Serre solari e aumento di volumetria

01 Lug 2022 | giurisprudenza, amministrativo

di Maria Gabriella Marrone

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2022, n.2840 – Pres. Volpe, Est. Ravasio – Omissis (Avv.ti Cucciatti e Ferabecoli) c. Comune di Trecate (avv. Cota)

Le serre solari sono sistemi di efficientamento energetico e vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie o volumetria utile. Tali sistemi energetici sono dunque equiparabili ad impianti tecnici e i locali in cui sono installati non possono essere attrezzati o arredati in modo da essere utilizzati per lo svolgimento di attività ricettiva.

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito la natura della serra solare ed ha confermato l’illegittimità, già dichiarata in primo grado, di un intervento edilizio volto a modificare la destinazione d’uso dei locali in cui era stata installata una serra solare creando della volumetria non consentita.

La vicenda riguardava la modifica del locale adibito a “serra solare” posto a servizio di un edificio ricettivo, inserito all’interno della fascia di rispetto del Parco Naturale della Valle del Ticino, in Piemonte.

L’intervento originario di creazione della serra solare era stato assentito in sanatoria ed otteneva il parere di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, sul presupposto che non avrebbe costituito ampliamento della superficie dell’edificio, tenuto conto anche dei limiti agli interventi edilizi realizzabili all’interno della fascia di rispetto del Parco.[i]

L’uso del locale ospitante la serra solare era però stato modificato con l’installazione di un sistema di riscaldamento, nonché con l’aggiunta di mobilio ed utilizzato per lo svolgimento di attività ricettiva con permanenza di persone.

Il Comune, accertato il mutamento della destinazione d’uso del locale derivante dai predetti interventi, ordinava ai proprietari il ripristino dello stato di fatto e, nella perdurante inosservanza dell’ordine, ingiungeva l’immediata cessazione dell’attività svolta.

Avverso tali ordinanze i proprietari proponevano impugnazione dinanzi al T.A.R. Piemonte, che respingeva tutte le censure, confermando quanto accertato dall’amministrazione in termini di illegittimità degli interventi realizzati.

I proprietari proponevano appello avanti il Consiglio di Stato il quale, con la sentenza in commento, ha confermato l’illegittimità dell’aumento della volumetria disponibile e del conseguente mutamento di destinazione della serra solare per le seguenti ragioni.

Viene chiarita anzitutto la natura delle serre solari, definite come “sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali”.

La funzione delle serre solari, quindi, le rende equiparabili a dei sistemi tecnici e la loro creazione non può essere sfruttata con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile, esterna agli edifici, che crea superficie e volumetria, non solo non originariamente prevista, ma neppure giuridicamente esistente.

Dal punto di vista edilizio, infatti, le serre solari sono autorizzate come impianti e non come “locali tecnici” e proprio in quanto impianti non creano superficie o volumetria utile, essendo la loro funzione unicamente quella di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio in aderenza al quale sono installate.

Per tale ragione il Consiglio di Stato considera illegittimo l’inserimento, all’interno del locale in cui la serra solare è installata, di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento, in quanto realizza surrettiziamente un aumento di superfice utilizzabile e di volumetria utile.

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Marrone_Cons. St n. 2840_2022

Per il testo della sentenza (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato.

Cons. Stato 2840_2022

NOTE

[i] Sull’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica si veda la nota di Eleonora Gregori Ferri a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2022, n. 2157 e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 maggio 2022, n. 1471 in questa Rivista, n. 32 di luglio 2022.