Variante al P.R.G. e procedura di V.A.S.: presupposti e limiti

02 Nov 2023 | giurisprudenza, corte di giustizia, altro

di Federico Vanetti e Davide Guadagnino

C.G.A.R.S. – Palermo, Adunanza delle Sezioni riunite, 18 luglio 2023, parere n. 395 – Pres. Carlotti, Est. Martines – Comune di Tremestieri Etneo (avv.to Elio Guarnaccia) c. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica e Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali dell’A.R.T.A.

Al fine di scongiurare un inutile aggravamento del procedimento, le modifiche di piani e programmi già sottoposti a V.A.S.  necessitano di una nuova valutazione soltanto nei casi in cui le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all’ambiente e non siano state preventivamente considerate nell’ambito della precedente V.A.S. In questo caso, l’amministrazione procedente deve esplicitare, con una motivazione rafforzata, le ragioni che giustificano il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S., evidenziando i significativi effetti ambientali ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura svolta per il piano originario.

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La decisione in commento è di particolare rilievo, in quanto contribuisce ad individuare i presupposti per la ripetizione e/o l’integrazione della V.A.S. e della verifica di assoggettabilità a V.A.S. in caso di modifiche urbanistiche (ad esempio, di variante a un P.R.G.).

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che l’assoggettamento a V.A.S. della modifica di un piano o di un programma urbanistico già approvato non rappresenti un onere procedimentale automatico ed obbligatorio.

Tale adempimento, in linea con quanto disposto ai sensi dell’art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006, si rivela necessario soltanto laddove le modifiche proposte comportino impatti significativi sull’ambiente, ulteriori rispetto a quelli già analizzati nella procedura di V.A.S. effettuata per il piano originario[i].

Ciò anche in considerazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento in assenza di straordinarie esigenze istruttorie.

In ogni caso, tali esigenze configurano un obbligo motivazionale rafforzato in capo all’Amministrazione procedente, la quale deve puntualmente indicare le ragioni che giustificano la ripetizione o l’integrazione di una procedura di verifica ambientale già conclusasi positivamente, a pena di illegittimità del provvedimento.

La decisione in commento è confermativa di un consolidato orientamento giurisprudenziale[ii], il quale mira a salvaguardare le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento amministrativo nell’ipotesi di assenza di tali motivate esigenze istruttorie[iii].

A parere di chi scrive, l’orientamento sposato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana risulta corretto, in quanto consente di operare un bilanciamento tra il principio di precauzione in materia ambientale ed il diritto al giusto procedimento amministrativo.  Come sancito dalla normativa vigente, il presupposto che giustifica lo svolgimento di una procedura di V.A.S. si individua unicamente negli “impatti significativi sull’ambiente” potenzialmente conseguenti all’approvazione di un piano o di un programma, ovvero della relativa modifica[iv].

Conseguentemente, l’obbligo di ripetere un procedimento di valutazione ambientale già conclusosi positivamente può risultare astrattamente giustificabile soltanto in presenza di modifiche suscettibili di creare nuovi impatti negativi, ulteriori rispetto a quelli già analizzati.

La discrezionalità di cui gode normalmente la Pubblica Amministrazione in materia ambientale, quindi, trova un limite normativo volto ad escludere duplicazioni procedurali ingiustificate[v].

In tale contesto, potrebbe trovare applicazione, anche in via analogica e in un’ottica di semplificazione procedimentale, l’istituto delle cd. liste di controllo previsto dall’art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006. Secondo tale norma, in caso di modifiche a progetti già sottoposti a V.I.A. o verifica di assoggettabilità a V.I.A., le quali non comportino impatti ambientali, il proponente ha diritto a richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare, da rilasciarsi entro i successivi 30 giorni.

Normalmente, tale valutazione consente di confermare l’eventuale assenza di nuovi impatti significativi negativi, fornendo al contempo all’operatore le necessarie indicazioni operative sulla procedura da seguire (inclusa l’eventuale esclusione di una nuova V.I.A. o verifica di V.I.A. in caso di modifiche non rilevanti dal punto di vista ambientale).

In conclusione, quindi, l’utilizzo delle liste di controllo potrebbe rappresentare uno strumento procedimentale snello e volto a dare maggiore certezza ai rapporti con il privato.

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Vanetti-Guadagnino Parere CGARS n. 395 del 18 luglio 2023 – RGA

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato.

N. 00195_2022 AFFARE

NOTE:

[i] L’art. 12, comma sesto, del d.lgs. 152/2006, stabilisce infatti che “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

[ii] Ex plurimis: TAR Lombardia, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 896; TAR Lombardia, Sez. III, 18 luglio 2019, n. 1661; TAR Sicilia, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 1422.

[iii] Ex multis: Tar Friuli Venezia-Giulia, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 169; Tar Lombardia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170; Tar Lombardia; Sez. II, 2 settembre 2011, n. 2134; Tar Lombardia, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 730.

[iv] L’art. 6, comma primo, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce infatti che “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente (…)”.

[v] Si vedano in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168; TAR Lombardia, Sez. II, 23 luglio 2021, n. 1816.

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