di Luca Prati
T.A.R. Marche, Sez. I, n. 459 del 2 agosto 2022 Pres. Daniele, Est. Capitanio.
L’individuazione dei responsabili ai sensi dell’art. 192 T.U.A. è finalizzata ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti, ma non a stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi. Infatti l’art. 192, comma 3, prevede al riguardo la responsabilità solidale di tutti i soggetti individuati, il che, in base ai principi del diritto delle obbligazioni, vuol dire che il creditore può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori del debitore che ha eseguito la prestazione (art. 1299 c.c.).
Tra i vari temi toccati dalla sentenza in commento si segnala in particolare l’affermazione secondo la quale l’individuazione ai sensi dell’art. 192 T.U.A. sarebbe finalizzata ad accertare l’identità di tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato di rifiuti su una determinata area, ma non anche stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi.
Sostiene in TAR Marche che ciò sarebbe conseguenziale all’applicazione dei principi in materia di obbligazione solidale, ex art. 1292 e seguenti del codice civile.
Va subito precisato che il TAR Marche, nell’affermare l’esistenza di una obbligazione solidale nel caso di specie, fa riferimento al comma 3 dell’art. 192, secondo cui “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”. Si tratta quindi di una norma particolare, diretta a imporre la solidarietà non tanto tra i diversi autori materiali dell’abbandono, quanto piuttosto tra questi ultimi e i soggetti giuridici da essi rappresentati e i loro successori.
In termini più generali va invece ricordato che le obbligazioni solidali rientrano nel più ampio genus delle obbligazioni soggettivamente complesse, che si caratterizzano per il fatto che il rapporto obbligatorio, a differenza che nello schema tipico dell’obbligazione, intercorre non fra due, ma fra più soggetti, debitori o creditori
In tema di illecito extracontrattuale l’art. 2055 CC stabilisce espressamente la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, dal che si potrebbe ricavare la solidarietà passiva per l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo ai diversi soggetti che abbiano abbandonato o depositato gli stessi su una medesima area.
Tuttavia, presupposto della solidarietà è che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l’evento dannoso, dal quale occorre muovere per determinare il danno patrimoniale (cfr. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 2055, Bologna-Roma, 1993, 720).
Anche recentemente la giurisprudenza ha precisato che “i principi generali riguardanti la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., si incentrano sulla unicità del fatto dannoso, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento”. (Cass. civ., Sez. III, Ord.17/01/2019, n. 1070; Cons. Stato, Sez. IV, 07/01/2020, n. 120).
Precisa altresì la giurisprudenza che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055 c.c., comma 1, richiede che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14 gennaio 1996, n. 418).
L’esistenza di una obbligazione solidale tra i diversi soggetti che abbiano abbandonato i rifiuti può quindi affermarsi solo ove si riconosca che la plurima violazione del divieto di cui all’art. 192 del TUA sia stata produttiva di un unico “danno – evento”, condizione necessaria e sufficiente perché insorga la solidarietà.
Recentemente il TAR Lombardia ha invece annullato un’Ordinanza Sindacale emessa nei confronti di una pluralità di più soggetti ritenendo la stessa fosse affetta da indeterminatezza “nella misura in cui ordina indistintamente a tutti i numerosi soggetti ritenuti responsabili dell’abbandono dei rifiuti di provvedere alla rimozione dei rifiuti […] per un illecito che è qualificabile come di condotta e non di evento, e che dunque non può dare luogo in automatico ad una responsabilità solidale” (TAR Lombardia – Milano, sent. n. 2436/2022).
Il tema pertanto resta aperto, e la soluzione da adottarsi non pare poter prescindere dall’analisi del caso specifico e delle diverse condotte che si siano eventualmente sovrapposte nella vicenda storica al fine di stabilire se ci si trovi effettivamente di fronte a quella “unicità del fatto dannoso, imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo”, che in base ai principi consolidati consente l’affermazione di una responsabilità solidale tra i debitori.
SCARICA L’ARTICOLO IN PDF
Abbandono di rifiuti e solidarietà RGA Tar Marche letto rt
Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa)