condotta (in questo caso) di trasporto (Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2010, n. 21655).

In molte pronunce, poi, come in quella in esame, tale interpretazione estensiva è mitigata dall’affermazione secondo cui la singola condotta, per essere punibile, deve tuttavia avere carattere “non occasionale”, per tale dovendosi intendere una condotta che non sia oggettivamente isolata, episodica, realizzata per una finalità contingente ed estemporanea, in definitiva non destinata ad essere reiterata in quanto slegata da una continuativa attività di gestione dei rifiuti (Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 5716; Cass. pen., Sez. VII, 23 novembre 2021, n. 43008; Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 139; Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2024, n. 30084). La condotta, in altre parole, deve far desumere una “sia pur rudimentale organizzazione” (ex plurimis Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2024, n. 30084, cit.).

Tale occasionalità – non essendo di per sè “prevedibile”, nel senso che non è possibile desumere da una condotta, di per sé considerata, se la stessa si inserisca, o meno, in un più ampio quadro di gestione del rifiuto – è deducibile anche da “indici sintomatici” (ex plurimis Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 13902; Cass. pen., Sez. VII, 17 aprile 2024, n. 16270, ove la contravvenzione era stata ritenuta integrata in un’ipotesi di singola condotta di trasporto, tramite moto ape, di scarti di vegetazione e di materiale ferroso, in quantità non indifferenti, in parte scaricato su un’area privata, a indicare la presenza di quel “minimum di organizzazione che esclude la natura esclusivamente solipsistica della condotta”) quali, ad esempio, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione (una ingente quantità denoterebbe lo svolgimento di un’attività commerciale, implicante quel minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, così Cass. pen., Sez. VII, del 23 novembre 2021, n. 43008; in senso non dissimile Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 8193); le caratteristiche del rifiuto, eventualmente indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 13902, cit.), l’uso di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti (Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 13902, cit., in cui si valorizza, come nel caso in esame, l’uso di un autocarro, quale veicolo idoneo al trasporto; Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2024, n. 30084, cit., in cui si valorizza, invece, per l’esclusione della contravvenzione, il carattere tecnicamente inidoneo a permettere l’attività di trasporto), la finalità di profitto insita in una condotta di commercio di materiale ferroso (Cass. pen., Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716, cit.).

Il tema del carattere istantaneo del reato è poi per certi versi connesso alla natura di reato proprio, o meno, della contravvenzione. Nella ricostruzione del perimetro della fattispecie, la medesima giurisprudenza che ha affermato la possibilità di integrare il reato anche con una singola condotta ha in più occasioni affermato che trattasi di reato comune, riferibile dunque a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una delle attività previste dalla norma (ex plurimis Cass. pen., Sez. III, del 7 maggio 2020, n. 13902), non essendo viceversa necessaria la qualifica soggettiva di professionista o imprenditore (Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 24431).

Contrariamente a questo orientamento, il ricorrente lamenta in primo luogo un’errata interpretazione dell’elemento oggettivo della fattispecie, in particolare della nozione penalmente rilevante di “attività”. Si afferma, in particolare, che le attività considerate dalla norma debbano intendersi come “complesso di atti di gestione e organizzazione, per cui non vi rientrerebbe il singolo trasporto operato dal ricorrente” (par. 3 sentenza), come era accaduto nel caso di specie.

L’esclusione del rilievo penale fondata sull’assenza di organizzazione e dunque di un’“attività” penalmente rilevante, aggiunge il ricorrente, sarebbe poi avvalorata dalla circostanza che la condotta, singola, di trasporto, era stata perpetrata da soggetto che non svolgeva alcuna attività professionale e che – infatti – aveva utilizzato un autocarro contenente oggetti considerabili di “uso comune”, a riprova del fatto che l’attività in parola mancasse del requisito dell’organizzazione. 

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, respinge questa interpretazione.

In primo luogo, gli ermellini valorizzano la circostanza, emersa dalle motivazioni del giudice di prime cure, che la condotta ascritta all’imputato era da considerarsi unitariamente alle “precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito”. Il giudice di primo grado aveva infatti sottolineato che “si trattava di rifiuti raccolti [in un magazzino] e conservati già alcuni giorni prima e trasportati per adempiere, per giunta, ad una ordinanza comunale di rimozione” (par. 1 sentenza). Tale elemento, secondo la Corte, è idoneo a fondare il carattere “non occasionale” della condotta e dunque, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata, vale a integrare la contravvenzione.

Non conosciamo i precisi contorni del fatto contestato: quel che si comprende è che prima di trasportarli, il soggetto aveva “raccolto” e “conservato”, già alcuni giorni prima, i rifiuti, il tutto in modo “non autorizzato”. La non occasionalità viene qui ravvisata essenzialmente sulla base della pregressa attività di raccolta dei rifiuti, dunque sulla base di un “indice sintomatico” costituito dalla “precedente attività preliminare”.

