Cambiamento Climatico, Disastro Ambientale e violazione dei Diritti Umani: il nesso c’è anche per la Cassazione.

20 Giu 2021 | civile, in evidenza 2, focus, climate change, giurisprudenza

di Eva Maschietto

Cass. civ. II, 24 febbraio 2021, n. 5022 (ord.) – Pres. Di Virgilio, Est. Oliva – I.L. (Avv. A. De Luna) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato)

Il diritto individuale alla vita deve essere inteso in senso ampio: le situazioni di degrado ambientale, il cambiamento climatico e gli effetti dello sviluppo insostenibile possono compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani individuali e devono essere valutate in concreto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286 del 1998, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non soltanto con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto l’esistenza in una determinata area geografica – i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

La prima decisione della Cassazione in materia di cambiamento climatico è un’ordinanza di fine febbraio 2021 che, sulla scia di un recente orientamento internazionale, ha riconosciuto la rilevanza degli effetti negativi sull’ambiente in tema di politiche migratorie, affermando che disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali sono condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il caso è senz’altro clamoroso anche se nessuna eco è risuonata da parte della stampa non specializzata.

L’occasione è data dal ricorso contro il decreto di un Tribunale marchigiano (la cui sede è resa anonima), che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato ai fini umanitari, richiesto dal ricorrente sulla base della sussistenza del disastro ambientale della zona del delta del Niger.

A fronte di una motivazione che la suprema corte definisce “ampia”, con la quale il giudice del merito aveva riconosciuto la grave situazione di dissesto ambientale determinata da ingenti sversamenti di petrolio che negli ultimi trent’anni hanno contaminato vaste zone, a seguito dello sfruttamento della risorsa naturale da parte dell’industria petrolifera mondiale, il ricorrente non era comunque riuscito a ottenere il permesso di soggiornare nel nostro paese, sulla base della considerazione che il livello di violenza generalizzata comprovato nella situazione specifica non sarebbe stato tale da integrare il conflitto armato o una situazione equivalente.

Il fondamento per l’applicazione delle norme relative alla protezione speciale, invece, secondo la Cassazione c’è, ed è necessario ritornare al merito (di qui l’ordinanza con rinvio) per valutarne gli aspetti concreti.

Allo stato di gravissima tensione politica e sociale del paese determinata da sabotaggi, danneggiamenti, rapimenti e aggressioni, si accompagna – infatti – una devastante degradazione ambientale del delta del Niger, di cui il primo giudice del merito non sembra aver tenuto debito conto. La popolazione locale, infatti, pur subendo uno stato di vero e proprio disastro ambientale non beneficia in alcun modo della risorsa naturale del proprio paese, essendone – in realtà – sostanzialmente pregiudicata, proprio per le lotte intestine che la situazione determina.

La Corte di Cassazione qui riprende direttamente uno dei più recenti orientamenti internazionali della giurisprudenza in materia di cambiamento climatico: si tratta il caso Teitiota c. Nuova Zelanda deciso davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016) che ha riconosciuto a certe condizioni la rilevanza degli effetti del cambiamento climatico in tema di politiche migratorie (non refoulement – divieto di rimpatrio), dovendosi dedurre che la degradazione ambientale che impedisca a un soggetto la vita in una determinata area del mondo può assurgere a elemento di rilievo per il riconoscimento dello status di rifugiato (ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951).

Il Signor Teitiota, Cittadino di un piccolo stato dell’Oceania, a causa dell’innalzamento degli Oceani si era trasferito in Nuova Zelanda, presso la quale aveva richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato nel 2012, negatogli sia dall’autorità neozelandese sia da tre gradi di giudizio. Esauriti, quindi, i rimedi interni il Signor Teitiota si è rivolto al Comitato per i diritti umani dell’ONU, sulla base dell’articolo 5 e dell’art. 6 del protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, affermando la violazione del diritto alla vita operata dalla Nuova Zelanda.

Il Comitato pur non avendo accolto la sua richiesta ha fornito una serie di aperture e spunti, ad esempio osservando che il signor Teitiota non aveva dimostrato di non aver accesso all’acqua potabile (deducendosi, quindi, che ove tale prova fosse stata fornita, il diritto alla vita sarebbe stato leso senza dubbio). La decisione in inglese, francese e spagnolo e’ consultabile al link: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F127%2FD%2F2728%2F2016&Lang=en .

In particolare la Cassazione si sofferma sul principio – estratto direttamente dalla decisione internazionale – per cui gli Stati hanno l’obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone, estendendosi tale diritto alle minacce “ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell’esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile, che costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future e che possono influire negativamente sul benessere di un individuo e causare, pertanto, una violazione del suo diritto alla vita”.

Il diritto individuale alla vita deve essere inteso in senso ampio e prescinde dall’esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza: le situazioni di degrado ambientale, il cambiamento climatico e gli effetti dello sviluppo insostenibile possono compromettere l’effettivo godimento dei diritti umani individuali quando ad esempio l’accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l’acqua potabile, è negato, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita.

Nei casi in cui il giudice di merito ravvisi – quindi – l’esistenza di un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l’esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente deve tenerne conto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, operando un giudizio sulla sussistenza di un rischio per il diritto alla vita e all’esistenza dignitosa nella lettura appena proposta.

Per cui non è necessario che il richiedente la protezione denunci l’esistenza di un conflitto armato, ma è sufficiente che sussistano condizioni sociali ambientali comunque riferibili all’azione dell’uomo che denuncino, in concreto, un contesto talmente degradato da esporre l’individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile.

La Corte ha quindi precisato che il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” affermato da questa Corte con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell’accertamento del rischio derivante dal rimpatrio, e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17130 del 14/08/2020, Rv, 658471) costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell’individuo”.

E sta al giudice di merito – che nel caso in esame ha mancato nella completezza del suo giudizio – verificare che tale limite minimo sia assicurato anche con riferimento a quelle condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, o comunque a quei contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo.

Nella specie la Cassazione ha ricondotto la situazione del delta del Niger alla fattispecie del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p. come “alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema”, oppure “alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”, o ancora “l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo” e ha invitato il Tribunale, in altra composizione, a rivedere la propria decisione negativa, attenendosi al principio di diritto sopra riassunto.

Al conflitto armato, quindi, come condizione di insostenibile compromissione dei diritti fondamentali dell’uomo, si affiancano – per la prima volta anche in Italia, in modo espresso per voce del giudice di legittimità – anche quelle situazioni di estremo degrado ambientale, sfruttamento delle risorse naturali determinati dall’uomo e, più in generale, al cambiamento climatico che mettono in pericolo il diritto alla vita, intesa come minimo complesso di diritti alla salute, all’esistenza sociale, alla famiglia, alla sicurezza e alla dignità. Una lettura espressa dalla suprema Corte, dall’angolazione molto specifica del diritto migratorio, che apre le porte della giustizia italiana alla più ampia categoria delle controversie in materia di cambiamento climatico.

Per il testo dell’ordinanza cliccare sui pdf allegato

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COMMENTO ORD Cass 50222021

 

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