“Scarico” o “rifiuto”? La parola alla Suprema Corte.

01 Giu 2025 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 18 dicembre 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9558

Quando vi è soluzione di continuità tra il rifiuto e il suo rilascio allo stato liquido, non si applica la disciplina degli scarichi delle acque reflue, bensì quella in materia di gestione del rifiuto. Di conseguenza, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria”.

1. Il caso di specie.

Il titolo del presente contributo vuole essere esemplificativo della domanda posta dal ricorrente alla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine al confine tra due fattispecie penali previste all’interno del D.Lgs. n. 152/2006 (anche, Testo Unico in materia Ambientale o T.U.A.) e, in particolar modo, tra il 137, comma 1 T.U.A., che punisce lo scarico effettuato in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata e il 256 T.U.A. (sull’“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) e quindi sulla distinzione tra “scarico” e “rifiuto”.

Tale questione interpretativa, invero, risulta essere tutt’altro che di second’ordine nel sistema dei reati ambientali, posto che il concetto di scarico è elemento costitutivo di numerose ipotesi criminose previste dal T.U.A. e considerando altresì che sul perimetro di tale nozione si gioca – come nel caso di specie – l’applicabilità (o meno) delle disposizioni previste dalla parte terza del T.U.A. in tema di tutela delle acque.

In sintesi, il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 perché, in qualità di Sindaco, aveva asseritamente consentito l’abbandono in modo incontrollato, su una porzione di terreno di proprietà comunale e all’ interno di una vasca adiacente all’arenile della località, di rifiuti di vario genere, tra cui fanghi di fosse asettiche, rifiuti liquidi da caratterizzare e materiale detritico derivante da lavori di escavo e di ristrutturazione edilizia.

Il Tribunale, accertata la derivazione fognaria degli scarichi, aveva qualificato il fatto ai sensi dell’art. 137, comma 1 T.U.A., sul rilievo che la fuoriuscita del refluo dalla vasca di accumulo doveva, secondo la propria prospettiva, essere considerata alla stregua di uno scarico penalmente rilevante.

2. La decisione della Suprema Corte.

La Suprema Corte, tuttavia, in accoglimento del primo dei motivi proposti dal ricorrente, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era giunto il Giudice di prime Cure, sulla scorta di un ragionamento che può essere così riassunto:

  • si è in presenza di uno scarico di acque reflue in un corpo recettore solo se questo è effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, con la conseguenza che, in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti;
  • l’elemento qualificante è quindi offerto dall’esistenza di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo ricettore, che non richiede la presenza di una condotta in senso tecnico essendo sufficiente, al fine dell’applicabilità della disciplina sugli scarichi, la stabilità del collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale;
  • di conseguenza, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del T.U.A. e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria. 

Ciò posto, la Suprema Corte, alla luce di quanto sopra riportato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 256, comma 2, T.U.A. ritenendo di conseguenza inapplicabile al caso di specie la condizione prevista dall’art. 139 T.U.A.[i] ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, annullando così, senza rinvio, la sentenza impugnata.

3. La questione giuridica: sulla nozione di scarico.

Il ragionamento della Suprema Corte, dunque, ruota tutto intorno alla definizione di “scarico” rilevante ai sensi dell’art. 137 T.U.A. e che è contenuta nell’art. 74, lett. ff) T.U.A. per la quale tale può dirsi “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Quest’ultima nozione ha fatto la propria comparsa a seguito della modifica introdotta dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 4/2008 che ha innovato la precedente disposizione, la quale si riferiva genericamente a “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Come è stato acutamente osservato in dottrina, l’indicazione normativa della necessaria sussistenza di uno stabile sistema di collegamento veniva introdotta sulla scorta di contrasti giurisprudenziali insorti relativamente alla necessità o meno di una vera e propria tubazione per integrare uno scarico giuridicamente rilevante ed alla riconducibilità alla nozione anche degli scarichi indiretti o occasionali[ii].

Querelle che sembrerebbe aver trovato una soluzione – quantomeno con riguardo agli scarichi c.d. indiretti – tanto in ragione della sopraindicata innovazione di cui all’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 4/2008, (ove viene richiesta, ai fini dello scarico, la sussistenza di uno “stabile sistema di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali”) quanto dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 4/2008 che, invece, ha modificato la nozione di acque reflue industriali, le quali ad oggi, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 sono da intendersi come acque “scaricate” e, quindi, non più “provenienti da[iii].

