Terre e rocce da scavo: il (troppo) labile confine tra rifiuto e sottoprodotto

21 Mar 2021 | penale, giurisprudenza

di Salvatore Rocco

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 26 gennaio 2021 (dep. 8 febbraio 2021), n. 4781 – Pres. Liberati, Est. Reynaud – ric. Lunari 

La previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 − secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria. Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f».

1.      La vicenda oggetto del giudizio

Il caso trae origine dal sequestro preventivo, realizzato d’urgenza dalla Polizia Giudiziaria, di due autocarri di una ditta intenta a realizzare lavori edili presso la diga di Montedoglio. In particolare, tali automezzi erano adoperati per il trasporto – ad altra azienda – del materiale di risulta dall’attività di scavo, materiale (terre e rocce da scavo) qualificato e gestito dalla ditta proprietaria come sottoprodotto, sicché il relativo trasporto era eseguito con dichiarazione di utilizzo ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 120/2017.

Ebbene, la Polizia Giudiziaria qualificava invece il materiale trasportato come rifiuto speciale non pericoloso, contestando di conseguenza alla ditta proprietaria la contravvenzione dell’art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (di seguito, “Testo Unico dell’Ambiente” o “T.U.A.”), posto che i veicoli utilizzati non erano contemplati nei provvedimenti autorizzativi di iscrizione della società all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del T.U.A. Sul punto, la Polizia Giudiziaria evidenziava una serie di falsità ideologiche contenute nella dichiarazione di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 120/2017 e, comunque, l’utilizzo del materiale di risulta in modo difforme da quanto ivi dichiarato.

Il GIP presso il Tribunale di Arezzo convalidava con ordinanza il provvedimento d’urgenza della Polizia Giudiziaria e disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei due automezzi (ai sensi dell’art. 259, comma 2, T.U.A.), ritenendo sussistente il fumus della predetta contravvenzione. Avverso il decreto di sequestro preventivo veniva, quindi, presentata istanza di riesame, respinta dal Tribunale di Arezzo la cui ordinanza, infine, era oggetto di ricorso per cassazione.

In quella sede, il ricorrente denunciava anzitutto violazione di legge in relazione all’art. 256, comma 4, T.U.A., in quanto il Tribunale del Riesame aveva erroneamente ritenuto che gli automezzi sottoposti a sequestro trasportassero rifiuti e non, invece, sottoprodotti. A tal fine, il ricorrente evidenziava:

  1. anzitutto, che non vi era stata alcuna violazione delle condizioni previste dall’art. 184-bisU.A. o dal D.M. n. 264/2016 in materia di sottoprodotti;
  2. inoltre, che le formalità amministrative, imposte dalla disciplina speciale sulle terre e rocce da scavo − dettata da ultimo dal d.P.R. n. 120/2017[i] − affinché le stesse possano ritenersi sottoprodotto (e non rifiuto) e nel caso di specie asseritamente disattese dal ricorrente medesimo, sarebbero eccessive ed ultronee rispetto ai criteri contemplati dall’art. 8 D. L. n. 133/2014[ii], sulla base dei quali sarebbe poi stato adottato il predetto d.P.R. Difatti, nel richiedere (tra l’altro) una dichiarazione sull’utilizzo dei materiali − la cui mancanza era stata valorizzata dal giudice cautelare − il citato regolamento avrebbe imposto delle condizioni ulteriori e inedite, non contemplate dalla normativa sino ad allora in vigore (segnatamente, il D.M. 264/2016), incorrendo così in un eccesso di delega rispetto alle facoltà di mero coordinamento normativo attribuite dalla citata Legge-delega n. 164/2014;
  3. infine, che in modo illegittimo si sarebbe consentito ad una norma regolamentare di integrare il precetto penale di cui all’art. 256, comma 4, T.U.A., laddove l’asserita violazione di previsioni meramente “burocratiche” contemplate dal predetto d.P.R. del 2017 non sarebbe idonea a determinare la ri-qualificazione delle terre e rocce da scavo in rifiuto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del principio di offensività.

Con altro motivo, il ricorrente denunciava omessa motivazione in relazione alle allegazioni difensive con le quali avrebbe dimostrato: (i) in primis, la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali stabiliti dalla normativa per considerare il materiale trasportato come sottoprodotto, o quantomeno come “sedimenti” esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185, comma 3, T.U.A.; (ii) inoltre, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato a fronte del carattere scusabile delle mere irregolarità presenti nella citata dichiarazione di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 120/2017, e dunque la sussistenza della buona fede con esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 47 c.p.

