CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 4 novembre 2025 (ud. 2 ottobre 2025), n. 35925
Il reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura permanente e la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto.
1. La decisione della Suprema Corte
Ritornare, sia pur brevemente, su di un tema già oggetto di trattazione offre l’occasione per soffermarsi ad osservare l’evoluzione, negli ultimi anni, dell’orientamento giurisprudenziale in ordine ad un elemento essenziale di una delle fattispecie in materia di reati ambientali spesso oggetto di contestazione, ovvero l’inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti.
La prospettiva con cui si era concluso l’ultimo contributo pubblicato sul tema in questa Rivista, al quale sia consentito di rimandare[i], verteva sulla possibilità di discostarsi o meno dall’orientamento prevalente volto a qualificare l’ipotesi di cui all’art. 255, comma 3, T.U.A. come reato permanente, con ovvie ricadute in tema di prescrizione dello stesso.
La questione, quindi, è stata nuovamente sottoposta, a distanza di tempo, al vaglio della Suprema Corte, avendo eccepito il ricorrente, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del reato in esame che si sarebbe, quindi, consumato, secondo la difesa, alla scadenza del termine per l’adempimento.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto corretto quanto rilevato dal Procuratore Generale, secondo cui “il reato di mancata ottemperanza all’ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino all’ottemperanza all’ordine ricevuto”.
La Corte di Cassazione, dunque, sulla base di tale ragionamento, ha ritenuto non fondato il motivo della difesa in ordine all’intervenuta prescrizione del reato, respingendo il ricorso.
2. Un confronto con un recente arresto di legittimità sulla distinzione tra reato istantaneo e permanente
Si tratta di una pronuncia che, quindi, si pone sostanzialmente in scia con quello che è l’orientamento di gran lunga maggioritario, secondo il quale la contravvenzione ex art. 255, comma 3 T.U.A avrebbe natura di reato permanente, la cui consumazione si potrebbe protrarre fintanto che non si ottempera all’ordinanza Sindacale.
In particolare, il precedente arresto oggetto di analisi su questa Rivista sottolineava come “il termine indicato nell’ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l’obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine”[ii].
Tuttavia, giova rilevare come, a cavallo tra le due pronunce, un’altra Sezione della Corte di Cassazione (partendo dall’esame di un reato non compreso tra le fattispecie incriminatrici ambientali) sia tornata a pronunciarsi di recente sulla natura del reato permanente e sulla distinzione tra quest’ultimo e la forma istantanea, richiamando (e facendo proprio) l’orientamento già in precedenza espresso dalle Sezioni Unite[iii], offrendo, così, la possibilità di sviluppare alcune riflessioni anche in ordine alla fattispecie in esame.
Segnatamente, proprio le Sezioni Unite, tempio addietro, avevano correttamente rilevato come “la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.” (Così, Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 11021).
Dunque, anche secondo quanto ribadito recentemente della Suprema Corte, il reato è istantaneo nel momento in cui, guardando al caso concreto, il fatto tipico “integra ed esaurisce l’offesa perché è impossibile che la lesione persista nel tempo”; caso diverso, invece, dall’ipotesi del soggetto agente che ha il potere non solo di instaurare la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando la riespansione del bene compromesso[iv].
3. Una diversa soluzione percorribile
Viene da chiedersi dunque, soprattutto alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite e dalla pronuncia in ultimo richiamata, se sia sempre e comunque possibile che l’inottemperanza alle disposizioni dell’ordinanza Sindacale di cui all’art. 192, comma 3 T.U.A.[v] dia luogo ad un reato permanente o se, diversamente, residui un margine interpretativo per sussumere talvolta il caso di specie sotto la categoria delle ipotesi istantanee, ponendo dunque una maggiore attenzione al caso concreto e a quella che è effettivamente la natura del termine.
Fermo restando poi che il quesito viene reso ancora più complesso se si considera altresì che tra i due antipodi (reato istantaneo – reato permanente) si inserisce una progressione di figure, di natura giurisprudenziale più che normativa, che mutuano elementi da entrambi gli estremi.
Ed infatti nel corso del tempo la “tradizionale” figura del reato permanente è stata declinata dagli interpreti in almeno due ulteriori modi diversi (da qui, l’aggettivo “mutevole”) fino a giungere all’ulteriore sotto-distinzione tra reati “eventualmente permanenti” e reati “ad effetti permanenti”.
Sotto la prima categoria rientrano quelle ipotesi suscettibili di essere perfezionate istantaneamente già con il compimento del primo atto criminoso, ma la cui consumazione può – appunto, eventualmente – proseguire tramite una reiterazione della condotta da parte del soggetto agente[vi].
