La crisi globale degli impollinatori (uccelli, pipistrelli e insetti), e in particolare delle api, costituisce oggi un tema emblematico che occupa la scienza, il diritto e le politiche pubbliche. Una speciale attenzione è stata dedicata in particolare al drastico declino delle api, vuoi per la profezia catastrofica attribuita ad Einstein, vuoi per la feconda vena narrativa e poetica che si è occupata di quest’insetto laborioso e sociale, da Virgilio ad Ada Merini, passando per Trilussa e Neruda. La riduzione delle popolazioni di api non incide soltanto sulla produttività agricola, ma compromette la stabilità degli ecosistemi, la biodiversità vegetale e, in prospettiva, le condizioni di vita delle comunità umane.
Proprio per l’importanza della specie, e soprattutto delle sottospecie endemiche che svolgono questo servizio ecosistemico a beneficio delle comunità locali, in Perù, nella Riserva della Biosfera Avireri-Vraem, la Provincia di Satipo ha promulgato il 27 ottobre 2025 un’ordinanza municipale che riconosce alle api amazzoniche senza pungiglione e al loro habitat la qualità di soggetti di diritti¹.
Le api amazzoniche senza pungiglione, chiamate anche «Angelitos» (angioletti) o «Shinkenka» dagli indigeni Asháninka, appartengono al gruppo dei Meliponini; sono specie apoidi autoctone delle foreste tropicali sudamericane che svolgono una funzione ecologica essenziale e esclusiva specifica nell’impollinazione di numerose piante native, selvatiche e coltivate, che invece non vengono efficacemente impollinate dall’ape mellifera allevata². Il provvedimento peruviano, con una robusta base motivazionale fondata sui risultati di studi scientifici[i], evidenzia la progressiva diminuzione delle popolazioni di queste api, e le relative cause, tra cui la perdita di habitat, l’uso diffuso di pesticidi, l’introduzione di specie invasive, infine l’estensione di pratiche agricole intensive, che compromettono direttamente gli equilibri ecosistemici e le economie locali delle comunità indigene³.
Su questa base, l’ordinanza dichiara le api senza pungiglione e il loro habitat come soggetti di diritti, titolari di diritti intrinseci quali l’esistenza, la salute e il benessere delle popolazioni, il diritto intragenerazionale alla protezione della rigenerazione dei cicli vitali e la prevenzione delle contaminazioni ambientali.
Così, dopo il riconoscimento di una personalità legale a singoli animali (l’orango Sandra in Argentina, o l’elefantessa Ely in Messico), si assiste oggi, con simili provvedimenti sempre più frequenti, a un’evoluzione della prassi giuridica di estensione della soggettività non umana a favore di animali sempre più diversi da noi: prima dai primati ai mammiferi, ora dai mammiferi agli imenotteri. Vi è poi un secondo aspetto che merita particolare riflessione, ovvero il fatto che questo standing viene riconosciuto non a un singolo esemplare, ma a una popolazione intera.
Non si discute quindi, come nei casi balzati agli onori delle cronache, dell’habeas corpus di un singolo animale detenuto in cattività, zoo o delfinari, e del diritto del singolo esemplare al godimento dei diritti fondamentali dell’uomo di natura individuale, quale la libertà, la vita, il diritto a non essere vittima di tortura, schiavitù, trattamenti inumani o degradanti; si realizza invece un più elaborato riconoscimento a favore di animali non umani di una nuova categoria di diritti fondamentali, i c.d. diritti collettivi, che la più recente dottrina ha delineato (con riferimento agli umani, n.d.r.) con un approccio innovativo come quei diritti non già vantati del singolo contro lo Stato, ma tesi alla tutela di gruppi (popoli, minoranze, popolazioni, generazioni future), che hanno ragion d’essere nelle relazioni tra più membri della comunità umana. [ii]
A questi diritti apparterebbe l’autodeterminazione dei popoli, un diritto “della collettività”, non esercitabile individualmente da un singolo cittadino, che si risolve nel diritto all’indipendenza, all’identità culturale, alla gestione autonoma delle risorse comunitarie. Ancora, vi si annoverebbero i diritti delle minoranze e dei gruppi all’identità etnica, linguistica, il diritto alla partecipazione; il diritto alla protezione e alla solidarietà, alla tutela dei popoli indigeni, e infine i diritti di solidarietà e sviluppo, ovvero a un livello di vita adeguato, al benessere, unitamente ai diritti ecologici e intergenerazionali a un ambiente sano e sostenibile.
