SOMMARIO: 1. Il principio DNSH: un principio ignorato? – 2. Il principio DNSH nella finanza e nell’economia. – 3. Il principio DNSH nel diritto dell’ambiente. – 4. Il rapporto tra finanza sostenibile e diritto ambientale. – 5. Il principio DNSH nella legislazione dell’UE. – 6. Conclusioni.
- Il principio DNSH: un principio ignorato?
Il principio “non arrecare un danno significativo” (cd. principio DNSH)[i] stabilisce che ogni attività economica, per essere considerata sostenibile, non deve arrecare danno significativo a nessuno dei sei seguenti obiettivi ambientali dell’UE: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (artt.9 e 17 del regolamento tassonomia)[ii]. Il successivo passaggio del principio DNSH dal regolamento tassonomia al mondo dell’incentivazione delle attività economiche è avvenuto silenziosamente: occorre prendere atto, dunque, che si è realizzata, e si sta realizzando, un’operazione culturale, economica e giuridica colossale senza clamori, sotterraneamente, in silenzio[iii]. La rivoluzione descritta da Francesco de Leonardis, oltre ad essere silenziosa, è stata anche ignorata, in particolare in Italia.
Nato con il regolamento tassonomia, la prima rilevante applicazione del principio DNSH è stata esterna al contesto della finanza sostenibile ed è avvenuta con il regolamento (UE) 2021/241[iv] sul dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR per l’Italia e di seguito regolamento PNRR) che definisce il principio DNSH come un «principio orizzontale» (art.5) e con gli Orientamenti Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”, successivamente aggiornata l’11 ottobre 2023[v].
La seconda significativa è quella in corso di impostazione da parte degli Stati ed è relativa al fondo sociale per il clima approvata con il regolamento (UE) 2023/955 e con gli Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima[vi].
In Italia l’applicazione del principio DNSH è iniziata con il PNRR e le difficoltà si sono subito manifestate con lo stesso PNRR italiano che inizialmente ha ignorato il principio DNSH e non conteneva l’autovalutazione DNSH, cioè la “spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali” (art.18, paragrafo 4, lett.d, regolamento PNRR). A tale carenza si è rimediato solo in prossimità dell’approvazione del PNRR da parte del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, con un documento word intitolato “DNSH Nota divulgativa”[vii] e pubblicato sul sito Italia Domani il 2 luglio 2021 senza intestazione, numero di protocollo e sottoscrizione. Successivamente, senza alcuna informazione, né formazione per la pubblica amministrazione che avrebbe dovuto applicare il principio DNSH, solo il 30 dicembre 2021 il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n.32 con la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”[viii]. Nei contenuti, poi, la Guida DNSH è risultata carente sotto alcuni rilevanti profili (competenza e modalità di gestione della valutazione DNSH), incerta nel rapporto con la disciplina dell’Unione europea (in particolare con i regolamenti delegati del regolamento tassonomia) e complessivamente poco chiara sotto diversi altri aspetti (anche per l’uso di un linguaggio giuridicamente atecnico).
Il principio DNSH ha poi continuato ad essere ignorato nelle relazioni al Parlamento sull’andamento del PNRR, così come nelle relazioni periodiche della Corte dei Conti sullo stesso PNRR.
La scarsa attenzione e la difficoltà del nostro Paese ad adeguarsi al principio DNSH è oggi confermata dal recente regolamento, entrato in vigore il 23 maggio 2025[ix], che contiene i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente.
In questo, infatti, non vi è alcun riferimento al principio DNSH né tra i principi generali elencati nell’art.2, né nel resto del testo, mentre il regolamento dell’Unione europea al quale si vorrebbe dare attuazione prevede che si debba tener conto del principio orizzontale di “non arrecare un danno significativo” (art.9, paragrafo 4)[x]. Il che fa prevedere che l’Italia, se vorrà ottenere i finanziamenti, sarà costretta ad adeguarsi al principio DNSH solo all’ultimo momento, com’è accaduto con il PNRR.
