Nel 2008 la società britannica Rockhopper richiese la concessione per lo sfruttamento di un giacimento di petrolio in una zona del mare Adriatico, davanti alla costa in provincia di Chieti. Il progetto Ombrina Mare prevedeva la trivellazione di pozzi sottomarini, l’estrazione degli idrocarburi presenti e la costruzione di una piattaforma petrolifera,collegata a una nave riadattata per fungere da raffineria.
A seguito delleproteste da parte delle comunità locali coinvolte per i danni all’ambiente che il progetto avrebbe arrecato (M.Cernison, The No Ombrina/No Triv protests in Abruzzo: organisational models and scales of action 2016 in https://cosmos.sns.it/wp-content/uploads/2018/01/Cernison_No_Oil_Abruzzo.pdf) la legge n.128 del 2010 proibì lo sfruttamento di giacimenti entro le 12 miglia dalle coste, bloccando in questo modo la richiesta di concessione. Nel 2012 fu approvata una modifica della legge che esentava dal divieto le domande di concessione presentate prima dell’entrata in vigore della legge del 2010 (in sostanza, la sola domanda di Rockhopper). Le rinnovate manifestazioni di protesta degli abitanti delle zone interessate, sostenute dalle associazioni ambientaliste, determinarono nel dicembre del 2015 l’adozione di una nuova legge (n.208) che estese il divieto anche per la costruzione della piattaforma Ombrina Mare. Nel febbraio del 2016 la domanda di concessione di Rockhopper fu definitivamente negata.
Nel maggio 2017 Rockhopper (in realtà tre società collegate) ha richiesto alla Corte arbitrale istituita presso l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 275 milioni di euro (Si veda la ricostruzione del processo in Dihu Wu, ICSID tribunal finds that Italy committed an unlawful expropriation under ECT’s Art. 13(1) www.iisd.org/itn/2023/04/02/icsid-tribunal-finds-that-italy-committed-an-unlawful-expropriation-under-ects-art-131/). Nell’agosto 2022 la Corte arbitrale, ritenendo irrilevanti tutti gli aspetti ambientali che avevano indotto l’Italia a vietare l’estrazione di idrocarburi in mare a poca distanza dalla costa, condannò l’Italia a risarcire i danni subiti da Rockhopper pari a 190 milioni di euro, più interessi e spese legali (www.iisd.org/itn/2023/04/02/icsid-tribunal-finds-that-italy-committed-an-unlawful-expropriation-under-ects-art-131/).
La storia non finisce però qui.
Il Governo italiano ha richiesto l’annullamento del lodo perché uno dei tre arbitri non aveva dichiarato un conflitto di interessi (era stato condannato in Italia a seguito di vicende collegate al fallimento del Banco Ambrosiano), compromettendo l’imparzialità del collegio. La Corte appositamente costituita ha accolto le obiezioni italiane e il 2 giugno 2025 ha annullato in via definitiva il lodo e la condanna al risarcimento (https://jusmundi.com/en/document/decision/en-rockhopper-exploration-plc-rockhopper-italia-s-p-a-and-rockhopper-mediterranean-ltd-v-italian-republic-decision-on-annulment-monday-2nd-june-2025). L’Italia non deve pagare alcun indennizzo.
La richiesta di arbitrato internazionale di Rockhopper è stata proposta sulla base di un trattato sottoscritto nel 1994, ratificato dall’Unione europea e dall’Italia, ed entrato in vigore nel 1998: l’Energy charter Treaty (ECT), il cui obiettivo è la protezione degli investitori esteri nei confronti dello Stato in cui operano; il principale strumento per raggiungerlo è quello di sottrarre eventuali controversie alle giurisdizioni domestiche, deferendole ad arbitrati internazionali che basano il loro lodo non sulle normative nazionali ma sul criterio, ampiamente discrezionale, del fair and equitable treatment (FET). L’obiettivo è ampiamente riuscito: sono stati promossi ovunque nel mondo oltre 150 arbitrati sulla base dell’ECT da parte di società che operano nel settore energetico e petrolifero per asserite inadempienze dello Stato ospitante, in gran parte per l’adozione di normative di tutela dell’ambiente o di contenimento del cambiamento climatico in linea con l’Accordo di Parigi
A fronte di ciò per anni molte organizzazioni ambientaliste hanno fatto pressioni sugli Stati per uscire dal Trattato. Finalmente nel 2024 l’Unione europea e molti Stati, tra i quali l’Italia, insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, hanno ritirato la propria adesione al Trattato per evitare i rischi di pesanti condanne al risarcimento di danni a società che operano in settori che rientrano nel settore oggetto dell’ECT (il caso Ombrina Mare è un buon esempio).
Climate Action Network Europe, l’organizzazione ambientalista che più si è battuta per ottenere questo risultato, ha annunciato dopo la decisione del Consiglio che ha seguito il voto favorevole del Parlamento: “È un momento storico e una importante vittoria per i sostenitori della giustizia climatica in Europa. L’Unione europea ha finalmente abbandonato un trattato che protegge gli inquinatori e consente alle società petrolifere di ottenere miliardi dai contribuenti” (EU Exits Energy Charter Treaty (ECT): A Milestone for Climate Action www.bothends.org/en/Whats-new/News/EU-Exits-Energy-Charter-Treaty-ECT-A-Milestone-for-Climate-Action/).
A seguito di una riforma entrata da poco in vigore, L’ECT non si applica a investimenti o progetti nel settore petroliferi nell’Unione europea e nel Regno Unito (anche se non è chiaro quel che accade per le molte controversie già avviate sulla base della preesistente normativa).
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