Contenzioso climatico: intervengono le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte Internazionale di Giustizia

01 Ott 2025 | giurisprudenza, civile

L’articolo analizza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 luglio 2025 nell’ambito della giustizia climatica e il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025 sulle obbligazioni degli Stati rispetto al cambiamento climatico.

Il caso italiano nasce dalla richiesta di risarcimento di alcuni cittadini ed associazioni a una società petrolifera e ai suoi azionisti pubblici, accusati di violare gli obblighi climatici internazionali. A fronte dell’eccezione del difetto di giurisdizione in ragione soprattutto della natura politica delle scelte climatiche e del principio della libertà d’impresa, la Cassazione ha stabilito che si tratta, invece, di una comune azione risarcitoria extracontrattuale, confermando, così, la giurisdizione del Giudice ordinario italiano.

La Corte Internazionale di Giustizia, invece, dopo aver elencato gli obblighi degli Stati a tutela del sistema climatico, ha chiarito che la mancata adozione di misure adeguate può costituire un fatto internazionalmente illecito imputabile allo Stato stesso, con specifiche conseguenze giuridiche.

Viene, così, confermata una crescente centralità dei giudici, nazionali ed internazionali nella giustizia climatica che potrebbe aprire la strada a nuovi contenziosi.

The article analyses the judgment of the Joint Divisions of the Court of Cassation of July 2025, the 21st in the context of climate litigation and the advisory opinion of the International Court of Justice of July 2025, the 23rd on the obligations of States with regard to climate change.

The Italian case stems from a claim for compensation by a number of citizens and associations against an oil company and its public shareholders, accused of violating international climate obligations. In response to the objection of lack of jurisdiction, mainly due to the political nature of climate choices and the principle of freedom of enterprise, the Court of Cassation ruled that this was, instead, a common non-contractual action for damages, thus confirming the jurisdiction of the ordinary Italian courts.

The International Court of Justice, on the other hand, after listing the obligations of States to protect the climate system, clarified that failure to adopt adequate measures may constitute an internationally wrongful act attributable to the State itself, with specific legal consequences.

This confirms the growing centrality of national and international courts in ensuring climate justice, which could entail new litigation.

1. PREMESSA E CONTESTO

L’ordinanza in commento della Cassazione Civile a Sezioni Unite, intervenuta poco prima della fine di luglio 2025, è destinata a segnare la storia della giurisprudenza italiana sulla climate litigation: vale a dire sul contenzioso avviato da cittadini o associazioni ambientaliste per chiedere ai Tribunali civili di ordinare ai Governi, oppure a grandi aziende soprattutto del settore dei combustibili fossili, di “fare di più” per combattere il cambiamento climatico.

La climate litigation ha ormai, in molte giurisdizioni nazionali, una storia non breve[i]. Come non sono recenti – e sono state ampiamente discusse in letteratura, le obiezioni di principio a questo tipo di contenziosi[ii], che fanno per lo più riferimento:

  1. per i contenziosi avviati nei confronti degli Stati, al principio costituzionale della separazione dei poteri, in base al quale non dovrebbe spettare al potere giudiziario, normalmente, un potere di intervento diretto nel merito delle linee politiche (in questo caso, climatiche) deliberate dagli organi della democrazia rappresentativa;
  2. per i contenziosi avviati nei confronti di grandi imprese, al principio di libertà d’impresa e di parità fra i diversi operatori economici.

Si tratta di obiezioni che, nella maggior parte degli ordinamenti, sono state superate sottolineando che tutti i principi giuridici, anche quelli di rango costituzionale, devono convivere e trovare un bilanciamento con altri principi e valori. Pertanto, nel caso specifico, la considerazione, ormai accettata dalla comunità internazionale, che il cambiamento climatico costituisca una “minaccia esistenziale” per l’umanità giustifica un ruolo delle Corti (nazionali e internazionali) finalizzato ad evitare che i principi sopra richiamati possano comportare un aggravamento di tale minaccia. Ciò naturalmente alla condizione, sulla quale torneremo, che tale intervento giudiziario si sviluppi con adeguato autocontrollo, realizzando la minima compromissione possibile dei menzionati principi che appare indispensabile per evitare un aggravamento della minaccia.