In modo in parte differente, la giurisprudenza ha spesso fatto ricorso anche alla figura del reato istantaneo con effetti permanenti, riferendosi invece a quella tipologia di fattispecie in cui i soli effetti del fatto criminoso, già consumatosi istantaneamente, sono destinati a protrarsi nel tempo[vii].
Ebbene, proprio l’esistenza di tali categorie proteiformi e gli insegnamenti della Suprema Corte richiamati nel precedente paragrafo dovrebbero indurre l’interprete a concentrarsi maggiormente sul contenuto del provvedimento che, a parere dello scrivente, è il criterio risolutivo per l’attribuzione della qualifica di reato permanente o istantaneo alla fattispecie di cui all’art. 255, comma 3 T.U.A.
In tal modo, infatti, aveva concluso la Suprema Corte negli unici due precedenti che si rinvengono in tal senso, ma che offrono una soluzione interpretativa che davvero guarderebbe, come auspicato dalle Sezioni Unite, alla “qualità della condotta così come si presenta nella realtà”[viii].
Segnatamente, secondo il diverso indirizzo occorrerebbe porre una distinzione in relazione al tipo di termine imposto per l’adempimento: ove questo, in particolare, abbia natura perentoria, il reato si perfezionerebbe già alla sua scadenza.
Questo in quanto non si avrebbe più alcuna protrazione nel tempo della situazione antigiuridica realizzata, essendo l’illecito già perfezionato e completo in tutti i suoi elementi al momento della scadenza del termine perentorio.
Al contrario, ove il termine non sia di questo tipo, varrebbe il principio enunciato anche dalla sentenza in esame, per il quale – potendo sempre l’agente porre fine alla situazione antigiuridica sanzionata dalla norma incriminatrice, anche dopo la scadenza – il reato avrebbe natura permanente e la consumazione cesserebbe soltanto a seguito dell’esecuzione dell’ordine da parte dell’agente[ix].
4. Un parallelismo con l’art. 650 c.p.
Vi è poi un ulteriore argomento che militerebbe a favore di questa diversa lettura della fattispecie di cui all’art. 255, comma 3 T.U.A. ed è possibile desumerlo tramite un parallelismo con un’ipotesi posta nel codice penale che è, in sostanza, assimilabile a quella in esame, ovvero l’art. 650 c.p.[x]
In particolare, anche in questa figura di reato ciò che viene sanzionato è l’inottemperanza di un ordine legalmente dato dall’Autorità (per ragione di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene), il che, astrattamente, consente di sovrapporre la struttura dell’art. 650 c.p. al 255, comma 3 T.U.A. trattandosi di due ipotesi che, in sostanza, sanzionano l’inottemperanza ad un comando.
Ebbene, in relazione a tale fattispecie la Suprema Corte aveva osservato, correttamente, che “occorre distinguere le ipotesi nelle quali l’Autorità medesima ha fissato un termine perentorio all’adempimento dell’ordine, da quelle nelle quali non ne ha fissato, né direttamente, né indirettamente, alcuno, ovvero il termine, quantunque fissato, non è perentorio”.
Solo“nel primo caso l’agente deve ottemperare all’ordine entro il termine perentorio, scaduto il quale la situazione antigiuridica prevista dalla norma incriminatrice si è irrimediabilmente verificata, sicché l’eventuale adempimento successivo non ha alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato, che ha natura istantanea e la cui prescrizione comincia a decorrere dal termine fissato” (Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 1997, n. 8607; nel medesimo senso, anche Cass. pen., Sez. I, 11 dicembre 1992, n. 5134).
Dunque, come correttamente notato in dottrina, sull’art. 650 c.p. si è avuto un panorama variegato di pronunce volte a valorizzare concretamente la natura del termine apposto nel provvedimento, con conseguente diversa qualificazione della fattispecie.
Quest’ultima, dunque, può risultare “permanente ogni qual volta l’inottemperanza all’ordine realizzi una situazione antigiuridica che si protragga nel tempo e che sia suscettibile di cessare con l’esecuzione di quanto prescritto; […] istantanea, invece, quando l’ordine non possa più essere utilmente eseguito dopo la scadenza del termine fissato dall’autorità, ovvero quando, pur permanendo la materiale possibilità dell’adempimento, sia cessato l’interesse al rispetto dell’ordine; o, ancora, quando il termine fissato dall’autorità debba intendersi come perentorio, nel qual caso l’eventuale adempimento successivo non assume rilevanza alcuna al fine di escludere la sussistenza del reato”[xi].
