Luci (e ombre) sul Regolamento EUDR contro la deforestazione.

31 Ago 2024 | articoli, contributi

A meno di sei mesi dalla concreta attuazione del Regolamento la conoscenza degli obblighi introdotti da questo provvedimento diventa urgente.

Nel corso della storia, la deforestazione ha drasticamente ridotto le aree forestali dell’emisfero settentrionale, lasciando all’Europa e al Nord America solo una parte della loro originaria copertura boschiva. Attualmente, la deforestazione si concentra prevalentemente nei Paesi del Sud del mondo, con le regioni tropicali che registrano i tassi più elevati. Le politiche di decarbonizzazione delle economie hanno incrementato la domanda di legname, destinata a quadruplicare entro il 2050. I settori dell’edilizia, dell’imballaggio, del riscaldamento, e altri, vedono nel legname una soluzione a molteplici problemi, tra cui la scarsità di risorse. Tuttavia, non è solo il consumo di legname a crescere vertiginosamente; nei Paesi sviluppati e in quelli emergenti, l’aumento della domanda di soia, carne bovina e olio di palma, oltre ad altri prodotti agricoli, è spesso correlato alla continua perdita di foreste convertite in terreni agricoli. La perdita delle foreste, stabilizzatori climatici essenziali e habitat per innumerevoli specie, ha conseguenze disastrose sulla biodiversità e influisce sempre più sulle condizioni di vita umane.

Considerando il ruolo dell’Europa come mercato di consumo di beni derivanti da tali fenomeni, le istituzioni europee hanno deciso di intervenire con decisione a livello normativo. In questo contesto, l’UE ha adottato il 31 maggio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1115. Tale provvedimento, detto comunemente EUDR (European Union Deforestation Regulation)[i], riguarda la produzione, l’importazione e l’esportazione di determinate merci associate alla deforestazione e al degrado forestale.

Il Regolamento EUDR estende gli obblighi di due diligence – già stabiliti dall’EUTR[ii] per chi commercializza legno e derivati – alle imprese che trattano a vario titolo soia, bovini, palma da olio, caffè, cacao, gomma naturale e prodotti ottenuti da tali materie prime. Il 30 dicembre 2024, il Regolamento entrerà a pieno regime imponendo obblighi particolarmente stringenti per le imprese che immettono sul mercato, importano, producono, trasformano, distribuiscono o esportano questa ampia gamma di prodotti.

A meno di sei mesi dalla concreta attuazione del Regolamento la conoscenza degli obblighi introdotti da questa norma diventa urgente.

Ai sensi del nuovo testo normativo per deforestazione si intende la conversione ad uso agricolo di una foresta; mentre con la formula degrado forestale si intendono i cambiamenti strutturali causati dalla conversione di foreste naturali in piantagioni (o in altri terreni boschivi), o dalla conversione di foreste primarie in foreste rinnovate dall’uomo. L’obiettivo è quello di importare (o esportare) prodotti a “deforestazione zero”, cioè quei prodotti che non contengono materie prime provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.

Come anticipato il Regolamento riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e gran parte dei prodotti da esse derivati[iii]; si rivolge principalmente a due categorie di soggetti: a) gli operatori che immettono per primi sul mercato o che esportano merci regolamentate e che devono svolgere la due diligence per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile; b) i commercianti che comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE e che in base alle proprie dimensioni aziendali, possono essere obbligati (grandi aziende) o in certi casi esonerati (micro, piccole e medie imprese – PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza. È da precisare che la disciplina è complessa e che gli obblighi EUDR variano in funzione delle dimensioni aziendali di operatori e commercianti[iv].

In linea generale, per conformarsi al nuovo testo devono essere soddisfatte tre condizioni. Gli operatori e i commercianti nell’ambito dei loro obblighi di due diligence devono dimostrare i) che i prodotti sono “esenti da deforestazione”, ii) che la loro produzione rispetta le leggi del Paese di origine, iii) e devono raccogliere informazioni geografiche precise sui terreni agricoli utilizzati, per verificarne la conformità (geolocalizzazione).

Questo nuovo provvedimento UE contro la deforestazione rappresenta un cambiamento di paradigma negli sforzi europei volti a proteggere le foreste, la biodiversità e il clima, nonché a tutelare i diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene[v]; rappresenta un ambizioso sforzo dell’Unione Europea per combattere la deforestazione globale e promuovere pratiche sostenibili nelle catene di approvvigionamento. Tuttavia, permangono diversi rischi legati alla sua attuazione dovuti a diverse sfide operative e pratiche.