Tutto ciò premesso, nei paragrafi che seguono verranno esaminati:

  • il contenuto della recente ordinanza 21 luglio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[iii];
  • il contenuto dell’altrettanto recente parere 23 luglio 2025 della Corte internazionale di giustizia sulle obbligazioni degli Stati rispetto al cambiamento climatico, per vari aspetti rilevante[iv];
  • le possibili implicazioni dell’ordinanza e del parere menzionati rispetto alla futura evoluzione del contenzioso climatico, con riferimento tanto alla sua praticabilità giuridica, quanto alle caratteristiche dell’autocontrollo richiesto ai giudici ed alla efficacia pratica delle loro sentenze (efficacia che, come vedremo, dipende in larga parte proprio dall’equilibrio delle richieste rivolte ai giudici e dal loro dimostrato fondamento scientifico, tecnico ed economico).

2. L’ORDINANZA 21 LUGLIO 2025 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE CIVILE

Vediamo prima di tutto come la questione è approdata in Cassazione.

Alcune associazioni ambientaliste e diversi singoli cittadini (residenti in aree del territorio nazionale particolarmente esposte al cambiamento climatico) avevano convenuto in giudizio, presso il Tribunale civile di Roma, un’importante società petrolifera nonché il Ministero dell’Economia e Cassa Depositi e Prestiti (entrambi in qualità di azionisti di controllo della petrolifera) per sentirne accertare l’inottemperanza agli obblighi inerenti al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti e la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali che sarebbero stati causati ai ricorrenti dal cambiamento climatico. Conseguenza di tale accertamento avrebbe dovuto essere, secondo i ricorrenti, in via principale:

  • per la società petrolifera, la condanna alla limitazione del volume annuo aggregato delle emissioni di CO2 in atmosfera derivante dalle attività industriali e commerciali e dai prodotti per il trasporto dell’energia da essa venduti;
  • per il Ministero e la Cassa DDPP, la condanna all’adozione di una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui la petrolifera dovrebbe dotarsi.

In via subordinata, la richiesta dei ricorrenti rivolta al Ministero e alla Cassa DDPP aveva per oggetto l’adozione delle iniziative necessarie a garantire il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura, alla fine del secolo, sotto 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale.

Per sostenere le proprie richieste, i ricorrenti avevano richiamato:

  • la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (1994), che ha posto l’obiettivo generale di prevenire i cambiamenti climatici pericolosi di origine umana mediante la stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera;
  • l’Accordo di Copenaghen (2009), che ha fissato al di sotto di 2° C l’aumento globale della temperatura necessario per raggiungere il predetto obiettivo;
  • gli Accordi di Cancun del 2016, che hanno riconosciuto la necessità di profondi tagli alle emissioni globali di gas serra;
  • la risoluzione 10/4 del 2009 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto che il cambiamento climatico costituisce una “minaccia per i diritti umani per coloro che si trovano in posizioni vulnerabili”;
  • e, soprattutto, l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ratificato con legge 4 novembre 2016, n. 204, avente l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° C e di limitarlo preferibilmente a 1,5° C, in modo da ridurre significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici (nonché i successivi accordi e protocolli attuativi).

Secondo i ricorrenti, le compagnie petrolifere, benché consapevoli del riscaldamento globale, come delle sue cause e dei suoi effetti, avrebbero dapprima promosso campagne di disinformazione, ed in seguito adottato comportamenti volti a simulare un impegno nel contrasto del cambiamento climatico, in realtà inesistente o minore rispetto a quanto comunicato.