2.      Le conclusioni della Corte di Cassazione

A fronte del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, la Corte di Cassazione affrontava una duplice questione, rigettando l’impugnazione per infondatezza dei motivi proposti.

Anzitutto, la Suprema Corte richiamava il principio per cui la corretta qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto − dalla quale deriverebbe l’omessa applicazione della disciplina, anche penale, sui rifiuti − richieda la prova positiva del rispetto delle condizioni previste a tal fine dalla normativa[iii]. In origine, la materia era disciplinata dall’art. 186 del T.U.A.; e proprio al comma 5 era stabilito che «le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti», sicché per espressa volontà legislativa «la eccezionale possibilità di non considerare (e di non gestire) come rifiuti tali materiali è sottoposta a stringenti requisiti», la cui sussistenza, secondo il consolidato insegnamento della Corte, deve essere provata dall’interessato. Con l’abrogazione dell’art. 186 T.U.A. e l’introduzione dell’art. 184-bis T.U.A. in materia di sottoprodotti, la disciplina sulle terre e rocce da scavo è oggi contemplata dal d.P.R. n. 120/2017; in particolare, all’art. 4 si definiscono «i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti», in linea di sostanziale continuità con la normativa previgente.

Ad avviso della Corte, inoltre, il citato d.P.R. del 2017 non avrebbe affatto introdotto, ex novo e in assenza di una precisa legittimazione normativa, requisiti più stringenti per il riconoscimento della qualità di sottoprodotto alle terre e rocce da scavo, in quanto le medesime condizioni erano già previste nella previgente disciplina (precisamente, dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 161/2012); al contrario, la Corte evidenzia che il d.P.R. del 2017 si sarebbe limitato «a precisare – in modo certamente funzionale ai criteri di determinatezza richiesti in sede penale – in quali casi le terre e rocce da scavo, materiale oggettivamente qualificabile come rifiuto nei casi in cui, come pacificamente avvenuto nella specie, il detentore abbia l’obbligo di disfarsene, possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto».

Di conseguenza, non vi sarebbe alcun profilo di illegittimità costituzionale, né per eccesso di delega del d.P.R. n. 120 rispetto ai criteri direttivi della fonte normativa delegante (la già citata Legge n. 164/2014), né per violazione del principio di legalità in materia penale; sotto quest’ultimo profilo, infatti, precisa la Suprema Corte che la disciplina dettata dal d.P.R. del 2017 non svolgerebbe una funzione incriminatrice, poiché non provvede a «determinare nuove condotte suscettibili d’integrare gli estremi di reato», bensì precisa «a quali condizioni la gestione delle terre e rocce da scavo eccezionalmente consenta di sottrarre tali materiali alla disciplina, anche penale, prevista dalla legge in materia di rifiuti». Pertanto, il d.P.R. del 2017 avrebbe la funzione di integrare non la previsione incriminatrice − nel caso di specie, l’art. 256 T.U.A. − ma «la disciplina dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis» del T.U.A. Oltretutto, il d.P.R. in questione avrebbe «semmai semplificato gli adempimenti» normativi, consentendo di assolvere agli oneri dettati dal piano di utilizzo mediante una “semplice” dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmissibile anche in via telematica al Comune e all’ARPA competente.

Infine, la Suprema Corte riteneva infondato l’ulteriore motivo di ricorso sulla omessa motivazione, rilevando come:

  • anzitutto, non vi fosse alcun elemento per ritenere che, nel caso di specie, il materiale trasportato potesse essere classificato come “sedimenti” ai sensi dell’art. 185, comma 3, T.U.A., con relativa esclusione della disciplina dei rifiuti; al contrario, vi era la prova positiva della insussistenza di un elemento fondamentale a tale scopo, e cioè lo spostamento limitato da una parte all’altra di un bacino idrico (o delle pertinenze idrauliche)”, «situazione, questa, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, posto che le terre e rocce da scavo provenienti dai lavori effettuati presso la Diga di Montedoglio – quand’anche, ed è tutt’altro che certo, potessero essere qualificabili come “sedimenti” – non furono spostati all’interno del bacino (della diga stessa o del fiume Tevere), ma furono trasportati presso una società di produzione di calcestruzzi per essere impiegati in quel ciclo produttivo»;
  • inoltre, dovesse escludersi in radice la possibilità di riconoscere la buona fede del ricorrente, anche in virtù delle numerose falsità ideologiche contestate e contenute nell’autodichiarazione; peraltro, trattandosi di un sub-procedimento cautelare reale, la Corte ha ricordato che ai giudici di merito spettasse compiere una «valutazione sommaria» in relazione «al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata»; per l’effetto, i medesimi giudici avrebbero potuto escludere l’elemento soggettivo del reato soltanto qualora la buona fede del ricorrente fosse stata ravvisabile ictu oculi[iv], circostanza insussistente nel caso concreto a fronte – per di più – di una dichiarazione viziata da plurime falsità ideologiche.

