Sulla funzione della procedura di “screening” e sul grado di discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’ “impatto ambientale”.

01 Dic 2022 | giurisprudenza, amministrativo

di Filippo Porta

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 ottobre 2022, n. 1579 – Pres. Pasca, Est. Manca – Omissis (avv.ti Giuseppe e Lorenzo Durano) c. Comune di Brindisi (avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa) e ARPA Puglia-DAP Brindisi (non costituita in giudizio) e nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A.

La discrezionalità di cui gode la Pubblica Amministrazione nell’ambito della valutazione sull’impatto ambientale di un’opera è amplissima, non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA svolge una funzione preliminare, che ‘sonda’ la progettualità e solo ove si ravvisi effettivamente un possibile impatto della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA.

Il contenzioso alla base della pronuncia in esame ha ad oggetto l’impugnazione della determinazione con cui il Comune di Brindisi, al termine del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 D.Lgs. 152/2006 e 16 L.r. Puglia n. 11/2001, e sulla base di quanto emerso nella Conferenza di servizi istruttoria, aveva disposto di assoggettare a VIA un progetto avente ad oggetto la realizzazione di parcheggi, in un’area sottoposta a vincolo aeronautico.

Nel caso di specie, trattandosi di un progetto da sottoporre a procedura di screening di competenza comunale, ai sensi dell’allegato B.3.c. alla L.r. 11/2001 (“costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350”), il ricorrente aveva presentato al Comune la relativa istanza, allegando il progetto preliminare dell’intervento. Il Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990, aveva indetto la Conferenza di servizi istruttoria, essendo necessaria, ai fini della valutazione sull’impatto ambientale dell’opera, l’acquisizione dei pareri degli enti istituzionali interessati dal progetto, tra cui anche la società Aeroporti di Puglia S.p.A. Quest’ultima, al termine della fase istruttoria e dopo un adeguato contraddittorio con il proponente, che aveva portato a una modifica del progetto preliminare originariamente presentato, aveva comunque espresso parere negativo, rilevando che l’area oggetto di interesse per la realizzazione del progetto in parola ricadeva nella c.d. “zona A” del Piano di Rischio Aeroportuale ed erano pertanto vietate in detta zona, stante la sua vicinanza alla pista di atterraggio, attività che potessero creare un pericolo di incendio e di conseguente danno ambientale a seguito di incidenti aerei.  In conseguenza di questo parere negativo il Comune si è quindi determinato nel ritenere necessaria anche la VIA.

Il ricorrente ha quindi impugnato la determinazione del Comune di Brindisi, chiedendone l’annullamento, in quanto, a suo dire, l’Amministrazione, in primo luogo, non avrebbe valutato in modo corretto l’impatto ambientale del progetto (come modificato rispetto a quello originariamente presentato), in secondo luogo, non avrebbe garantito al privato, anche dopo tale modifica, il contraddittorio imposto dalla normativa surrichiamata e, infine, non avrebbe motivato adeguatamente la propria decisione.

Il TAR Puglia, nel rigettare il ricorso, ha dapprima ribadito, richiamando una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, come le valutazioni compiute dalla Amministrazione in sede di valutazione dell’impatto ambientale nelle procedure di screening e di VIA sono connotate da una amplissima discrezionalità e “sono quindi sindacabili dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; non invece nel caso in cui la parte, direttamente o per mezzo di relazioni confezionate da propri esperti, intenda sostituirvi valutazioni proprie, che come tali attengono al merito amministrativo” (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7706). A ciò si aggiunga che, secondo il giudice amministrativo, nel caso di specie, l’esito a cui era giunto il Comune, sulla base in particolare del parere negativo della società Aeroporti di Puglia S.p.A., è stato adeguatamente motivato e tutt’altro che abnorme o manifestamente illogico, avendo l’Amministrazione, al contrario, correttamente evidenziato e valutato il rischio collegato al traffico aeroportuale.

Il TAR Puglia ha peraltro colto l’occasione di questa pronuncia per ricostruire la funzione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la sua differenza rispetto alla procedura di VIA stessa, ripercorrendo le pronunce giurisprudenziali più significative. E, a tale scopo, ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in base al quale la verifica di assoggettabilità a VIA è configurata come la procedura che consente all’autorità amministrativa di valutare ex ante il c.d. “impatto ambientale” di un’opera, e “svolge una funzione preliminare per così dire di ‘carotaggio’, nel senso che ‘sonda’ la progettualità “ e “ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione” (Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379).

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

RGA-Dicembre 2022_TAR LE_1579_2022 letto rt

Per il testo della sentenza cliccare sul pdf allegato (estratto dal sito di Giustizia Amministrativa).

TAR Lecce, n. 1579 del 2022

Scritto da