Pertanto, la richiesta di risarcimento si basava sulla asserita lesione degli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost. (aventi ad oggetto, per quanto più interessa, la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, dell’ambiente, della salute e dell’iniziativa economica privata purché la stessa non si svolga in modo da recare danno alla salute e all’ambiente), degli artt. 2 e 8 della CEDU e dagli artt. 2 e 7 della CDFUE (tutti posti a tutela del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Costituitesi in giudizio, le parti convenute avevano soprattutto eccepito – oltre alla natura meramente programmatica delle norme costituzionali richiamate dai ricorrenti (che al più imporrebbero il raggiungimento di un “risultato comune” da parte dei vari Paesi) – (i) la non giustiziabilità della pretesa azionata, in quanto incompatibile con il proprio diritto di determinare liberamente la politica aziendale, tutelata dall’art. 41 Cost. e (ii) il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la domanda ad oggetto l’adozione di misure che presuppongono valutazioni di natura politico-legislativa spettanti al Parlamento ed al Governo, nonché (iii) il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, essendo state allegate anche condotte tenute all’estero da società straniere ed, infine (iv) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, spettando in via esclusiva al Ministro dell’ambiente la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, nonché la competenza ad avviare il procedimento amministrativo volto ad accertarne la sussistenza.

Con atto notificato il 10 giugno 2024, i ricorrenti hanno, poi, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, insistendo per la dichiarazione di spettanza della giurisdizione al Giudice adìto.

In Paesi diversi dall’Italia, di fronte a contenziosi analoghi, era stata per lo più riconosciuta la complementarità dell’intervento giudiziario rispetto ai processi democratici, affermandosi che, pur non potendo sostituire l’azione del Potere legislativo ed esecutivo, il compito della magistratura consiste nel garantire il rispetto dei requisiti legali[v].

Nell’ordinanza decisoria sul Regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite premettono che lo specifico riferimento – operato dai ricorrenti – agli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 del codice civile rende evidente che attraverso la domanda in esame si è inteso far valere una responsabilità extracontrattuale dei convenuti, ovviamente all’interno del filone della c.d. climate change litigation rivolta primariamente ad una società privata, posto che il Ministero era stato citato solo in qualità di azionista di controllo. Tutte le parti convenute quindi, compreso il Ministero, sottolinea la Cassazione, vengono chiamate in giudizio non in quanto Amministrazioni pubbliche, ma in quanto soggetti privati o loro azionisti di controllo. Questa la fondamentale diversità con la causa sfociata nella nota sentenza del Tribunale di Roma[vi] (cd. ‘Giudizio universale’), nella quale, come vedremo meglio infra, la domanda era stata invece proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità extracontrattuale dello Stato.

A differenza delle predette ipotesi – prosegue la Corte – la fattispecie in esame si configura come una comune azione risarcitoria, fondata sull’allegazione di un danno consistente nella lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare.

L’ingiustizia di esso viene sostenuta in virtù del richiamo, da un lato, agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU e, dall’altro, ai doveri d’intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto al cambiamento climatico. Invece, la prova della responsabilità dei convenuti (che ovviamente non costituisce oggetto della decisione sul regolamento di giurisdizione) viene sostenuta sulla base della cd. attribution science[vii].

Non può quindi essere esteso alla fattispecie in esame – dichiarano le Sezioni Unite – “il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma in riferimento all’azione proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la domanda risarcitoria ricollegata alla titolarità di un diritto soggettivo (e come tale considerata scrutinabile dal giudice ordinario), per come formulata, è diretta in concreto a chiedere, quale petitum sostanziale, al giudice un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione”. Deve pertanto, a giudizio della Corte, escludersi che, nel caso in esame, “il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un’invasione della sfera riservata al potere legislativo”. Al contrario, il compito affidato al Giudice consiste soltanto nel “verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate … risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento”.

Chiariti questi aspetti attinenti alla giurisdizione, le Sezioni Unite entrano in maggiori dettagli (aspetto questo assai rilevante) anche su quali profili dovranno essere accertati nel giudizio di merito. In particolare, secondo l’ordinanza, occorrerà verificare, in tale sede, “la vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici o privati, degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali invocati e dalla CEDU”.