Inoltre, entro il 30 giugno 2025 l’Italia dovrà inviare alla Commissione europea il proprio Piano sociale per lo sviluppo sostenibile nel rispetto del principio DNSH (art.7, paragrafo 3, regolamento FSC) e delle indicazioni contenute nei già citati Orientamenti della Commissione europea. Tra queste indicazioni, gli orientamenti prevedono che, al momento della presentazione del loro piano sociale per il clima gli Stati devono dimostrare la conformità fornendo una “valutazione DNSH strutturata”, con l’esclusione delle attività non comprese negli allegati settoriali e la spiegazione e la giustificazione che non è arrecato un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali. L’auspicio è che alla nuova scadenza l’Italia arrivi preparata con un piano sociale per il clima che contenga la citata “valutazione DNSH strutturata”, ma anche un adeguato piano di informazione e formazione sulla nuova applicazione del principio DNSH.
- Il principio DNSH nella finanza e nell’economia
La trasformazione più significativa introdotta dal principio DNSH riguarda il contesto in cui esso opera: quello della finanza[xi]. Con il regolamento tassonomia è stato creato un sistema di classificazione unificato delle attività economiche ecosostenibili ed imposto il vincolo del rispetto del principio DNSH allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari.
La singolarità del principio DNSH è quindi legata alla sua collocazione nel contesto della finanza sostenibile e nella base giuridica posta a fondamento del regolamento tassonomia, che non è quella sulla politica ambientale dell’Unione (art.192 del TFUE), quanto, invece, quella propria dell’avvicinamento delle legislazioni sul mercato interno (art.114 del TFUE) che ne rende ancor più evidente lo specifico tratto di condizionalità.
In tale contesto, il principio DNSH si trova in perfetta sintonia e complementarietà con i criteri ESG, dove i criteri ESG rappresentano una cornice più ampia, utilizzata per valutare la sostenibilità delle imprese e degli investimenti, e che si articolano nelle tre dimensioni ambientale (Enviromental: impatti sull’ambiente, uso delle risorse, emissioni di gas serra), sociale (Social: condizioni di lavoro, diritti umani, impatto sulle comunità) e governance (Governance: trasparenza, etica aziendale, struttura del management).
Sebbene nati in contesti differenti, questi strumenti mostrano una crescente convergenza, sia sul piano teorico che su quello applicativo, all’interno del quadro normativo della finanza sostenibile dell’Unione Europea.
Il principio DNSH si inserisce pienamente nella dimensione ambientale dei criteri ESG, fungendo da strumento operativo per garantire che le attività economiche non compromettano gli obiettivi ambientali. Tuttavia, la convergenza non si limita alla sola dimensione ambientale. Il regolamento tassonomia prevede infatti che, per essere considerata sostenibile, un’attività debba anche rispettare le cosiddette “garanzie minime” in ambito sociale e di governance, in linea con i principi ESG. Tali garanzie includono il rispetto dei diritti umani, delle norme internazionali sul lavoro e della buona governance aziendale.
Evidente è poi il collegamento anche tra principio DNSH, finanza sostenibile ed economia circolare che, non a caso, è inserita tra gli obiettivi ambientali dello stesso principio DNSH. L’economia circolare rappresenta infatti il modello economico più coerente con il principio DNSH e la transizione ecologica. Essa si basa su strategie di riduzione, riuso, riciclo e rigenerazione delle risorse, con l’obiettivo di minimizzare gli sprechi e gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.
In questo quadro, la finanza sostenibile assume un ruolo strategico, poiché orienta i flussi di capitale verso attività che rispettano il principio DNSH e contribuiscono alla transizione ecologica attraverso modelli circolari. La convergenza tra questi tre elementi si manifesta anche sul piano operativo: le imprese sono chiamate a integrare i criteri DNSH nei propri modelli di business, adottando soluzioni circolari che riducano gli impatti ambientali e migliorino la resilienza; le istituzioni pubbliche devono garantire che i fondi europei siano allocati in modo coerente con il principio DNSH e con gli obiettivi della transizione verde; gli investitori devono valutare non solo la redditività economica, ma anche la compatibilità ambientale e circolare delle attività finanziate.
In sintesi, il principio DNSH, la finanza sostenibile e l’economia circolare non sono elementi separati, ma componenti interdipendenti di un’unica strategia trasformativa, che mira a costruire un’economia europea più sostenibile, rigenerativa e inclusiva.
