Corte di Cassazione, Sez. III – 13 febbraio 2025 (dep. 10 aprile 2025), n. 16088
In ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo impiegato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, qualora risulti effettivamente estraneo al reato – ossia non abbia partecipato né alla commissione dell’illecito né abbia tratto beneficio dai relativi profitti – può esclusivamente far valere la propria buona fede. In particolare, grava su di lui l’onere di dimostrare di non essere a conoscenza dell’uso illecito del bene e che tale utilizzo non sia riconducibile a un proprio comportamento negligente.
Il terzo così qualificato, non essendo destinatario dell’addebito penale, non ha titolo per contestare l’esistenza del fatto-reato presupposto.
1. Il caso sottoposto all’esame della Corte
La sentenza in commento riguarda la posizione di un soggetto terzo proprietario di un veicolo commerciale utilizzato per l’attività di illecito trasporto e smaltimento di rifiuti, sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.
La ricorrente, in qualità di terzo interessato, impugnava l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza con cui era stata respinta l’istanza di riesame, presentata avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola. Tale provvedimento, adottato nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del coniuge, indagato per il reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha disposto il sequestro preventivo dell’autocarro, di proprietà della ricorrente. Il mezzo sarebbe stato impiegato per la raccolta e il trasporto illecito di rifiuti non pericolosi (quali sedie in plastica, materassi usurati e altri ingombranti), effettuati senza l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e privo della necessaria documentazione.
2. Il motivo di ricorso
La parte ricorrente deduceva un unico motivo, in ordine all’inosservanza ed all’erronea applicazione dell’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, ritenendo applicabile, nel caso di specie, l’illecito amministrativo di cui all’art. 258, comma 4, D.Lgs. 256/2006 in considerazione della natura assolutamente occasionale del trasporto, nel senso di operazione oggettivamente isolata e priva di collegamento ad una stabile o anche solo continuativa attività di gestione dei rifiuti.
3. La decisione adottata
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l’occasione per riaffermare i principi che regolano le facoltà difensive del terzo proprietario estraneo al reato, oltre a soffermarsi sui consolidati criteri interpretativi in tema di trasporto non autorizzato di rifiuti.
In particolare, il ragionamento argomentativo della decisione ruota proprio attorno alla definizione di “estraneità al reato”, presupposto che determina la qualificazione processuale del soggetto che avversa il provvedimento cautelare reale disposto nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico della persona indagata.
Il terzo estraneo al reato non è legittimato a interloquire sulla sussistenza del reato-presupposto della misura ablatoria tanto ai fini della confisca, quanto del sequestro preventivo ad essa finalizzato.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di gestione illecita dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del veicolo impiegato nella commissione del reato, spetta al terzo estraneo – ossia colui che non ha preso parte all’illecito, né ha tratto beneficio dai relativi proventi – l’onere di dimostrare la propria buona fede. In particolare, deve provare di non essere a conoscenza dell’uso illecito del mezzo e che tale utilizzo non sia riconducibile a un suo comportamento negligente[i].
Sul punto, viene effettuata una netta distinzione tra “soggetto estraneo al reato” e “soggetto estraneo al procedimento”.
Al fine di evidenziare la differenza dei concetti, la Suprema Corte osserva che non è applicabile alla fattispecie in esame il principio enunciato nella giurisprudenza di legittimità in casistica di altro genere, ove si stabilisce che l’ente proprietario del bene, sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario, ha facoltà di sollevare, in sede di riesame, eccezioni sia in merito al fumus commissi delicti, sia in relazione al periculum in mora[ii]. Tale affermazione si fonda sul presupposto che l’ente che beneficia del profitto del reato commesso in suo favore dal legale rappresentante non possa qualificarsi come “terzo”, mentre, nel caso di specie, risulta pacifica la totale estraneità della ricorrente al reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, così come l’impossibilità di configurare il bene sequestrato come “profitto” del reato.
In tale contesto, si precisa che l’ente – o comunque il soggetto – che risulti effettivamente proprietario del bene costituente profitto del reato, pur non essendo parte del procedimento penale, non può considerarsi estraneo al reato stesso. Tale principio è stato affermato sul rilievo – fatto proprio dalla Suprema Corte a più riprese, anche nella più autorevole composizione[iii] – che non può dirsi estraneo al reato chi dal reato stesso ha tratto un vantaggio immediato e diretto.