Inoltre, secondo la Corte, è dirimente l’esistenza di un’ordinanza del Comune che ordinava all’imputato la rimozione dei rifiuti. Secondo la Cassazione, tale circostanza era da considerarsi “significativa quanto alla non occasionalità della condotta”. La questione non è ulteriormente approfondita in sentenza, ma risulta evidente che l’esistenza di un’ordinanza comunale ha permesso al giudice di inserire la condotta del ricorrente nello spazio di rilevanza della contravvenzione intercorrente tra un’attività professionale/strutturata e una condotta assolutamente occasionale del privato (la famosa casalinga che trasporta un sacchetto di immondizia per depositarlo nel cassonetto[5]).

La Cassazione inoltre ribadisce, nel solco della già sopra menzionata consolidata giurisprudenza, il principio per cui il singolo trasporto non è incompatibile con il carattere di “non occasionalità”: “l’occasionalità, idonea ad escludere il reato, quale evenienza del tutto improvvisa e priva di ogni organizzazione e predeterminazione, sua pur minime, non va confusa con la singolarità dell’attività” (par. 2 sentenza).

Infine, aggiunge la Corte, la circostanza che il ricorrente non abbia agito professionalmente nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto non impedisce la configurazione del reato, così ulteriormente inserendosi nel solco di già consolidato orientamento: anche il soggetto che svolga l’attività in modo “non professionale o in forma non imprenditoriale”, quale il pensionato settantatreenne, può rispondere del reato.

  • L’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

Ulteriore doglianza affrontata dalla Corte è quella relativa ai presupposti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

Sul punto, il ricorrente lamentava la mancata valutazione dei caratteri di occasionalità della condotta, l’assenza di abitualità, nonché la mancata considerazione, nel giudizio di tenuità dell’offesa, del comportamento successivo tenuto dal ricorrente, che avrebbe adempiuto alle prescrizioni impartite dalla Polizia provinciale, smaltendo quanto in sequestro.

Deve premettersi che, come noto, la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e di per sé istituto applicabile a qualsiasi reato i. la cui previsione di pena rientri nella rinnovata cornice edittale prevista al primo comma della disposizione[6]; ii. che non sia annoverato nel “catalogo” delle fattispecie “ostative” di cui al terzo comma dell’art. 131 bis c.p. (in relazione alle quali “l’offesa non può […] essere ritenuta di particolare tenuità”).

In astratto, l’istituto risulta quindi applicabile anche alla contravvenzione de qua. Infatti, l’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 152/2006, puniva il contravventore con pena detentiva minima di tre mesi (dunque inferiore al limite dei due anni); la fattispecie, inoltre, non rientrava tra le specifiche ipotesi di reato ostative previste dall’art. 131 bis terzo comma c.p. Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la causa di non punibilità non è di per sé incompatibile con la fattispecie in parola: il bene giuridico protetto non costituisce un ostacolo all’applicazione dell’istituto, ma la valutazione dovrà concentrarsi sull’entità concreta dell’offesa e sulla occasionalità della condotta (Cass. Pen., Sez. III, 3 luglio 2020, n. 19977).

Tale situazione è rimasta immutata a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Terra dei Fuochi, che, intervenuto sulla disciplina dello stesso art. 131 bis, terzo comma, c.p., ha introdotto nel catalogo dei reati “ostativi” le ipotesi previste dall’art. 256 commi 1-bis (pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali o di un ecosistema, oppure fatto commesso in siti contaminati ex art. 240 D.Lgs. 152/2006), 3 (gestione di discarica non autorizzata) e 3 bis (ipotesi aggravate di gestione di discarica non autorizzata) del D.Lgs. 152/2006, contestualmente modificati dalla riforma, ma non ha inserito la contravvenzione in parola, ora punita all’art. 256, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La mancata introduzione della contravvenzione de qua nel catalogo dei reati “ostativi” da parte del Decreto rafforza ulteriormente la conclusione secondo cui, per tale reato, l’applicazione dell’istituto, sia prima che dopo la riforma, rimane in astratto ammissibile.

Tanto chiarito, la valutazione di “particolare tenuità del fatto” si fonda su due criteri: la particolarità dell’offesa e la non abitualità del comportamento (art. 131 bis, primo comma, c.p.).

La mancanza di entrambi i requisiti conduce la Corte ad escludere l’applicabilità dell’istituto nel caso in esame.

Quanto al requisito dell’abitualità, in sentenza si rileva la presenza di “precedenti contravvenzioni in materia di rifiuti”, elemento ostativo all’applicazione dell’istituto a norma dello stesso art. 131 bis, comma 3, c.p. (“Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore…abbia commesso più reati della stessa indole”), e ciò anche nell’ipotesi in cui i reati siano stati commessi “successivamente al reato per cui si procede” (par. 5 sentenza). Il principio si inserisce nell’ambito di un saldo orientamento della giurisprudenza di legittimità[7] e sul punto la difesa del ricorrente non sembra aver addotto elementi idonei a confutare la presenza dei precedenti contravvenzionali.