Il principio DNSH rappresenta quindi una vera e propria rivoluzione normativa e culturale nel campo della sostenibilità. Esso consente di superare approcci frammentari, promuovendo una visione integrata che collega la finanza sostenibile, i criteri ESG e l’economia circolare nella prospettiva della transizione ecologica. In questo senso, il DNSH non è solo un vincolo, ma un motore di innovazione e trasformazione, capace di orientare le scelte economiche verso modelli più resilienti, equi e rigenerativi.
- Il principio DNSH nel diritto ambientale
Il principio DNSH rappresenta anche una delle innovazioni più rilevanti nel diritto ambientale europeo. Esso si concretizza attraverso un insieme articolato di criteri tecnici, definiti nei regolamenti delegati – tra i quali il regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento delegato (UE) 2023/2486 – che stabiliscono in modo puntuale le condizioni in base alle quali un’attività economica può essere considerata compatibile con il principio DNSH. Tali criteri, di natura oggettiva e standardizzata, costituiscono una vera e propria “green list” di attività ritenute ex ante sostenibili, secondo quanto osservato da Francesco De Leonardis, che ne sottolinea la funzione di “chiave di volta per intendere la portata del principio DNSH come specificazione della conformazione ecologica dell’economia”[xii]. In questo senso, il principio DNSH si configura non solo come un vincolo normativo, ma come uno strumento di indirizzo strategico per la transizione ecologica, in quanto orienta le scelte pubbliche e private verso modelli produttivi coerenti con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e con l’8° Programma d’Azione Ambientale dell’UE per il periodo 2021–2030[xiii].
Dal punto di vista giuridico, il principio DNSH si distingue nettamente dalle tradizionali valutazioni ambientali (come la VIA e la VAS), poiché non richiede una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, né una ponderazione tra interessi contrapposti. L’amministrazione chiamata ad applicare il principio DNSH è tenuta a una mera verifica tecnica del rispetto dei criteri stabiliti nei regolamenti delegati, senza margini di apprezzamento soggettivo. Ne deriva una valutazione vincolata, priva degli elementi tipici delle autorizzazioni ambientali, come la valutazione sistemica degli impatti, l’intervento di un soggetto terzo, o la possibilità di introdurre condizioni o prescrizioni. In questo quadro, la valutazione DNSH assume un ruolo centrale e prevalente rispetto alle altre forme di valutazione ambientale, poiché costituisce un requisito imprescindibile per l’ammissibilità al finanziamento di un investimento, in particolare nell’ambito dei fondi europei come il PNRR e il Fondo sociale per il clima.
Tale nuovo approccio alle valutazioni ambientali, se da un lato semplifica l’iter amministrativo e riduce il rischio di discrezionalità, dall’altro solleva interrogativi circa la sua capacità di cogliere la complessità degli impatti ambientali in modo sistemico. Tuttavia, proprio per la sua natura vincolata e standardizzata, la valutazione DNSH potrebbe, una volta superate le difficoltà applicative iniziali, rivelarsi più agevole e rapida rispetto alle valutazioni ambientali tradizionali, fino a potenzialmente sostituirle in alcuni contesti. Ciò contribuirebbe anche a evitare la duplicazione delle valutazioni, oggi a volte sovrapposte e ridondanti, tra DNSH, VIA e VAS.
In definitiva, il principio DNSH si afferma come uno strumento giuridico e tecnico di nuova generazione, capace di coniugare certezza del diritto, efficienza amministrativa e coerenza ambientale, nonché uniformità di applicazione tra gli Stati dell’UE.