3.      Brevi considerazioni

La pronuncia della Suprema Corte offre lo spunto per alcune e brevi riflessioni anzitutto sulla delicata disciplina dei rifiuti, con particolare riguardo alla individuazione del confine rispetto ai sottoprodotti, nonché sulla fattispecie incriminatrice contestata nel caso concreto.

La questione dell’esatta distinzione tra rifiuto e sottoprodotto è di estrema importanza, attese le significative conseguenze anche sul piano penale, con applicazione di numerose fattispecie di reato (tra le quali, l’art. 256 T.U.A., rilevante nel caso di specie). La circostanza per cui i rifiuti siano oggetto di considerazione in sede penale trova la propria ratio astratta nella potenziale lesività che gli stessi rappresentano per le matrici ambientali (e quindi, indirettamente, per la salute umana)[v]; lesività che, appunto, deve evidentemente escludersi laddove si tratti di sottoprodotto. Ebbene, non vi è dubbio che l’intero impianto normativo del T.U.A. (o “Codice dell’Ambiente”), compresa la disciplina sui rifiuti, sia improntato ai principi euro-unitari di precauzione e di prevenzione[vi], in virtù dei quali si anticipa la soglia della tutela di beni giuridici quali l’ambiente e la salute umana ad uno stadio enormemente arretrato rispetto alla possibilità di una lesione concreta[vii]; è tuttavia discutibile che tali principi possano trovare applicazione, diretta o indiretta, anche in materia penale, ambito che dovrebbe essere invece regolato dal principio di (necessaria) offensività.

Ciò detto, è proprio in virtù del principio di precauzione e di prevenzione che:

  • da un lato, la normativa esige severe condizioni affinché una sostanza o un oggetto possa essere considerato sottoprodotto, e dunque sottratto alla disciplina sui rifiuti;
  • dall’altro, la giurisprudenza di legittimità impone al privato l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto dei predetti requisiti, in quanto la relativa disciplina (specie in materia di terre e rocce da scavo) avrebbe una chiara «natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria»[viii], avallando quell’interpretazione estensiva del concetto di rifiuto nota come «tesi del “tutto rifiuto”»[ix].

In realtà, ad un attento esame tale approccio ermeneutico risulterebbe forse vetusto, atteso il favor normativo − tanto euro-unitario quanto nazionale − alla progressiva riduzione dell’ambito applicativo della disciplina dei rifiuti, reso evidente (tra l’altro) dalla cristallizzazione del principio della prevenzione della produzione di rifiuti all’interno dell’art. 180 del Codice, nonché dalla progressiva estensione della legislazione europea dell’ambito dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie[x]. Del resto, la predetta impostazione giurisprudenziale sul rapporto tra rifiuto e sottoprodotto come di regola ed eccezione non solo non è conforme all’attuale disciplina normativa[xi], ma non è in linea neppure con i principi fondamentali del diritto penale: a ben vedere, infatti, anche nei casi dubbi sulla effettiva natura di sottoprodotto tale orientamento impone di considerare l’oggetto come rifiuto, e quindi presumibilmente pericoloso per le matrici ambientali, ancorché non vi sia la prova positiva di tale qualità (e dunque della pericolosità, per giunta solo astratta). Di conseguenza, in ossequio ai principi di precauzione e prevenzione si finisce col sanzionare penalmente condotte della cui lesività – finanche soltanto potenziale – non vi sia alcuna evidenza. Viceversa, sarebbe senz’altro più rispettoso del principio, tra tutti, di necessaria offensività considerare rifiuto unicamente il materiale di cui vi sia la prova positiva (evidentemente a carico della Pubblica Accusa) che non sia sottoprodotto.

Inoltre, si espone a riserve − sempre nell’ottica del diritto penale − anche la possibilità che la qualifica di sottoprodotto venga meno non per difetto di caratteristiche intrinseche del materiale, bensì per mancanza o incongruità di elementi formali e “burocratici”, quali la auto-dichiarazione dell’art. 21 d.P.R. n. 120/2017, come sembrerebbe essere accaduto nel caso concreto. Emblematica, sotto questo profilo, è la statuizione dell’art. 7, comma 3, del medesimo d.P.R., in cui si precisa che «l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo», entro il termine indicato dal medesimo testo normativo, «comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto»; la conseguenza, evidentemente, è la ri-espansione della disciplina sui rifiuti, a fronte della quale non è possibile escludere ripercussioni anche sul versante penale rispetto alle condotte commesse prima della cessazione della qualifica di sottoprodotto.