Quanto, invece, al requisito della particolare tenuità dell’offesa, in relazione al quale, a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 150/2022, il giudice può valutare anche la “condotta susseguente al reato” (art.  131 bis, primo comma, c.p.), la Corte rigetta l’interpretazione del ricorrente secondo cui, nel giudizio di tenuità dell’offesa, deve essere ricompreso il comportamento di adempimento alle prescrizioni impartite dalla Polizia provinciale, ossia lo smaltimento dei rifiuti in sequestro. Si legge infatti in sentenza che tale condotta “attiene a comportamenti doverosi per i quali opera il principio, a maggior ragione valevole per attività meramente esecutive di prescrizioni dell’autorità, per cui […] la condotta dell’imputato successiva alla commissione del rato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’esimente” (par. 5 sentenza).

Anche in questo caso può dirsi che il principio si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che interpreta, in senso restrittivo, la rilevanza delle cc.dd. condotte susseguenti al reato, e che afferma che esulano dal giudizio di tenuità del fatto tutte quelle condotte che siano previste o imposte dalla legge o dall’autorità di vigilanza[8], in tal modo discostandosi dalla ratio alla base dell’intervento legislativo operato con la Riforma Cartabia che, viceversa, aveva inteso incrementare il potenziale deflattivo dell’istituto.

  • Conclusioni

La sentenza in commento si inserisce nel solco di consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi della fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006 (oggi prevista all’art. 256, comma 1, primo periodo, del decreto), la Corte conferma l’ambigua applicazione della contravvenzione a singole condotte di trasporto “sintomatiche” di una più stabile attività organizzata[9].

Sul punto, il percorso motivazionale della sentenza appare in realtà piuttosto scarno; in alcuni passaggi – come, ad esempio, in quello relativo all’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti, quale elemento da cui trarre il carattere di “non occasionalità” della singola condotta – il ragionamento quasi ermetico.

Anche in relazione alla (mancata) applicazione della causa di non punibilità al caso di specie, la Corte non sembra discostarsi da principi già consolidati in materia.

In relazione alla valutazione della condotta susseguente al reato ex art. 131 bis, primo comma, c.p., quale indice di una possibile “tenuità” dell’offesa, il timore, già espresso da taluno[10], di un’interpretazione eccessivamente restrittiva del requisito, non appare dunque infondato.

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NOTE:

[1] Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 (“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”). Per i primi commenti al Decreto, si rimanda a R. Losengo, Il Decreto Legge n. 116/2025: Le ragioni di un fermo dissenso, in questa Rivista, n. 68/2025; P. Della Sala, Il D.L. 116/2025 sul riordino dei reati ambientali: un primo commento, in questa Rivista, n. 67/2025. Si sottolinea tuttavia, che il testo del Decreto Legge ha subito modifiche in sede di conversione.

[2] In G.U. 07/10/2025, n. 233

[3] Diversamente, infatti, il testo del D.L. 116/2025, aveva previsto per l’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non pericolosi, la cornice edittale della reclusione da sei mesi a tre anni, trasformando dunque la contravvenzione in delitto.

[4] C. Ruga Riva, Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, consumazione, permanenza, prescrizione, in Lexambiente, Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente, n. 4/2019, 5, ove si rileva che le contravvenzioni in materia ambientale, compresa quella in commento, sono costruite sul piano letterale tramite l’impiego del lemma “attività” e “dunque incriminano […] una pluralità coordinata di atti, a loro volta presupponenti organizzazione di mezzi e persone e una qualche stabilità nel tempo. Non un singolo atto come monade isolata”. La conseguenza, pertanto, è che si tratti di reati (propri e) abituali.

[5] G. Amendola, La casalinga che porta al cassonetto in auto la busta dei rifiuti domestici deve essere iscritta all’Albo? In Lexambiente.it, 30.11.2001.

[6] A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) è previsto che la causa di non punibilità sia applicabile qualora la pena non sia superiore nel minimo a due anni (così l’art. 131 bis comma primo c.p., come modificato dall’art. 1 comma 1, lett. c, n. 1 D.Lgs. 150/2022, che ha espunto il precedente riferimento al limite massimo di cinque anni della pena detentiva.

[7] Di recente, anche se in relazione a diversa fattispecie, Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 2025, n. 34243, secondo cui “sussist[e] l’abitualità, in sintonia con il principio per cui, ai fini di tale presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Nel caso in esame l’abitualità era attestata dai reati precedenti come anche da quello successivo al furto per il quale si procede.”

[8] Sul punto si veda il contributo di R. Mantegazza, Condotte post delictum e particolare tenuità del fatto ambientale” tra “spontaneità’” e prescrizioni ex lege, in questa Rivista, 2 maggio 2025, in commento a Cassazione Penale, Sez. III, 16 dicembre 2024, n. 46231 e Cassazione Penale, Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 986.

[9] In argomento C. Ruga Riva, op. cit., 5.

[10] R. Mantegazza, Condotte post delictum, cit., par. 3.

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