Per quanto riguarda, poi, il presunto difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccepito dai convenuti in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni cagionati all’estero, le Sezioni Unite attribuiscono rilevanza  a due elementi, ovvero al fatto che i ricorrenti (i) non avessero chiesto l’accertamento della responsabilità delle società estere riconducibili al medesimo gruppo petrolifero, ma unicamente della società controllante in ragione della strategia industriale e commerciale adottata e (ii) avessero individuato il danno nella lesione del diritto alla vita, alla salute ed al benessere degli stessi e nella compromissione dell’ambiente in pregiudizio delle generazioni future.

In tale cotesto, rilevano, quindi, le norme di diritto internazionale privato sulla competenza giurisdizionale, che prevedono una competenza speciale ed esclusiva in materia di illeciti civili dolosi o colposi a favore del Giudice del luogo in cui l’evento dannoso (inteso come “danno iniziale” e non come conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove) si è concretizzato o di quello in cui si è verificato l’evento generatore di tale danno (ovvero il luogo in cui è avvenuta la condotta lesiva).

Nel caso di specie, viene confermata la giurisdizione italiana, in quanto l’Italia è (i) sia il luogo di concretizzazione del preteso danno (lesione del diritto alla vita ed alla vita privata e familiare), che si identifica con quello in cui risiedono i ricorrenti (ii)  sia, a ben vedere, il luogo in cui si è verificato l’evento che si considera generatore del danno, posto che, se, in astratto, questo coinciderebbe con ciascuno dei Paesi (ivi compresa, però, l’Italia) in cui si producono le emissioni di CO2, in concreto, l’origine della sequenza causale generatrice del danno allegato individuata dai ricorrenti è, in realtà, nella strategia industriale e commerciale dell’intero gruppo, attività collocabile nel territorio nazionale.

3. IL PARERE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

In data 12 aprile 2023, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sottoponeva alla Corte Internazionale di Giustizia le questioni sollevate nella risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023[viii], ovvero:

  1. quali sono gli obblighi degli Stati, ai sensi del diritto internazionale, di garantire la protezione del sistema climatico e di altre parti dell’ambiente dalle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per gli Stati e per le generazioni presenti e future;
  2. quali sono le conseguenze giuridiche derivanti da tali obblighi per gli Stati che, con le loro azioni e omissioni, hanno causato danni significativi al sistema climatico e ad altre parti dell’ambiente, nei confronti (i) degli altri Stati, compresi, in particolare, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che a causa delle loro condizioni geografiche e del loro livello di sviluppo sono danneggiati o particolarmente colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici o sono particolarmente vulnerabili a tali effetti e (ii) dei popoli e degli individui delle generazioni presenti e future colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Consideriamo, innanzitutto, gli obblighi degli Stati.

La Corte individua una lunga serie di previsioni legislative maggiormente rilevanti in materia e si sofferma in particolare sui trattati sui cambiamenti climatici, sul diritto internazionale consuetudinario, sul diritto del mare e sui trattati sui diritti umani.

In particolare (i) da un lato, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con l’obiettivo ultimo di “stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che non provochi interferenze antropiche pericolose con il sistema climatico” e di garantire che “tale livello [sia] raggiunto entro un lasso di tempo sufficientemente lungo da consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, da garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e da consentire lo sviluppo economico in modo sostenibile”, e (ii) dall’altro lato, l’Accordo di Parigi, con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e quello supplementare – che, come ricorda la Corte, è in realtà divenuto l’obiettivo scientificamente concordato – di limitare tale aumento a 1,5°C, pongono specifici obblighi agli Stati.

Questi obblighi si possono riassumere nei seguenti:

  1. obblighi di mitigazione, che si sostanziano, in particolare, nell’adozione di politiche nazionali e misure corrispondenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra in modo corrispondente alla “massima ambizione possibile”. In tale contesto, i Paesi sviluppati devono assumere un ruolo guida;
  2. obblighi di adattamento ai cambiamenti climatici, con dovere di elaborare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente programmi nazionali ed eventualmente regionali contenenti misure volte a facilitare un adeguato adattamento, con l’impegno dei Paesi sviluppati ad assistere i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;
  3. obblighi di cooperazione internazionale e di assistenza, che si sostanziano soprattutto nell’assistenza finanziaria, nel trasferimento di tecnologie e nello sviluppo di capacità, il tutto secondo buona fede e diligenza.

Dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario, la Corte ritiene, poi, che:

  • l’obbligo di prevenzione, che impone agli Stati di “utilizzare tutti i mezzi a [loro] disposizione per evitare attività che si svolgono nel [loro] territorio o in qualsiasi zona sotto [loro] giurisdizione e che causano danni significativi all’ambiente di un altro Stato”, sorge quando sussiste un rischio di danno significativo all’ambiente. Il danno significativo può derivare anche dall’effetto cumulativo di diversi atti compiuti da vari Stati e da privati sottoposti alla loro giurisdizione e controllo;
  • il dovere di cooperare, se pur lascia agli Stati un certo margine di discrezionalità nella determinazione dei mezzi per il relativo adempimento, “è il fondamento stesso di un’azione internazionale significativa in materia di cambiamenti climatici”.

A tutto quanto sopra, si aggiunge, poi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), in quanto, a detta della Corte, le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra possono essere qualificate come inquinamento dell’ambiente marino.

Pertanto, gli Stati sono anche tenuti ad adottare misure volte a proteggere e preservare l’ambiente marino e a non degradarlo, con l’obiettivo finale di evitare del tutto l’inquinamento, sempre in un’ottica di dovuta diligenza e di cooperazione.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei diritti umani, la Corte ritiene che il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile sia essenziale per il godimento di una serie di diritti umani tutelati dalla Carta. Pertanto, il pieno godimento degli stessi non può essere garantito senza la protezione del sistema climatico e di altre parti dell’ambiente.

Passiamo adesso a considerare le conseguenze giuridiche.

Dopo aver premesso che, sulla base delle norme generali in materia di responsabilità degli Stati, (i) rispetto ai trattati sui cambiamenti climatici, la responsabilità può essere invocata in caso di violazione degli obblighi dagli stessi previsti, mentre (ii) rispetto al diritto internazionale consuetudinario, la responsabilità sorge a prescindere dal raggiungimento o meno del risultato e a seconda che uno Stato abbia o meno adottato tutte le misure che erano in suo potere per farlo, la Corte individua gli elementi fondanti tale responsabilità.

Rispetto all’attribuzione, nel parere si sottolinea che la mancata adozione da parte di uno Stato delle misure adeguate per proteggere il sistema climatico dalle emissioni di gas a effetto serra può costituire un fatto internazionalmente illecito imputabile a tale Stato.

Resta, poi, fermo che ogni Stato può invocare la responsabilità di un altro Stato e che, quando più Stati risultano responsabili dello stesso fatto internazionalmente illecito, può essere valorizzato il ruolo di ciascuno nel determinare il contributo totale alle emissioni globali.

Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità, la Corte precisa che lo stesso deve essere stabilito attraverso una valutazione concreta caso per caso, tenendo conto di due elementi: (i) se un determinato evento o tendenza climatica possa essere attribuito al cambiamento climatico antropogenico (ricorrendo alla scienza) e (ii) in che misura il danno causato dal cambiamento climatico possa essere attribuito a un determinato Stato o gruppo di Stati (in relazione alle specifiche richieste di risarcimento). Naturalmente, ci permettiamo di aggiungere, queste valutazioni circa il nesso causale possono essere ragionevolmente effettuate per lo più su basi statistiche (vale a dire di probabilità) e non strettamente deterministiche quanto ai singoli episodi.