Ora, la significatività dell’ordinanza, che è decisamente più avanzata ed esplicita del precedente riconoscimento indiano della personalità dei delfini[iii], sta appunto nell’aver declinato una serie specifica di diritti a favore di specifiche popolazioni di api, che sono caratterizzati da un’organizzazione complessa e comportamenti “eusociali”, cioè di aiuto, cooperazione e sacrificio a favore della colonia e che dunque sono perfettamente assimilabili a una popolazione, a una comunità umana.
Ciò che si verifica, nel provvedimento in commento, è una genuina attribuzione di diritti collettivi a beneficio di un soggetto collettivo, di una minoranza indigena, la cui protezione è legata indissolubilmente alla preservazione delle relazioni funzionali con i luoghi di vita, gli habitat, la loro integrità; siamo dunque entrati a pieno titolo nella dimensione dei RoN, i Rights of Nature, contraddistinti da una visione funzionale propria del diritto dell’ambiente, che è, nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, tesa a “salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”, che affiora timidamente anche nell’art. 3 quater comma 4 del Testo Unico dell’Ambiente.[iv]
Il riconoscimento della soggettività giuridica delle api impone allo stesso tempo un ragionamento sul piano dogmatico circa l’effettività della tutela e della rappresentanza collettiva, che è proprio in generale dei RoN e della biodiversità in genere, che soffre di un deficit strutturale di enforcement, in quanto gli interessi ecologici vengono fatti valere solo indirettamente da soggetti umani, istituzioni pubbliche o ONG. Forse la scelta di attribuire soggettività collettiva alle api mira a colmare tale lacuna, rendendo più forte, in quanto plurale, la rivendicazione alla tutela della sopravvivenza di questa minoranza, al suo benessere, alla conservazione degli habitat, facendone un assunto scientifico, giuridico e politico.
Tra le principali minacce all’identità delle popolazioni di api, alla loro biodiversità, si trova la diffusione commerciale dell’ape mellifera allevata, e il fenomeno del beewashing, che nulla a che fare ha con il greenwashing; è invece un fenomeno, descritto recentemente dalla letteratura scientifica e divulgativa più recente, di distorsione della tutela degli impollinatori, consistente nello spostare l’attenzione dalla perdita di biodiversità e dalla crisi degli impollinatori selvatici verso azioni semplificate e comunicativamente efficaci a favore dell’ape mellifera allevata, presentate impropriamente come strategie di conservazione degli ecosistemi. [v]
Il rischio del beewashing non risiede tanto nella falsità del messaggio ambientale, quanto nell’errata inversione del rapporto causa-effetto: non sono le api produttive a salvaguardare gli ecosistemi, ma sono ecosistemi biodiversi e funzionalmente sani a garantire la sopravvivenza delle api e degli altri impollinatori selvatici. Il secondo rischio della sempre maggiore diffusione dell’ape mellifera in contesti naturalmente integri o caratterizzati da una elevata biodiversità degli imenotteri e degli apoidi è quello di provocare il declino delle specie selvatiche, attraverso l’ibridazione o fenomeni di competizione.
La giurisprudenza si è occupata proprio di queste ultime minacce, sia a livello unionale che nazionale, con pronunce molto significative: la prima, e più celebre, è la sentenza Bluhme (C-67/97) in cui la Corte di Giustizia europea ha affrontato la questione della tutela della popolazione autoctona delle api brune dell’isola di Læsø, per la quale la Danimarca aveva vietato l’importazione di api continentali da allevamento, provvedimento contrastato come restrittivo della libera circolazione delle merci.[vi]
Qui, con largo anticipo rispetto alla scrittura dell’art. 13 TFUE sulla tutela animale, la Corte qui riconosce che la protezione della vita e della salute degli animali può giustificare restrizioni significative all’attività apistica e al commercio, in quanto la biodiversità riveste un interesse pubblico primario tale per cui la tutela delle api indigene prevale sugli interessi economici dell’apicoltura. Certo, la tutela della popolazione insulare di api non era correlata ad una loro concezione come soggetti di diritti, ma come oggetto di una protezione rafforzata in quanto componenti essenziali di un patrimonio naturale meritevole di conservazione; però la dimensione collettiva ed identitaria, di minoranza, della popolazione è il fondamento stesso dell’obbligo dell’amministrazione di assicurarne la protezione. Come l’esistenza stessa dell’individuo ne determina la soggettività e i diritti fondamentali che sono correlati alla dignità umana, così anche l’esistenza della popolazione di api sublima in una posizione soggettiva a cui vanno assicurati precisi diritti fondamentali, in una dimensione collettiva. Recessivi, rispetto a questi diritti proprio perché fondamentali, le libertà di commercio e impresa, anche ove si tratti di impresa agricola.