- Il rapporto tra finanza sostenibile e diritto ambientale
Il rapporto tra finanza sostenibile e diritto ambientale si sta configurando come una delle trasformazioni più significative nel quadro normativo e istituzionale dell’Unione Europea. Il principio DNSH impone che attività o investimento ecosostenibile e ogni misura finanziata con risorse pubbliche europee non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali dell’UE. In tale contesto, il rispetto della legislazione ambientale nazionale ed europea non è solo un requisito formale, ma un presupposto sostanziale per la conformità al principio DNSH. La Commissione europea ha chiarito che il bilancio dell’UE non può finanziare attività la cui legittimità sia messa in discussione da una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, e che la conformità alla normativa ambientale vigente è condizione necessaria per l’ammissibilità delle misure proposte nei finanziamenti dell’UE[xiv]. Il principio DNSH, dunque, non si limita a richiedere il rispetto di criteri tecnici ambientali, ma incorpora l’intero corpus del diritto ambientale come fondamento giuridico della finanza sostenibile.
Questa evoluzione solleva interrogativi rilevanti sul piano della distribuzione delle materie e delle competenze istituzionali. Se la finanza sostenibile ed i finanziamenti dell’UE sono vincolati al rispetto del principio DNSH e se la valutazione DNSH si basa sull’applicazione rigorosa della normativa ambientale e dei criteri tecnici derivanti dalla stessa normativa, quale spazio resta al diritto ambientale come disciplina giuridica autonoma, il diritto dell’ambiente diventerà una branca del diritto finanziario? Se l’intero apparato normativo ambientale diventa un prerequisito tecnico-operativo della finanza pubblica di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, quale ruolo rimarrebbe al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica? Se il Ministero dell’Economia e delle Finanze è chiamato a garantire la conformità ambientale degli investimenti ecosostenibili e delle misure finanziate attraverso l’applicazione del principio DNSH, con quali competenze tecniche potrà esercitare tale funzione se non assorbendo quelle del MASE? Oppure potrà continuare a delegarle all’esterno, come ha fatto con il PNRR e come probabilmente farà con il Fondo sociale per il clima?
La progressiva estensione dei confini del diritto ambientale, che oggi include esplicitamente i cambiamenti climatici, l’economia circolare e la neutralità climatica, rafforza ulteriormente questa dinamica di integrazione. Il principio DNSH, infatti, non solo impone il rispetto della normativa ambientale esistente, ma ne amplia l’ambito applicativo, traducendola in criteri tecnici vincolanti che devono essere applicati senza margini di discrezionalità. In questo senso, il diritto ambientale non è più solo un insieme di norme settoriali, ma diventa parte integrante dell’architettura della finanza pubblica europea, contribuendo a definire le condizioni di ammissibilità, legittimità e sostenibilità degli investimenti.
In definitiva, il principio DNSH sta ridefinendo i confini tra diritto ambientale e finanza pubblica, trasformando il primo da disciplina autonoma a componente strutturale della governance economica europea. Questa trasformazione richiede un ripensamento delle competenze istituzionali, delle professionalità coinvolte e dei modelli di cooperazione tra amministrazioni, affinché la sostenibilità ambientale non sia solo un vincolo, ma una leva strategica per la qualità della spesa pubblica e per la transizione ecologica verso la neutralità climatica.
- Il principio DNSH nella legislazione dell’UE
Il principio DNSH si sta progressivamente affermando non solo come criterio tecnico per la valutazione della sostenibilità degli investimenti, ma anche come riferimento normativo trasversale destinato a incidere profondamente sulla produzione legislativa dell’Unione Europea, in particolare nel campo del diritto ambientale. Con la comunicazione della Commissione europea del 21 aprile 2021, intitolata «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori»[xv], è stato esplicitamente previsto che le valutazioni d’impatto delle proposte legislative includano sistematicamente l’analisi del rispetto del principio DNSH, accanto alla dimensione digitale, al fine di garantire che ogni nuova iniziativa normativa sia coerente con gli obiettivi ambientali dell’Unione. In tale ottica, la relazione che accompagna ciascuna proposta legislativa dovrà illustrare in che modo l’iniziativa contribuisce alla transizione verde e digitale, rafforzando così l’integrazione del DNSH nel processo di policy making.
Questa impostazione è stata condivisa dal Parlamento europeo, che con la risoluzione del 7 luglio 2022[xvi] ha espresso il proprio sostegno all’inserimento sistematico del principio DNSH nelle valutazioni d’impatto, sottolineando la necessità di un’applicazione obbligatoria e uniforme in tutti i settori politici dell’UE, al fine di evitare approcci frammentari o disomogenei. Il Parlamento ha inoltre invitato la Commissione a definire in modo chiaro e operativo il contenuto del principio DNSH, affinché la sua applicazione sia coerente e verificabile, e ha evidenziato l’importanza di considerare, nell’ambito della valutazione, non solo gli impatti ambientali diretti, ma anche i costi e i benefici più ampi per la società.