A questo punto, sia consentita qualche osservazione anche sulla fattispecie incriminatrice dell’art. 256, comma 4, T.U.A.[xii], diffusamente criticata degli interpreti in virtù del «rinvio vago e potenzialmente omnicomprensivo alla vastissima disciplina amministrativa di settore e alle più svariate prescrizioni contenute nel titolo abilitativo» che pone «evidenti problemi, sul versante penalistico, in ordine al rispetto del principio di legalità» e del principio di necessaria offensività[xiii].

Con riferimento al principio di legalità, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha precisato che la «previsione incriminatrice» in parola, ancorché contempli pacificamente una norma penale in bianco[xiv], non sarebbe tuttavia integrata dalla disciplina amministrativa del d.P.R. n. 120 del 2017 (segnatamente, dalle condizioni stabilite dall’art. 4), la quale si limiterebbe a definire ulteriormente, «con particolare riguardo alle terre e rocce da scavo, la disciplina dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis d.lgs. 152/2006». Del resto, il Regolamento in questione − circoscrivendo in via eccezionale l’ambito applicativo della disciplina, anche penale, sui rifiuti in relazione alle terre e rocce da scavo − non offrirebbe alcun contributo alla descrizione della fattispecie in chiave di positiva incriminazione, in quanto non determinerebbe «nuove condotte suscettibile d’integrare gli estremi di reato».

Ad avviso di chi scrive, la posizione della Suprema Corte rischia di apparire eccessivamente tranchant: la disciplina del Regolamento del 2017, infatti, contribuisce a delineare le condizioni, anche formali, in presenza delle quali quel particolare materiale rappresentato dalle terre e rocce da scavo debba essere considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis T.U.A. e non rifiuto, con tutte le significative conseguenze anche sul piano penale poc’anzi richiamate, posto che i rifiuti sono l’oggetto dei reati del Capo I del Titolo VI del T.U.A. Ebbene, siccome nel novero delle norme integratrici della legge penale «debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell’area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola», nonché quelle comunque incidenti «nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso»[xv], è quantomeno discutibile che il d.P.R. citato non concorra, assieme all’art. 184-bis T.U.A, alla definizione in negativo di “rifiuto” oggetto delle citate fattispecie penali incriminatrici. D’altronde, è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione per cui la «natura di rifiuto» verrebbe «acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo della produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis … )»[xvi].

E’ altresì noto come la fattispecie in parola strida con il principio di offensività, attesa la natura formale, di mera condotta e di pericolo (ultra-astratto) del reato in esame[xvii]: le condotte incriminate sono del tutto scollegate, o comunque estremamente lontane, dal «bene finale» costituito dall’ambiente, ponendosi invece a presidio del bene meramente “strumentale” «del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione»[xviii]. Si tratterebbe di un chiaro «esempio della cosiddetta amministrativazione del diritto penale, cioè dell’apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza»[xix]; un’impostazione che stona anche con l’autonomia dell’intervento penale, che dovrebbe oltretutto fungere da extrema ratio. Nondimeno, di recente si è affermato − non senza profili di contraddittorietà − che rispetto al reato in esame «non può parlarsi di infrazioni aventi natura esclusivamente formale, poiché sicuramente l’inosservanza delle prescrizioni e la mancanza di autorizzazione, quantunque in astratto concedibile, e dunque la carenza del prescritto controllo amministrativo preventivo sullo svolgimento dell’attività determinano situazioni intrinseche di rischio, essendo suscettibili di mettere in pericolo la salubrità ambientale»[xx]; eppure, non v’è chi non veda come la potenziale minaccia di lesione rappresenti nient’altro che il pericolo di pericolo, la cui incriminazione dovrebbe, a rigore, essere inammissibile in un ordinamento improntato alla necessaria offensività.