Chiariti tutti tali aspetti, nel parere viene precisato che non è possibile specificare con precisione quali conseguenze derivino dalla commissione di un atto illecito internazionale, trattandosi, di fatto, di tutte quelle previste dai principi generali sulla responsabilità degli Stati. In ogni caso, le principali conseguenze possono ritenersi le seguenti:

  1. obbligo di cessazione e garanzie di non ripetizione, che possono sostanziarsi nella revoca di tutte le misure ammnistrative, legislative o di altro tipo, nell’utilizzo di tutti i mezzi possibili per ridurre le emissioni nella misura necessaria a garantire il rispetto degli obblighi e nella presentazione di adeguate assicurazioni e garanzie;
  2. pieno risarcimento, con conseguente eliminazione di tutte le conseguenze dell’atto illecito e ripristino della situazione che sarebbe esistita se l’atto non fosse stato commesso. Le modalità dipendono dalle circostanze del caso concreto e potrebbe trattarsi (i) del rimedio della restituzione, nella forma, per esempio, della ricostruzione delle infrastrutture danneggiate o distrutte o del ripristino degli ecosistemi e della biodiversità o (ii) nel caso in cui la restituzione sia materialmente impossibile, del vero e proprio risarcimento, eventualmente anche sotto forma di somma forfettaria nei limiti delle prove raccolte e tenuto conto del principio dell’equità o, ancora (iii) della riparazione, sotto forma di espressioni di rammarico, scuse formali, riconoscimenti o dichiarazioni pubbliche, ovvero attività di sensibilizzazione della società sui cambiamenti climatici.

4. implicazioni dell’ordinanza e del parere, rispetto alla futura evoluzione del contenzioso climatico

La prima e fondamentale implicazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite riguarda il fatto che, in Italia, non vi è difetto di giurisdizione quanto ad azioni rivolte, come in questo caso, contro importanti società petrolifere e contro i loro azionisti di controllo, privati o pubblici che siano.

È perciò prevedibile che altri contenziosi analoghi possano in futuro essere avviati.

Questo non significa che la Corte censuri la decisione del Tribunale di Roma che ha escluso la giurisdizione in relazione alla climate litigation avviata direttamente contro lo Stato italiano (cd. Giudizio universale).  Anzi, il fatto che la decisione delle Sezioni Unite di luglio 2025 venga adottata proprio valorizzando la differenza fra il caso qui in esame e quello avviato con il contenzioso ‘Giudizio universale’ fa implicitamente presumere che la Cassazione potrebbe non essere contraria a tale ultima sentenza del Tribunale di Roma[ix]. Tuttavia, nessun giudicato può ovviamente ritenersi raggiunto su questo punto, in quanto si tratta di due fattispecie diverse.

Ciò detto, nel giudizio di merito per la causa qui in esame – avviata contro la società petrolifera ed i suoi azionisti di controllo – due saranno gli aspetti fondamentali:

  1. verificare, in tale sede, “la vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici o privati, degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali invocati e dalla CEDU”;
  2. verificare, nel merito, quali politiche ambientali e climatiche più incisive avrebbero dovuto e dovrebbero essere adottate dalla società convenuta al fine di rispettare tali obblighi (ove ritenuti vincolanti).

Il secondo dei menzionati aspetti sarà fondamentale. Infatti, la limitazione, derivante dall’ordinanza delle Sezioni Unite, al principio della libertà d’impresa si giustifica dal punto di vista costituzionale e degli obblighi internazionali soltanto se viene e verrà applicata con ragionevolezza e senso del limite. Esattamente come avvenuto in altri ordinamenti – ad esempio nei Paesi Bassi con la nota decisione sul caso Urgenda[x] – una eventuale decisione di condanna dovrà imporre l’adozione delle migliori tecniche disponibili e l’adozione di politiche ispirate alla dovuta diligenza da parte dello Stato sulla base anche delle proprie capacità economiche.

In questo contesto, anche il parere della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025 – i cui contenuti sono stati sopra sintetizzati – potrà avere importanti implicazioni sul futuro del cambiamento climatico.