Questa evoluzione normativa rafforza il ruolo del DNSH come strumento di governance ambientale, capace di incidere non solo sulle politiche di investimento, ma anche sulla qualità della legislazione europea. In prospettiva, l’integrazione del DNSH nelle valutazioni d’impatto legislative potrebbe contribuire a una maggiore coerenza tra le norme settoriali e gli obiettivi ambientali dell’UE, promuovendo un approccio preventivo e sistemico alla tutela dell’ambiente. In questo senso, il principio DNSH si configura come un elemento chiave per l’evoluzione del diritto ambientale europeo, orientato sempre più verso una logica di sostenibilità integrata e di responsabilità intergenerazionale.
In prospettiva, l’integrazione del DNSH nei processi legislativi e di programmazione economica, come previsto dalla comunicazione “Legiferare meglio” della Commissione europea del 2021 e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022, rafforza ulteriormente il ruolo del principio come fondamento per la costruzione di un sistema di indicatori ambientali coerente, trasparente e verificabile. Il DNSH, dunque, non è solo un criterio tecnico, ma un principio-guida che struttura l’intero sistema di monitoraggio della sostenibilità ambientale dell’Unione Europea, assicurando che la transizione ecologica sia non solo dichiarata, ma effettivamente misurata, verificata e orientata verso risultati concreti e duraturi.
- Conclusioni
La parabola del principio DNSH, da criterio tecnico della finanza sostenibile a condizione orizzontale per l’accesso ai fondi europei, rappresenta una rivoluzione silenziosa ma profonda che ha trasformato il modo in cui l’Unione Europea concepisce la sostenibilità economica, la legittimità della spesa pubblica e la coerenza delle politiche ambientali. La sua applicazione, tuttavia, è stata spesso ignorata o gestita in modo frammentario, come dimostra il caso italiano, dove l’adozione del principio è avvenuta in ritardo, con strumenti giuridicamente deboli, privi di chiarezza metodologica e senza un adeguato supporto formativo per le amministrazioni coinvolte.
Con la Bussola per la competitività del 26 gennaio 2025, la Commissione europea si è proposta una revisione sistematica e approfondita di tutti i criteri tecnici di screening, in particolare di tutti i criteri DNSH, con l’obiettivo di valutare soluzioni per renderli più semplici, più fruibili e più allineati alla legislazione dell’UE[xvii]. L’11 febbraio 2025 la Commissione europea ha proposto che lo stesso bilancio a lungo termine dell’Unione europea post-2027, oltre a promuovere le priorità orizzontali quali l’azione per il clima, la biodiversità e la parità di genere, tenga conto del principio DNSH[xviii], mentre il successivo 26 febbraio 2025 ha presentato il Pacchetto Omnibus, un’iniziativa volta a semplificare la normativa UE in materia climatica e ambientale, con attenzione anche al principio DNSH e ai criteri tecnici di vaglio previsti dagli atti delegati della tassonomia[xix].
Gli orientamenti sui piani sociali per il clima, pubblicati dalla Commissione Europea il 25 marzo 2025, sono stati concepiti anche per semplificare l’applicazione del principio DNSH da parte degli Stati membri nell’ambito del Fondo Sociale per il Clima.
Tuttavia, nonostante l’intento semplificativo, l’attuazione concreta del principio DNSH continua a richiedere un impegno significativo da parte delle amministrazioni nazionali, chiamate a confrontarsi con una serie di sfide tecniche, metodologiche e organizzative.
Tali sfide, già emerse in modo evidente nell’esperienza italiana con il PNRR, non devono essere intese come ostacoli insormontabili, bensì come tappe fisiologiche di un processo di adattamento a un nuovo paradigma di governance ambientale. In effetti, la necessità di valutare ogni misura e investimento rispetto ai sei obiettivi ambientali della tassonomia UE, attraverso strumenti tecnici articolati e approcci settoriali, impone un salto di qualità nella capacità amministrativa e nella cultura della progettazione pubblica.