Per ricomporre la frattura, autorevole dottrina suggerirebbe di «escludere rilevanza penale a condotte neppure astrattamente idonee ad offendere l’interesse ambientale», non includendo nell’ambito operativo della fattispecie incriminatrice anche le mere irregolarità formali magari già sanzionate sul piano amministrativo, sempreché «per la loro frequenza o ampiezza non incidano sul rispetto sostanziale dei requisiti dell’autorizzazione»[xxi]. Resta dunque da chiedersi se l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nei provvedimenti autorizzativi integri l’offensività minima richiesta dai principi fondamentali del diritto penale; in tal senso deporrebbero le plurime falsità ideologiche contenute nella dichiarazione ex art. 21 d.P.R. n. 120/2017 del ricorrente, di cui la Suprema Corte ha fugacemente dato atto nella sentenza in commento. Trattandosi di una vicenda cautelare reale, sembrerebbe che i giudici di merito non si siano spinti al di là di una valutazione succinta del fumus del reato, ma nell’ambito del procedimento sarebbe importante verificare se, ad esempio, gli stessi automezzi fossero comunque tecnicamente idonei al trasporto (anche) di rifiuti pur contemplato dal titolo autorizzativo in possesso della società; in tal caso, sarebbe davvero arduo intravedere un’offensività della condotta, anche rispetto al bene − strumentale rispetto al bene finale dell’ambiente − del controllo amministrativo.

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RGA Online – Salvatore Rocco (def.)

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Cass. III 4781_2021

Note:

[i] Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

[ii] Conv. con modiff. dalla Legge n. 164/2014.

[iii] Così, tra le tante, Corte Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n. 32797.

[iv] Sul punto, si veda tra le tante Corte Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2019, n. 1997: «in materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta “buona fede” ove la mancata coscienza dell’illiceità derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della liceità, come ad esempio un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all’agente in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa».

[v] Cfr. art. 177, comma 1 e comma 4, T.U.A.: «1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (…) prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana (…). 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (…)».

[vi] Cfr. art. 191 T.F.U.E.: «la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». Si veda anche l’art. 177, comma 1, T.U.A.: «La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (…) prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione».

[vii] Si confronti, al riguardo, l’art. 184-bis, comma 2, T.U.A., in cui si afferma che la determinazione di criteri ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 184-bis medesimo, qualitativi e quantitativi, per il riconoscimento della natura di sottoprodotto deve in ogni caso garantire «un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana». In dottrina, si confronti, per tutti, F. Stella, Giustizia e Modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003.

[viii] Così, Corte Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2015, n. 16078.

[ix] Così, P. Giampietro, Rifiuti. I trattamenti del sottoprodotto e la “normale pratica industriale”, (in) www.lexambiente.it, 15 maggio 2013.

[x] In questi termini, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, p. 114.

[xi] Si veda, in dottrina, P. Giampietro, Rifiuti. I trattamenti del sottoprodotto e la “normale pratica industriale”, (in) www.lexambiente.it, 15 maggio 2013, il quale articola il rapporto tra rifiuto e sottoprodotto come di alternatività e, addirittura, di prevalenza del secondo sul primo: «in definitiva, a mio avviso, le due nozioni sono alternative e contrapposte, non “complementari”. Il fatto che la disciplina sul sottoprodotto sia stata collocata all’interno di quella dei rifiuti, invece che nel settore del commercio o della produzione dei beni (…), non significa che assuma la natura di noma complementare con connotati, pertanto, di eccezionalità e di deroga rispetto a quella principale sulla gestione dei rifiuti».

[xii] Sulla natura di circostanza attenuante si pone la dottrina maggioritaria; in termini di fattispecie autonoma, si veda, per tutte, Corte Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2011, n. 42394.

[xiii] Si veda, per tutti, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, pp. 173 e 174; cfr. altresì F. Barresi, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (in) Aa.Vv., Il nuovo diritto penale dell’ambiente, (diretto da) L. Cornacchia – N. Pisani, Bologna, 2018, pp. 553 e ss.

[xiv] Così, tra le tante, Corte Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 18891.

[xv] Così, Corte Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 2005, n. 8045.

[xvi] Così, tra le tante, Corte Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2019, n. 46586.

[xvii] Cfr., per tutte, Corte Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2015, n. 10732: «la natura nomofilattica del reato in questione, in effetti, è ben consolidata nel qualificarlo come reato di mera condotta, e dunque reato formale di pericolo».

[xviii] Così, Corte Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2011, n. 6256; più di recente, si veda Corte Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2015, n. 10732: «La lesione, quindi, vale a dire la realizzazione dell’offensività della fattispecie criminosa è integrata, a ben guardare, dalla condotta stessa, che ontologicamente è di per sé idonea a pregiudicare il bene giuridico protetto; il centro ermeneutico è, invero, l’identificazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, che, nel caso in esame, come già sostanzialmente riconosciuto nella giurisprudenza richiamata anche dal Tribunale, è la funzione di controllo della pubblica amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi».

[xix] Così, tra le tante, Corte Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 18891.

[xx] Così, Corte Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 4973.

[xxi] Così, C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, p. 175.

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