Sulla competenza del dirigente ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti

01 Giu 2022 | giurisprudenza, amministrativo

di Ada Lucia De Cesaris e Maria Gabriella Marrone

T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 2 aprile 2022, n.137 – Pres. Passoni, Est. Lomazzi – Omissis (Avv.ti Angiolelli e Cecconi) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Paolini)

È illegittima l’ordinanza di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi adottata dal dirigente comunale, anziché dal sindaco, come disposto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Nella sentenza in commento il T.A.R. Abruzzo ha dichiarato l’illegittimità di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata da un dirigente comunale, anziché dal sindaco, come prevede l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 192/2006.

La vicenda, da cui prende le mosse la pronuncia, ha origine con la notifica al ricorrente, comproprietario di un terreno su cui erano stati abbandonati dei rifiuti, di un’ordinanza di rimozione emanata ai sensi del regolamento comunale di igiene e sanità e dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza comunale.

Avverso l’ordinanza il proprietario del terreno presentava ricorso dinanzi al T.A.R., sostenendo l’illegittimità del provvedimento sulla base di plurimi motivi, tra i quali, in particolare, l’incompetenza del dirigente che aveva adottato l’atto, sul presupposto che ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, detto potere spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali.

Il T.A.R. riconosce la fondatezza della predetta censura, confermando che è l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 a disciplinare la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti, quale norma speciale rispetto alle previsioni generali di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.[i]

Infatti, se è pur vero che l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l’adozione di atti di gestione o di provvedimenti amministrativi competa anche ai dirigenti, in tema di abbandono di rifiuti prevale il disposto dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, secondo il noto criterio di specialità.

L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, oltre a prevedere il generico divieto di abbandono dei rifiuti, stabilisce l’obbligo, in via principale, in capo ai soggetti responsabili dell’abbandono o, in alternativa, al proprietario del terreno che vi abbia concorso a titolo di dolo o colpa, di provvedere alla rimozione e al rispristino del luogo.

Invero, è lo stesso articolo citato a disporre che l’obbligo sia attuato attraverso l’emanazione di un’ordinanza adottata dal sindaco e non dal dirigente.

Per tale assorbente ragione, secondo il Collegio, nel caso di specie l’ordinanza va annullata poiché viziata da incompetenza in quanto “in base all’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, è il Sindaco – e non il dirigente come avvenuto nel caso in esame n.d.r. – che provvede con apposita ordinanza in tema di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato sul suolo nonché di rispristino dello stato dei luoghi”.

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

Tar Pescara n. 137_2022

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Tar Pescara 137_2022

[i] Sul punto parte minoritaria della giurisprudenza ha sostenuto che l’ordinanza può essere adottata anche dal dirigente, proprio sulla base del disposto dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (si veda T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 85). Per contro, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma, come nella sentenza in commento, la competenza esclusiva del sindaco (da ultimo Cons. St., Sez. II, 5 ottobre 2021, n. 6641).

Scritto da