La “non estraneità al reato” quale condizione che legittima la confisca diretta del bene che ne costituisce profitto, ancorché di proprietà di persona diversa dall’autore materiale del reato stesso, è stata peraltro ribadita in altro arresto delle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della confisca in tema di reati tributari, non assume rilevanza il criterio dell’effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato[iv].
Viene pertanto ribadito il seguente principio di diritto: “nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, il terzo proprietario del mezzo, che sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati), è legittimato esclusivamente a dimostrare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della ‘res’ gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente”[v]. Il terzo estraneo, così individuato, non può interloquire sulla sussistenza del fatto-reato a lui non addebitato.
Alla luce dei summenzionati argomenti, il caso in esame viene risolto con una declaratoria di inammissibilità dell’unico motivo proposto.
Nella vicenda oggetto del ricorso, come già evidenziato, l’estraneità della ricorrente sia al procedimento che al reato risulta pacifica. Inoltre, l’oggetto del sequestro finalizzato alla confisca non era il profitto del reato, bensì il bene utilizzato per la sua commissione, vale a dire il veicolo impiegato per il trasporto illecito. La Suprema Corte osserva che a fronte della puntuale motivazione fornita dal Tribunale del riesame, ove si era esclusa la buona fede della ricorrente ritenendo insussistente un utilizzo del mezzo da parte del marito che fosse a lei ignoto e non imputabile a sua colpa, la stessa ricorrente non aveva articolato alcuna censura specifica su tali rilievi, rendendo il ricorso privo di concreta efficacia.
L’impugnazione della ricorrente veniva ritenuta non solo eccessivamente generica, ma pure attinente ad un profilo – la carenza di motivazione del provvedimento cautelare sul fumus commissi delicti – non spettante al “terzo estraneo al reato”.
A tal proposito, peraltro, viene osservato che, in ogni caso, l’interpretazione fornita dalla ricorrente sull’art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006 non sarebbe corretta, in quanto il reato in questione si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità dell’attività illecita[vi].
Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza: è stato affermato che il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall’autore[vii].
Nel caso di specie la assoluta occasionalità era stata esclusa dal Tribunale del riesame in considerazione dell’attività imprenditoriale del marito della ricorrente ancorché (ed anzi proprio perché) non avente ad oggetto l’attività di raccolta o trasporto di rifiuti.
Infatti, il reato previsto dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 può essere commesso da chiunque realizzi una delle condotte indicate nella norma, senza che sia necessario svolgere in via esclusiva o prevalente attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o simili. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, di cui all’art. 256 del medesimo decreto, non è configurabile come reato proprio riservato a soggetti che esercitano professionalmente attività di gestione dei rifiuti. Al contrario, si tratta di un reato comune, che può essere commesso anche da chi svolge tali attività in modo occasionale, accessorio o connesso allo svolgimento di un’attività principale diversa[viii].
In definitiva, è il trasporto del rifiuto che determina la rilevanza penale del fatto, non la qualifica dell’autore.
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NOTE:
[i] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 23818; Corte Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2008, n. 26529; Corte Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 33281.
[ii] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2023, n. 9709.
[iii] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561 (Gubert); v. altresì Corte Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2014, n. 39177; Corte Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 6205; Corte Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 10418; Corte Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2018, n. 3591; Corte Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 17840.
[iv] Corte Cass. pen., Sez. Un., 22 giugno 2023, n. 40797; nello stesso senso, in precedenza, Corte Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2022, n. 5255.
[v] V. altresì Corte Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2015, n. 12473; Corte Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 18515; Corte Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2008, n. 46012 del 04/11/2008; Corte Cass. pen., Sez. III, 20 maggio 2008, n. 26529; Corte Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 33281.
[vi] Cfr. Corte Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 8979; Corte Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2011, n. 24428; v. altresì Corte Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2002, n. 21925; Corte Cass. pen., Sez. III, n. 16698; Corte Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 2950; Corte Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2008, n. 7462.
[vii] Corte Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2006, n. 8193; Corte Cass. pen., Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716.
[viii][viii] Cfr., anche in relazione al periodo precedente, Corte Cass. pen., Sez. III, 26 gennaio 2021, n. 4770; Corte Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2013, n. 29077; Corte Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2002, n. 21925; Corte Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 16698; Corte Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2008, n. 7462; Corte Cass. pen., Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716, secondo cui “ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità”.