Sul principio di co-decisione tra Stato e Regione nei procedimenti di pianificazione paesaggistica

26 Gen 2021 | giurisprudenza, corte costituzionale

di Ada Lucia De Cesaris

Corte Cost. 17 novembre 2020, n. 240 – Pres. Morelli, Red. De Pretis – Presidente del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) c. Regione Lazio (Avv. Caravita di Toritto)

L’approvazione da parte della Regione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) senza la partecipazione degli organi ministeriali competenti (MIBACT) viola il principio di leale collaborazione tra Regione e Stato. La piena ed effettiva cooperazione tra tali poteri nei procedimenti di pianificazione paesaggistica mira, infatti, a garantire la tutela uniforme dell’ambiente ed evita di ridurre tale valore a mera esigenza urbanistica.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale, adita nell’ambito di un conflitto di attribuzione di poteri tra lo Stato e la Regione Lazio, affronta il tema della partecipazione del MIBACT al procedimento di pianificazione paesaggistica regionale.

Il conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a causa della mancata condivisione da parte della Regione Lazio con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) sui temi di sua competenza nell’elaborazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)[i].

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione avrebbe dunque violato il c.d. “principio di co-decisione”. Tale principio è stato introdotto con il D.Lgs. n. 63/2008, art. 135[ii] del Codice dei Beni Culturali, in relazione ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico[iii] e alle aree tutelate per legge[iv]. L’unica deroga a tale principio ammessa dalla normativa è quella prevista dal regime transitorio introdotto dall’art. 156 del Codice dei Beni Culturali (come modificato dal medesimo decreto legislativo del 2008) che ha previsto, entro il 31 dicembre 2009, la possibilità di adeguare gli strumenti preesistenti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, anche in assenza della condivisione con il Ministero.

Con la decisione in esame, la Corte non solo afferma la perentorietà del termine previsto per il regime transitorio di cui sopra, ma definisce anche i confini delle attività pianificatorie che possono essere considerate quali atti di mero adeguamento. In tal senso, secondo la Corte, un rilievo particolare assumono le premesse della delibera di approvazione del PTPR laddove, come nel caso in esame, contraddittoriamente è la stessa Regione a richiamare il principio di co-decisione.

Nella sentenza in commento la Corte Costituzionale ha quindi evidenziato la prevalenza del principio di co-decisione paritaria tra Ministero e Regioni, inteso quale espressione del più generale principio di leale collaborazione. Prevalenza che, da una parte, tende a salvaguardare gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale da eventuali revisioni unilaterali; dall’altra, rappresenta espressione dei criteri di adeguatezza e differenziazione, di cui all’art. 118 Cost.

La Corte Costituzionale declina quindi il principio di co-decisione paritaria come “contrappeso al principio di sussidiarietà verticale, con la conseguenza che l’adozione di una decisione unilaterale si tradurrebbe in una violazione del parametro costituzionale citato”.

Con la pronuncia in commento, la Corte annulla, dunque, la deliberazione di approvazione del PTPR della Regione, stabilendo che – ferma la limitazione dell’obbligo di co-decisione per l’elaborazione di piani riguardanti i beni dichiarati di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 – in applicazione dei più ampi principi costituzionali summenzionati, “non è ammissibile la “generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali” in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, “da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica” (sentenza n. 64 del 2015)[v]”. 

SCARICA L’ARTICOLO IN PDF

22012021 C.Cost._240_2020 letto rt

Per il testo della sentenza (estratto dal sito della Corte Costituzionale) cliccare sul pdf allegato

pronuncia_240_2020

Note:

[i] La Presidenza del Consiglio lamenta la violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost. e delle norme interposte individuate negli artt. 133, 135, comma 1, 143, comma 2, 145, commi 3 e 5, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

[ii]Che recita: “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. (…) L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’ articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”.

[iii] Di cui all’art. 143, comma 1, lett. b) e d), del D.Lgs. n. 42/2004.

[iv] Di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

[v] La sentenza richiamata affronta il tema della mancata o inadeguata partecipazione degli organi ministeriali all’adeguamento di strumenti urbanistici alle prescrizioni della pianificazione paesaggistica.

Scritto da