CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 4 marzo 2025 n. 1831
La valutazione ambientale postuma non è il risultato di una valutazione discrezionale, ma un atto dovuto in tutte le ipotesi in cui non via sia stata una valutazione preventiva, o in cui quest’ultima sia stata annullata in sede giurisdizionale, a prescindere dalla risalenza dell’intervento.
Poiché le eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di VIA, pur se efficaci, restano comunque illegittime per violazione di legge, ne consegue la necessità di avviare anche il procedimento di PAUR postumo, che lungi dall’essere un mero contenitore di distinti provvedimenti, è la sede in cui l’Autorità competente per la VIA esercita un ruolo determinante e qualitativo nel processo decisionale relativo all’autorizzazione del progetto sottoposto alla valutazione ambientale.
Un campeggio, realizzato nel 2010 all’interno di un’area protetta senza alcuna valutazione di impatto ambientale, viene fatto oggetto di una serie di indagini a seguito delle quali il Comune di localizzazione dell’intervento, quasi dieci anni dopo, sospende i lavori di completamento, mentre la Provincia ordina l’espletamento della VIA postuma all’interno del PAUR postumo[i].
La società ricorre in primo grado e in appello, rimarcando in primis l’esito favorevole dei procedimenti penali, chiusi senza condanne, e in secondo luogo contestando la risalenza dei lavori, la mancata impugnazione – e annullamento – dei provvedimenti ottenuti all’epoca che si sarebbero quindi consolidati, da cui la dedotta illegittimità della riedizione del procedimento autorizzativo, nella forma del PAUR.
L’occasione si rivela particolarmente propizia per il Consiglio di Stato per dettare una serie di importanti assiomi sull’istituto della VIA postuma, che di rado raggiunge le aule dei tribunali; ciò vuoi per la non frequente verificazione della fattispecie, che spesso si apre solo a seguito di denunce o indagini, vuoi perché di solito i proponenti hanno interesse a “sanare” nel minor tempo possibile quanto nelle more iniziato o realizzato, per ridurre costi e perdite economiche.
Ecco dunque il pentalogo dei principi generali che vengono cristallizzati dalla pronuncia.
- Sotto il profilo temporale, non importa quanto remoto nel tempo sia l’intervento realizzato senza VIA: esso rimane illegittimo (art. 29 comma 1 TUA);
- Gli interventi ricadenti in aree protette sono soggetti a VIA ai sensi dell’art. 6, comma 7 lett. b) del D. lgs. 152/06 oltre che per il dimezzamento delle soglie per l’assoggettabilità a VIA introdotto dal D.M. 30 marzo 2015, che viene applicato qui anche a fattispecie preesistenti, state la sua finalità di ripristino della corretta interpretazione della disciplina europea. Lo stesso dicasi per l’applicazione della sopravvenuta normativa sulla VIA postuma introdotta dal D. lgs. 104/2017;
- Dar corso alla VIA postuma dove la stessa risulti omessa non è una facoltà discrezionale, ma un obbligo sia del proponente, ma soprattutto dell’autorità competente (ex art. 29 comma 3 T.U.A.) che prescinde dall’eventuale annullamento dei tutoli conseguiti in assenza della valutazione;
- Il principio di integrazione della VIA all’interno dei provvedimenti autorizzativi (art. 26 T.U.A.) impone che, ove vengano in gioco plurime autorizzazioni, si debba avviare il PAUR di cui all’art. 17 bis TUA in forma postuma;
- Infine, nel PAUR, che non è un mero contenitore, l’autorità competente alla VIA ha il potere di assumere la determinazione finale, risolvendo e superando conflitti e dissensi sollevati anche dalle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, in vista dell’assunzione di una determinazione finale radicata e fondata sul provvedimento di VIA, che è, per così dire, trainante.
Importante il richiamo, da parte del Consiglio di Stato, dei precedenti della Corte di Giustizia che hanno di fatto dato vita, in via pretoria, all’istituto (tra l’altro su rinvio proprio di un giudice italiano) e della Corte Costituzionale in tema di PAUR, ove viene valorizzato il fatto che non si tratti di un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto che investe «anche la «qualità» delle valutazioni effettuate in conferenza, prodromiche e funzionali alla decisione verso cui convergono. Valutare è autorizzare, quindi la VIA postuma a livello regionale dovrà sempre più spesso radicarsi in un PAUR postumo[ii].
La frequenza della VIA postuma è però destinata ad aumentare: l’art. 3, par. 2, lett. e) della Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente renderà reato la realizzazione di progetti soggetti a VIA senza l’intenzionale (nel senso di cosciente e consapevole) autorizzazione, quando si provochino o si possano provocare danni rilevanti alla qualità dell’aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, o a un ecosistema, alla fauna o alla flora.
Il sistema sanzionatorio si inasprirà inoltre ulteriormente anche per via dell’introduzione di una responsabilità della persona giuridica da reato, ai sensi del D.lgs. 231/01, che prevede anche sanzioni di importo sino al 5% del fatturato annuo, dunque ben più aspra dell’attuale sanzione amministrativa che giunge a un massimo di 100.000 euro.
Infine, quanto alla sospensione delle attività che nel caso in esame è stata disposta dall’ente locale, il Comune, è bene ricordare che l’art. 29 T.U.A. affida all’autorità competente (generalmente sovraordinata al Comune) il potere di consentire, a certe condizioni, la prosecuzione di talune attività: l’attenzione è che gli eventuali interventi assentiti siano condotti in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.
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Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.
NOTE:
[i] Per un’ampia disamina della VIA postuma, cfr. Matteo Ceruti, V.I.A. postuma “patologica” e “fisiologica”: lo stato dell’arte tra risposte ministeriali agli interpelli ambientali e giurisprudenza europea e costituzionale* in Rivista Giuridica dell’Ambiente 2024 p 591.
[ii] CGUE 20 luglio 2017, C-196/2016 e C-197-2016, su rinvio pregiudiziale del TAR Marche 17 febbraio 2016 n. 114; e ancora CGUE 28 febbraio 2018, causa C 117/2017.