In questa prospettiva, le criticità che gli Stati membri sono chiamati a superare non devono essere lette come meri vincoli burocratici, ma come parte integrante di una trasformazione più ampia.
Il principio DNSH, infatti, si configura oggi come uno strumento imprescindibile della finanza sostenibile, dell’economia circolare e della transizione ecologica, oltre a rappresentare un’innovazione giuridica di rilievo nel diritto ambientale europeo. Esso segna la convergenza tra diritto ambientale e finanza pubblica, introducendo un criterio di valutazione trasversale che orienta le politiche pubbliche verso la coerenza ecologica e la responsabilità intergenerazionale.
Adeguarsi a questa rivoluzione significa non solo rispettare un obbligo normativo, ma cogliere l’opportunità di ripensare in chiave sostenibile l’intero ciclo di vita delle politiche pubbliche, dalla progettazione alla valutazione, contribuendo così a costruire un modello di sviluppo finalizzato alla neutralità climatica.
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NOTE:
[i] Per una più ampia trattazione del principio DNSH e per la bibliografia, sia consentito il rinvio a: U. Barelli, Il principio “non arrecare un danno significativo” (cd. principio DNSH): problemi e prospettive, in Riv.quadr.dir.amb., n.2/2024, pag.36-103, in https://www.rqda.eu/, nonché: U.Barelli, Il principio DNSH e il nuovo criterio DNSH, in RGA online, 2 dicembre 2023, in https://rgaonline.it/articoli/il-principio-dnsh-e-il-nuovo-criterio-dnsh/
[ii] Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
[iii] F. de Leonardis, La rivoluzione silenziosa del principio Do no significant harm (DNSH), in Riv.quadr.dir.amb., n.2/2024, p.125, in https://www.rqda.eu/.
[iv] Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
[v] Commissione europea, Comunicazione Orientamenti tecnici sull’attuazione del principio «non arrecare un danno significativo» (cd. principio DNSH), C (2021) 1054 final, in GUUE 18.02.2021.
[vi] Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima, C(2025) 1596, in GUUE, 25.03.2025.
[vii] https://www.italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/documenti/DNSH_Nota%20divulgativa.docx
[viii] Da ultimo aggiornata con la circolare n.22 del 14 maggio 2024 dello stesso MEF-RGS.
[ix] D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66. Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita’ della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti), in GU Serie Generale n.105, 08-05-2025.
[x] Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in GUUE 30/06/2021.
[xi] Le ragioni di tale trasformazione sono indicate nel regolamento tassonomia: “Dati l’entità della sfida e i costi legati all’inerzia o a ritardi nell’intervento, il sistema finanziario dovrebbe essere adattato gradualmente per supportare un funzionamento sostenibile dell’economia” (considerando 10). “La sostenibilità e la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono fondamentali per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine” (considerando 4).
[xii] F.de Leonardis, La rivoluzione silenziosa del principio Do no significant harm (DNSH), cit., pagg.113/114.
[xiii] Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, GUUE, 12.04.2022.
[xiv] “Il rispetto della legislazione ambientale dell’UE costituisce un prerequisito per il rispetto del principio DNSH”: Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici per l’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima, cit., pag.5.
[xv] Comunicazione della Commissione, Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», 29.4.2021, COM(2021) 219 final, in https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.hhD7kzBoDgIAZxvc5olQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEc G9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749223676/RO=10/RU=https%3a%2f%2feur-lex.europa.eu%2flegal-content%2fIT%2fTXT%2fPDF%2f%3furi%3dCELEX%3a52021DC0219/RK=2/RS=6qhAtalNdXdPZbr6OEsNInrirJY-
[xvi] Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sul tema «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» (2021/2166(INI)), serie C 47/250, 07.02.2023, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52022IP0301
[xvii] In: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/competitiveness-compass_it.
[xviii] Comunicazione della Commissione europea, La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale, Strasburgo, 11.2.2025, COM(2025) 46 final.
[xix] In: https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en?prefLang=it&etrans=it