Nuove conclusioni BAT sulle fonderie. E il Consiglio di Stato preme per un adeguamento ravvicinato

01 Gen 2025 | articoli, contributi

La Commissione europea ha approvato il 29 novembre 2024 le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD, in inglese BAT), destinate a influire sulle autorizzazioni alle emissioni industriali di alcune imprese che lavorano metalli (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2974 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie).

Il riferimento è alla decisione della Commissione europea 2024/2974/Ue, che regola le BAT per alcuni impianti di trasformazione di metalli ferrosi tramite attività di forgiatura, fonderie di metalli ferrosi e lavorazione di metalli non ferrosi.

Gli impianti interessati sono indicati in modo analitico nella prima parte dell’Allegato del provvedimento. Per alcuni tipi di installazioni, sono previste delle soglie minime di produzione, energia di impatto, capacità di fusione  o potenza calorifica  per far scattare l’applicabilità di queste BAT. E’ il caso, ad esempio, delle attività di forgiatura, delle fonderie di metalli ferrosi, della fusione e lega di metalli non ferrosi.

Per altri tipi di installazioni, invece, l’applicabilità è generalizzata. Si tratta, per esempio, dei seguenti casi:

  • le fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
  • le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
  • il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1;
  • il rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;
  • lo stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;
  • i processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).

Sempre nella prima parte dell’Allegato, vengono utilmente elencate le altre Conclusioni sulle BAT potenzialmente pertinenti e vengono fatte salve tutte le indicazioni contenute nel REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) e nel CLP (Classification, Labelling and Packaging of hazardous substances) .

Come è noto, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) sono il riferimento principale a disposizione delle Autorità competenti per individuare le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (cd. Direttiva IED).

Le autorità competenti, in particolare, devono fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Venendo recepite nelle autorizzazioni, di solito sotto forma di prescrizioni, le BAT diventano vincolanti e la loro violazione è quindi sanzionabile, oltre che – ove sia strutturale e non episodica – possibile causa di sospensione dell’autorizzazione o sequestro degli impianti.

Per quanto in particolare riguarda le emissioni in atmosfera, le BAT precisano che:

  • quando i gas di scarico di due o più fonti (ad esempio forni) sono emessi attraverso un camino comune, i limiti di emissione si applicano all’insieme degli scarichi emessi dal camino.
  • ai fini del calcolo del flusso di massa in relazione alla BAT 12 (riguardante le emissioni convogliate), se i gas di scarico con caratteristiche simili, ad esempio contenenti le stesse sostanze/gli stessi parametri (o sostanze/parametri dello stesso tipo), sono emessi attraverso due o più camini separati ma, a giudizio dell’autorità competente, potrebbero esserlo attraverso un camino comune, tali camini sono considerati come un unico camino.

Per quanto invece riguarda le emissioni in acqua, i limiti – che si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione – si riferiscono alle concentrazioni (massa delle sostanze emesse per volume d’acqua) espresse in mg/l. Inoltre, i periodi di calcolo della media associati ai limiti si riferiscono a uno dei due casi seguenti:

  • in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore;
  • in caso di scarico discontinuo, alle medie durante il periodo di scarico ottenute da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione puntuale, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico.

Dopo una lunga e utile Tabella contenente una serie di definizioni, il nuovo Documento si occupa dei livelli di emissione associati alle BAT, rispettivamente in atmosfera, nell’acqua o di altro tipo; delle indicazioni da seguire per migliorare la prestazione ambientale complessiva degli impianti; del necessario piano di gestione basato sulla valutazione del rischio; infine di monitoraggio, efficienza energetica, gestione di rumori, residui e diversi altri aspetti. Come si può notare da questi esempi relativi al contenuto delle BAT in esame, non si tratta soltanto di indicazioni impiantistiche o sui limiti di emissione. Vi sono invece anche indicazioni di tipo gestionale, ad esempio con riferimenti a piani di gestione e valutazione del rischio. Ciò corrisponde del resto alla nozione di Best Available Techniques, BAT: l’utilizzo infatti della parola “Tecniques” invece di quella “Technologies” mira proprio ad estendere l’ambito rilevante anche alle procedure gestionali.

Il Testo unico ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) prevede (art. 29-octies, comma 6): “Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell’articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”.

Una recentissima decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 7208 del 22 agosto 2024) ha fornito una rigida interpretazione di questa disposizione. In particolare, secondo questa sentenza, le procedure di riesame devono essere sia avviate che concluse entro un quadriennio dalla pubblicazione delle nuove BAT (la sentenza parla espressamente di “obbligo di risultato” entro i 4 anni). Inoltre, la sentenza afferma che l’avvio del riesame è immediato in presenza di qualsiasi richiesta di modifica, sia essa sostanziale o meno, da parte del gestore dell’impianto in AIA, già in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove BAT.

Considerata l’importanza dei contenuti di queste BAT e la recente giurisprudenza particolarmente severa sull’obbligo di adeguamento entro il quadriennio, le installazioni interessate dovrebbero avviare da subito una verifica circa le eventuali azioni da intraprendere per aggiornare l’AIA ed eventualmente modificare il processo industriale e/o gli impianti.

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