CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 11 giugno 2026 (ud. 2 dicembre 2025) n. 21524
I termini di prescrizione relativi ai delitti previsti dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale sono soggetti al raddoppio previsto dall’art.157, comma 6, c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015. Quanto alla responsabilità da reato degli enti disciplinata dal d.lgs. n. 231 del 2001, la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato – effettuata ad esempio mediante la richiesta di rinvio a giudizio – non determina soltanto l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione, ma ne sospende altresì il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento relativo al reato presupposto, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del medesimo decreto.
1. Premessa: il caso oggetto della decisione
La presente vicenda attiene ad un giudizio svoltosi in primo grado nelle ordinarie forme dibattimentali avanti il Tribunale di Gorizia, che si determinava all’esito del primo grado a pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente ad addebiti qualificati ai sensi degli artt. 452 bis e 452 septies c.p., nonché ad ipotesi di illecito amministrativo rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in relazione a reati presupposto qualificati ai sensi degli artt. 452 bis c.p. e 256 D.Lgs. n. 152/2006[i].
Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia veniva proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, con il quale era dedotta con un primo motivo di ricorso la inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorso il citato Tribunale nel dichiarare la maturata prescrizione dei reati di carattere ambientale oggetto dei capi A) e G) della imputazione.
In particolare, il ricorrente censurava il fatto che il Giudice di primo grado avesse fatto applicazione delle previsioni generali disciplinanti l’istituto della prescrizione ed aveva così fatto riferimento al termine massimo ordinariamente computabile in misura di anni 7 e mesi 6 in relazione alle date di asserita consumazione dei reati in questione, che si rileva erano stati cronologicamente collocati al 16 settembre 2016 ed al 10 ottobre 2016.
Così facendo, afferma il ricorrente, il Giudice di prime curae avrebbe tuttavia disatteso la disciplina speciale stabilita dall’art. 157 comma 6 c.p., secondo la quale per talune fattispecie di reato, tra le quali espressamente rientrano “i delitti di cui al Titolo VI bis del libro secondo” del codice penale, i termini prescrizionali “sono raddoppiati”.
Ulteriore profilo di censura che veniva evidenziato con il ricorso atteneva alla omologa pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione che era stata emessa dal Tribunale goriziano in relazione anche all’illecito amministrativo contestato al capo I) della imputazione, ai sensi dell’art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001, alla persona giuridica sottoposta ad accertamento nell’ambito del giudizio di cui trattasi.
Il ricorrente censurava a tale proposito il fatto che il Giudice del primo grado avesse disatteso la specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 all’art. 22, che prevede un proprio peculiare regime della interruzione del corso della prescrizione “tale che, se l’illecito amministrativo è connesso ad un reato, la prescrizione non corre fintanto che non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio per il reato in questione”.
2. La decisione della Corte
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione che era stata pronunciata dal Tribunale, disponendo l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai capi in esame, ed il rinvio degli atti alla Corte d’Appello di Trieste, avendo ritenuto di qualificare l’impugnazione proposta quale ricorso per saltum.
Per quanto attiene le ipotesi di delitti ambientali qualificate ai sensi degli artt. 452 bis e 452 septies c.p., la Corte ha infatti affermato come indubbia la applicabilità al caso in oggetto della specifica disciplina dettata all’art. 157 comma 6 c.p., così come sostenuto nel ricorso, con conseguente raddoppio degli ordinari termini di prescrizione.
Erroneamente, dunque, il Tribunale goriziano aveva dichiarato essersi perfezionata la causa estintiva della prescrizione già in epoca precedente la propria pronuncia che definiva il primo grado di giudizio, poiché tale conclusione rappresentava appunto il risultato della applicazione degli ordinari termini di prescrizione.
La Suprema Corte ha riconosciuto nel caso in oggetto l’applicabilità della disciplina dettata al comma 6 dell’art. 157 c.p. sotto un duplice punto di vista: in primo luogo, affermando come, in termini generali tale speciale disciplina si applichi ai delitti di cui al Titolo VI bis del libro secondo del codice penale per espressa previsione letterale contenuta nella disposizione in commento e già in questo senso, dunque, il Tribunale del primo grado avrebbe pacificamente adottato una decisione erronea.
In secondo luogo, dando conto anche del fatto che la disciplina speciale relativa al raddoppio dei termini di prescrizione dovesse in concreto ritenersi applicabile ai fatti in contestazione nel giudizio goriziano, nonostante gli stessi – si ricava[ii] – fossero stati contestati come commessi lungo un arco temporale che prendeva inizio in epoca precedente rispetto alla entrata in vigore della disciplina speciale che aveva esteso la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione anche ai delitti ambientali di cui al Titolo VI bis del libro secondo del codice penale, avvenuta, come noto, per mezzo della L. 22 maggio 2015 n. 68.
Ciò significa che è stato ritenuto apprezzabile l’intervallo temporale successivo alla entrata in vigore della citata novella legislativa affinché le condotte che vi erano ricadute potessero acquisire una propria autonomia, perfezionando la relativa fattispecie di reato[iii] con ogni conseguenza anche in termini sanzionatori e di disciplina della prescrizione.
Con riferimento ai contenuti della sentenza relativi ai delitti di cui agli artt. 452 bis c.p. e 452 septies c.p., la Suprema corte conclude dunque per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d’Appello di Trieste, avendo ritenuto di qualificare l’impugnazione proposta quale ricorso per saltum; esito che si riconduce alla valutazione originariamente svolta dal Giudice del primo grado che, risolvendosi alla declaratoria di estinzione in seguito censurata, avrebbe comunque dato atto della “mancanza di elementi per potere procedere nell’immediatezza alla assoluzione nel merito dei prevenuti, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.”.
Per quanto concerne, invece, l’esame dei motivi di ricorso svolti in relazione all’illecito amministrativo contestato ai sensi dell’art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 al capo I) della imputazione, la sentenza di primo grado viene censurata in quanto, afferma la Suprema Corte, il Tribunale ha omesso di considerare il peculiare regime prescrizionale di tale tipologia di illecito ed ha, invece ed erroneamente, applicato anche a tale fattispecie il medesimo regime prescrizionale ed i medesimi termini riguardanti i delitti contestati alle persone fisiche.
Anche in questo caso, si afferma la pacifica e in tal senso non discussa applicabilità della disciplina speciale dettata dall’art. 22 D.Lgs. n. 231/2001 che, parallelamente alla individuazione di un termine generale di prescrizione degli illeciti amministrativi di 5 anni, decorrente dalla data di consumazione del rispettivo reato presupposto, delinea una specifica disciplina della interruzione del decorso della prescrizione.
Il secondo comma della norma in esame attribuisce infatti valenza interruttiva del decorso della prescrizione alla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive ed alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59 D.Lgs. n. 231/2001, la quale può avvenire sia con decreto di citazione diretta a giudizio sia con richiesta di rinvio a giudizio[iv].
Per effetto della interruzione del decorso della prescrizione, a norma del terzo comma dell’art. 22 D.Lgs. 231/2001, “inizia un nuovo periodo di prescrizione”.
Peraltro la specifica disciplina in esame si completa con la previsione del successivo sesto comma, il quale stabilisce che “se l’interruzione della prescrizione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, cioè la sentenza con la quale viene giudicato il relativo reato presupposto.
Nel caso in oggetto, precisa la Corte, la contestazione dell’illecito amministrativo alla persona giuridica coinvolta era avvenuto con richiesta di rinvio a giudizio depositata anteriormente alla decorrenza del quinquennio dalla commissione dell’illecito, dunque con un atto rilevante ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 22 D.Lgs. n. 231/2001, che aveva generato il duplice effetto di interrompere la prescrizione e di sospenderne il relativo decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale sarebbe stato giudicato il relativo reato presupposto.
La sentenza in commento richiama in proposito due precedenti utili a confermare – ove ve ne fosse necessità – la conclusione esposta; tali pronunce peraltro puntualizzano come il duplice effetto interruttivo della prescrizione e sospensivo del relativo nuovo decorso si verifica per il solo fatto della “emissione” dell’atto di esercizio dell’azione penale attraverso il quale viene contestato all’ente l’illecito amministrativo[v].
La pronuncia in commento, in conclusione, non contiene elementi originali ed innovativi dal punto di vista di interpretazione della normativa, quanto al contrario si pone in piena continuità con l’interpretazione consolidata relativamente ad un impianto normativo peraltro indubbio quanto a contenuto ed ambito di applicabilità, al contrario della pronuncia di merito oggetto di riforma, che conteneva invece disposizioni derivate da una non condivisibile interpretazione della normativa applicabile al caso in questione.
Si segnala per completezza un passaggio, esposto dalla Suprema Corte in via incidentale rispetto al percorso motivazionale sotteso alla decisione finale di annullamento della sentenza impugnata, che potrebbe meritare un autonomo approfondimento, laddove la sentenza valuta come “questione quantomeno discutibile” la mancata estensione degli effetti della sospensione del termine prescrizionale, determinata dal legittimo impedimento del difensore dell’ente a comparire all’udienza, anche agli altri coimputati persone fisiche, “avuto riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia”.
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NOTE:
[i] Sul punto la sentenza riporta riferimenti imprecisi alle ipotesi di reato presupposto rispetto agli illeciti amministrativi contestati alla persona giuridica sottoposta ad accertamento e tuttavia tale circostanza non è di per sè rilevante ai fini del presente commento, in quanto le considerazioni esposte dalla Suprema Corte risultano applicabili in termini generali, senza che – appunto – rilevi una specifica previsione di dettaglio tra le molteplici contenute all’interno dell’art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001.
[ii] Si veda il passaggio della sentenza che afferma quanto segue: “essendo stati commessi gli illeciti in questione […] sino al 10 ottobre 2016”.
[iii] Seppure non venga espressamente richiamata, su tale specifico aspetto la sentenza in commento fa richiamo ai principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza formatasi in tema di successione di leggi nel tempo, tra le quali, ad esempio, cfr. SS.UU., 24 settembre 2018 (ud. 19 luglio 2018), n. 40986; Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2019, n. 13582; Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2021 (ud. 31 marzo 2021), n. 24710.
[iv] Si precisa che l’art. 59 D.Lgs. n. 231/2001 richiamasse in origine ed all’epoca dei fatti in contestazione nel processo goriziano l’art. 405 comma I c.p.p. per la individuazione degli atti attraverso i quali il Pubblico Ministero può contestare l’illecito amministrativo alla persona giuridica sottoposta ad accertamento; tale richiamo è oggi da riferirsi invece all’art. 407 bis comma I c.p.p., disposizione che in ogni caso replica – per quanto concerne gli aspetti attualmente in esame – il contenuto dell’art. 405 comma 1 c.p.p.
[v] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2020, n. 12278 e Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1432: “In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.