Infatti, viene espressamente chiarito che la mancata adozione da parte di uno Stato delle misure adeguate per proteggere il sistema climatico dalle emissioni di gas a effetto serra può costituire un fatto internazionalmente illecito, rispetto al quale ogni alto Stato può invocare la responsabilità dello Stato inadempiente, chiedendo la condanna di quest’ultimo alla cessazione della condotta illecita ed al risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Non solo, viene chiaramente affermata una stretta connessione tra l’inazione climatica e la violazione dei diritti umani, posto che il pieno godimento degli stessi non può essere garantito senza la protezione del sistema climatico e di altre parti dell’ambiente.

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Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

NOTE:

[i] Si vedano al riguardo: Kahl (a cura di), Climate Change Litigation: A Handbook, C.H. Beck, 2020; Pozzo, La climate change litigation in prospettiva comparatistica, in Rivista giuridica dell’ambiente n. 2/2021, p. 271; Butti e Nespor, Il diritto del clima, Mimesis, 2022.

[ii] Cfr. ad esempio:Bergkamp e Hanekamp, Climate Change Litigation against States: The Perils of Court-Made Climate Policies, in European Energy and Environmental Law Review, Ottobre 2015, n. 5, p. 102.

[iii] L’ordinanza è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250721/snciv@sU0@a2025@n20381@tO.clean.pdf

[iv] Il parere è reperibile al seguente link: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf; una sintesi del parere è reperibile al seguente link: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-sum-01-00-en.pdf  (parere e sintesi sono disponibili in inglese o in francese).

[v] Si veda, in tal senso, la sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse, dove si legge: “To the extent that it was seeking to vindicate these rights in the face of the threats posed by the allegedly inadequate and insufficient action by the authorities to implement the relevant measures for the mitigation of climate change already required under the existing national law, this kind of action cannot automatically be seen as an actio popularis or as involving a political issue which the courts should not engage with… In this connection, the Court considers it essential to emphasise the key role which domestic courts have played and will play in climate-change litigation, a fact reflected in the case-law adopted to date in certain Council of Europe member States, highlighting the importance of access to justice in this field. Furthermore, given the principles of shared responsibility and subsidiarity, it falls primarily to national authorities, including the courts, to ensure that Convention obligations are observed”.

[vi] Sentenza n. 3552/2024 del Tribunale di Roma, sfociato con una pronuncia di difetto assoluto di giurisdizione sulla base del seguente ragionamento: “l’interesse di cui si invoca la tutela risarcitoria ex art.2043 e 2051 c.c. non rientra nel novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati, in quanto le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico – che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana – rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio. Con l’azione civile proposta gli attori chiedono nella sostanza al Tribunale di annullare i provvedimenti anche normativi di carattere primario e secondario … che costituiscono attuazione delle scelte politiche del legislatore e del governo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale ed europeo (nel breve e lungo periodo) in violazione di un principio cardine dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri… Quelli posti in essere dal Governo e dal Parlamento, e qui oggetto di censura, sono tuttavia atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico. Le censure mosse si appuntano sull’azione di indirizzo politico posta in essere dai titolari della sovranità statualein ordine alle concrete modalità con cui stanno contrastando il cambiamento climatico per il raggiungimento degli obiettivi individuati nell’ambito dell’ordinamento eurounitario e internazionale”.

[vii] Sul concetto di attribution science cfr. Butti, Attribution science: la scienza che studia il possibile nesso causale tra alcuni eventi metereologici estremi e il riscaldamento globale, in RGAonline, 1 giugno 2022.

[viii] Per un commento a tale parere consultivo, si veda anche Carra, Un passo avanti per la giustizia climatica, in Scienza in rete, 25 luglio 2025.

[ix] Per un commento a tale sentenza, si veda Vanetti, I cambiamenti climatici tra cause civili, scelte politiche e giurisdizione amministrativa, in RGAonline, 1° aprile 2024.

[x] V. su ciò Butti, Toniolo, Campigotto, The impact of EU legislation, principles and case law on the national contaminated land regimes, in Filodiritto, 9 ottobre 2019 (https://www.filodiritto.com/impact-eu-legislation-principles-and-case-law-national-contaminated-land-regimes).

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