5. Conclusioni
In conclusione, la breve disamina degli orientamenti sopra illustrati (anche relativi alle caratteristiche della permanenza e alla natura dell’art. 650 c.p.) danno contezza di come, in realtà, la natura del termine non può certo considerarsi un elemento di secondo ordine ai fini dell’art. 255, comma 3 T.U.A., con tutte le conseguenze che ne potranno derivare anche in relazione al momento consumativo.
Ciò soprattutto se si considera che, come già rilevato, tra il reato istantaneo e quello permanente si inquadrano diverse figure ibride che dovrebbero sollecitare l’interprete ad una maggiore attenzione alle sfumature del caso di specie.
Quel che è mancato, dunque, nella pronuncia in esame è proprio un passaggio logico- motivazionale in ordine alla natura del termine, in favore di un’interpretazione che, ormai, in maniera spesso tralatizia, ritiene il reato in esame permanente, a prescindere da qualunque esame del caso concreto.
Tuttavia, per quanto anche la pronuncia in commento si ponga in scia con l’orientamento maggioritario, si ritiene che dalla giurisprudenza di legittimità si possano trarre diversi e importanti spunti interpretativi suscettibili di essere presi in considerazione per mutare (finalmente) l’esegesi dell’art. 255, comma 3 T.U.A., in favore di un’interpretazione davvero ispirata dal principio di offensività della norma.
Quest’ultimo costituisce, infatti, anche un criterio “interpretativo-applicativo affidato al giudice il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva”[xii].
Con la conseguenza che, guardando al caso in esame, una maggiore attenzione alla natura del termine oggetto del provvedimento potrà evitare il rischio di ritenere lesivi comportamenti in concreto inoffensivi per il bene giuridico protetto dalla norma[xiii].
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NOTE:
[i][i] Sia consentito richiamare V. Morgioni, Sul momento consumativo della contravvenzione di inottemperanza all’ordine di rimozione, in questa Rivista, giugno 2023.
[ii] Così, Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2023, n. 15238.
[iii] Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 11021.
[iv] Così, Cass. pen., Sez. V, 5 ottobre 2023, n. 1787.
[v] Per agio di comprensione, si ricorda che l’ipotesi di cui all’art. 255, comma 3 T.U.A. sanziona “chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3”, avente per oggetto la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi (art. 192, comma 3 T.U.A.).
[vi] Un chiaro esempio rinvenibile anche tra le più recenti pronunce di legittimità è costituito dal delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in merito al quale la Suprema Corte ha chiarito la natura di reato “eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l’obbligazione tributaria” (Così, Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2021, n. 28457).
[vii] Sul punto, risulta essere significativo l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti per il quale “il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, può avere natura permanente, nel caso in cui l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e si configura invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l’anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l’intero disvalore della condotta” (così, Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2022, n. 32305 con commento di A. Puccio, F. Tomasello, Deposito incontrollato di rifiuti: la Cassazione torna a pronunciarsi sulla natura del reato, in questa Rivista. Sempre in questa Rivista anche R. Mantegazza, Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: (ancora) una pronuncia in tema di tempus commissi delicti).
[viii] Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 11021.
[ix] Così, Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2014, n. 17868; Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2007, 21581.
[x] In tal senso, C. Ruga Riva, Sub. art. 255, D.Lgs. 152/2006, in E. Dolcini – G. L. Gatta (A cura di), Codice penale commentato, 2025, Vol. III, p. 2961.
[xi] A. Boido, Sub art. 650 c.p., in M. Ronco – B. Romano, “Codice Penale commentato”, 2025.
[xii] G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale., 2024, p. 11.
[xiii] Sul tema si segnala il contributo di G. Montanara, Quando cessa la permanenza del reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata? in questa Rivista, dicembre 2023, la quale, in senso critico, pone in evidenza gli effetti negativi di una eccessiva estensione della permanenza in relazione alla fattispecie di discarica non autorizzata. Segnatamente, “estendere la permanenza del reato di discarica abusiva al mancato svolgimento delle attività conseguenti alla cessazione del funzionamento della discarica e dei conferimenti (durante la c.d. fase post-operativa), comporta quindi che siano destinatarie di sanzioni quelle condotte che esulano dalle fattispecie commissive di realizzazione e gestione, che non sono costituite né dalla destinazione ed allestimento di un’area a discarica né dal mantenimento delle condizioni proprie di una discarica nel corso del tempo”.