Una simile problematica è stata affrontata di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana, in un caso poco conosciuto relativo all’impugnazione del diniego di autorizzazione reso sull’istanza di gestione di un apiario di fecondazione nell’area del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche che evidenziavano la drastica riduzione degli impollinatori selvatici e il rischio di interferenze con le api allevate. La pronuncia ha riconosciuto espressamente la legittimità della finalità di tutela ambientale perseguita dall’amministrazione, pur avendo nel caso concreto annullato il provvedimento per una violazione del contraddittorio. Tale vizio, pur di natura formale, non aveva però fatto emergere la presenza – nel provvedimento negativo – di un bilanciamento trasparente e motivato tra biodiversità e iniziativa economica, oppure, diremmo noi, tra misure di protezione dei diritti delle popolazioni di api e i confliggenti diritti dell’uomo.[vii]
In conclusione, il raffronto tra l’ordinanza di Satipo, la pronuncia della Corte di Giustizia e la sentenza del giudice amministrativo italiano consente di individuare tre modelli di tutela della biodiversità: la soggettivizzazione ecocentrica della natura, la protezione pubblicistica del benessere animale come limite agli interessi economici e la gestione amministrativa precauzionale fondata su bilanciamenti procedimentalizzati. L’ordinanza peruviana è forse il frutto più maturo di queste riflessioni, accomunate dalla consapevolezza che la tutela delle popolazioni di impollinatori non possa risolversi in misure simboliche o unilaterali, ma richiede un’analisi concreta degli effetti ecologici delle attività umane, inclusa l’apicoltura e una protezione integrata: ed ecco allora che la dimensione dei diritti collettivi di una popolazione di api, di una comunità naturale, innalza uno valori oggetti di bilanciamento favorendo una soluzione basata sulla coesistenza e sul rispetto delle minoranze: l’ultimo Living Planet Report del WWF snocciola numeri chiarissimi: noi umani cubiamo il 36% della biomassa, gli animali da allevamento il 60 %, e gli animali selvatici un misero 4 %.
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NOTE
[i] Le ricerche sul ruolo delle api sudamericane senza pungiglione per l’agricoltura locale e per la biodiversità degli ecosistemi naturali, nonché le particolari virtù terapeutiche del loro miele, sono davvero numerose: tra i principali studiosi C. Delgado, et al. (2020). Impact of stingless bee pollination in native Amazonian crops, with emphasis on Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh (camu‑camu). In Acta Amazônica, cfr. Douglas Main, https://www.nationalgeographic.it/alcune-api-senza-pungiglione-producono-un-miele-medicinale-miracoloso; D. Roubik, P. Rúbia de Aquino Vit, Roubik, D. W., Orellana, R., & Soto, E. (2020). Stingless bees and native ethnoecology in Amazonia: potential for sustainable honey production. In Vit, P. R., Pedro, S. R. M., & Roubik, D. W. (Eds.), Pot‑Honey: A Legacy of Stingless Bees (Springer, 2020) Breno Freitas, et al. (2014). Sustainable beekeeping in Amazonia: a win‑win strategy for biodiversity and income. Journal of Apicultural Research, 53, 311–316.
[ii] R. Pisillo Mazzeschi, Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi (Giappichelli, ed. 2023)
[iii] Si tratta del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e delle foreste indiano del 17 maggio 2013, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Policy-on-Establishment-of-Dolphinarium_85.pdf, ove si legge che essi “should be seen as ‘non-human persons’ and as such should have their own specific rights”.
[iv] Per una recentissima trattazione, M. Montes Franceschini & K. Stilt, Naturalized Rights of Animals, Animalized Rights of Nature, 44 Stan. Envtl. L. J. 1 (2025), che pone anche in luce il rapporto tra RoN e altre dimensioni ambientali e produttive, specie quanto alle distorsioni del sistema agroalimentare, che danneggiano la biodiversità.
[v] https://www.reteclima.it/dopo-il-greenwashing-ecco-il-beewashing/
[vi] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme, in www.curia.euroepa.eu
[vii] TAR Toscana n. 975 del 2025, in www.giustizia-amministrativa.it