Ad esempio, la normativa richiede alle imprese di implementare sistemi di due diligence per garantire che i prodotti importati non siano associati alla deforestazione, un processo che implica la raccolta di informazioni dettagliate sulla provenienza, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure di mitigazione. La complessità delle catene di approvvigionamento globali, però, può rendere difficile ottenere e verificare tutte le informazioni necessarie, specialmente per le PMI, che potrebbero avere risorse limitate[vi].

E ancora, la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento è essenziale, ma può essere complicata, soprattutto per i prodotti che attraversano molteplici fasi di lavorazione e diversi intermediari. Garantire l’origine dei prodotti può essere difficoltoso in Paesi con infrastrutture di monitoraggio meno sviluppate e la mancanza di standard globali uniformi può ulteriormente complicare il processo.

Ulteriore questione riguarda l’implementazione delle misure previste dalla normativa che comporta costi significativi, sia per lo sviluppo di sistemi di due diligence e tracciabilità, sia per il loro mantenimento e aggiornamento. Le imprese dovranno investire in formazione del personale, tecnologie avanzate e audit regolari, costi che possono essere particolarmente gravosi per le PMI.

L’attuazione del Regolamento richiede un elevato grado di coordinamento tra diverse giurisdizioni e attori della catena di approvvigionamento; sul punto è bene precisare che le normative locali nei Paesi di origine potrebbero non essere allineate con gli standard dell’EUDR, creando potenziali conflitti e ulteriori complicazioni. Ne consegue che le imprese dovranno navigare attraverso un mosaico di requisiti normativi nazionali e internazionali con un rischio di aumento di complessità e incertezze.

Parte dell’efficacia della nuova normativa dipenderà dalla capacità delle autorità di far rispettare le norme e sanzionare le violazioni. Tuttavia, la mancanza di risorse e capacità di monitoraggio adeguate potrebbe limitarne l’efficacia. Inoltre, le imprese operanti in Paesi con sistemi di governance deboli o alti livelli di corruzione potrebbero incontrare difficoltà nel garantire che i loro fornitori rispettino le norme.

Per facilitare l’adozione del provvedimento, sarà cruciale fornire supporto e incentivi alle imprese, come finanziamenti per tecnologie di tracciabilità, programmi di formazione e incentivi fiscali per le imprese che applicano correttamente i principi dell’EUDR. Senza un adeguato supporto, le imprese potrebbero essere riluttanti ad investire nelle misure necessarie.

In conclusione, sebbene la nuova normativa rappresenti un passo importante verso la protezione delle foreste e la promozione della sostenibilità, la sua attuazione presenta ancora diverse sfide significative. La complessità della due diligence, la difficoltà nella tracciabilità, i costi elevati, la necessità di coordinamento normativo, le difficoltà di applicazione e la necessità di supporto adeguato sono tutti fattori che potrebbero rendere il provvedimento concretamente difficile da attuare.

Ci sono possibilità che il Regolamento raggiunga gli ambiziosi obiettivi che si pone solo nel caso in cui ogni parte coinvolta sia realmente disposta a contribuire al contrasto alla deforestazione. Saranno però necessari un concreto e adeguato sostegno da parte delle istituzioni europee e dei singoli Stati membri, collaborazioni internazionali efficaci nonché uno sforzo tangibile da parte delle imprese.

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

NOTE:

Maurizio Flick insegna Diritto Forestale e Ambientale nell’Università di Padova.

[i] Regolamento (UE) n. 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9.06.2023.

[ii] L’acronimo EUTR sta per European Union Timber Regulation. Timber Regulation (EUTR) è il nome con cui viene comunemente chiamato il Regolamento UE n. 995/2010, lo strumento con cui l’Unione Europea ha inteso impedire il commercio di legno illegale nei Paesi membri fino ad oggi.

[iii] Articolo 1 e Allegato I del Regolamento.

[iv] Tra questi, rientrano anche le imprese boschive e le altre aziende che producono, vendono, trasformano o esportano legno e derivati.

[v] Sia consentito il richiamo a M. Flick, Il Regolamento deforestation: nuove forme di contrasto alla deforestazione, in RGA online, n. 37, 2022 https://rgaonline.it/wp-content/uploads/2022/11/20221109-M.-Flick-Articolo-RGA-ONLINE-1.pdf

[vi] Per un approfondimento aggiornato cfr. A. Mariano. La dovuta diligenza dei prodotti dell’arboricoltura da legno, in Forest@, 2024, 55-59.


Scritto da