Sicché, in virtù dei richiamati innesti legislativi, dovrebbe dirsi oggi cristallizzato il concetto di scarico in senso giuridico nei termini di “qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo che comunque canalizza senza soluzione di continuità i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore[iv]; e ciò senza la necessaria “presenza di una “condotta” nel senso proprio del termine, costituita da tubazioni o altre specifiche attrezzature[v].

Dunque, volendo provare a individuare un primo appiglio interpretativo, quanto agli scarichi c.d. “indiretti” (che verrebbero in rilievo ogniqualvolta il percorso del refluo subisca interruzioni dal momento della produzione a quello finale dello sversamento nel corpo recettore) questi rimarrebbero, in assenza, appunto, di un collegamento diretto con il luogo di raccolta, definitivamente esclusi dalla disciplina delle acque a vantaggio di quella dettata in tema di rifiuti.

3.1 Il problema degli scarichi “occasionali” o “saltuari”.

Invero, benché gli interventi normativi sopra sintetizzati depongano – stando anche al chiaro significato della nozione di scarico nella sua ultima formulazione – in favore dell’idea di scarico come un qualcosa di stabile, strutturato e duraturo, si rinvengono nel panorama giurisprudenziale pronunce che qualificano in tal senso anche deflussi soltanto “occasionali”, con ciò intendendosi quegli scarichi che, per i loro elementi strutturali, non possono dirsi né stabili né duraturi, ma soltanto “sporadici” [vi].

Ed in tale direzione – benché si tratti di un tema affrontato soltanto in via incidentale – sembrerebbe porsi anche la pronuncia in esame, laddove, al termine del proprio ragionamento, ha precisato che “rientra, dunque, nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione, o altro sistema stabile di canalizzazione”. 

Rispetto a tale orientamento, a parere dello scrivente, risulterebbe maggiormente conforme al principio di tassatività della norma penale quanto espresso dalla dottrina che ha posto – del tutto correttamente – l’attenzione sull’imprescindibilità, ai fini del precetto penale, della sussistenza di uno stabile sistema di collettamento.

Infatti – per quanto si possa pur soprassedere sulla non necessarietà di una “condotta” nel senso stretto del termine – non si può che essere d’accordo con chi ha ritenuto logicamente inconciliabile con il dettato normativo “fattispecie concrete consistenti in riversamenti, sversamenti, tracimazioni, guasti di sistemi di pompaggio o di sistemi di stoccaggio e simili in cui non si ravvisa alcun convogliamento del refluo attraverso quello stabile sistema di deflusso che la nozione di scarico richiede[vii].

Di diverso avviso si potrebbe essere in relazione, invece, ai c.d. scarichi “saltuari” ovvero stagionali, legati, per esempio, ad attività produttive che si svolgono solo in alcuni periodi dell’anno, posto che, in tal caso, si avrebbe comunque una perduranza della condotta criminosa che in astratto potrebbe apparire non così avulsa dal concetto di stabilità richiamato dal disposto di cui all’art. 74, lett. ff) T.U.A. Ciò, tuttavia, a patto che lo scarico mantenga pur sempre, in adesione al dettato normativo, caratteristiche ben precise e tali da deporre chiaramente in favore della sua “stabilità”, quali, per esempio, un evidente collegamento al ciclo produttivo (sia pur quest’ultimo periodico) e la sussistenza di un sistema di recapito non precario.

4. Conclusioni.

Sebbene si ritenga di dover dissentire in ordine alla soluzione interpretativa offerta dalla Suprema Corte con riguardo agli scarichi c.d. “occasionali”, nel complesso appare condivisibile il ragionamento principale prospettato nella pronuncia in commento, perfettamente sintetizzato in una delle ultime pagine ove si afferma che “non è, dunque, la natura liquida del rifiuto che fa la differenza, ma il modo del suo smaltimento”.

Di conseguenza, qualora il liquame non venga incanalato in uno scarico e, cioè, quando non si sia attuata una reale trasformazione del rifiuto liquido in acqua reflua (perché “si verifica l’interruzione della connessione tra il condotto d’adduzione e il corpo ricettore, il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato – come un “pozzo nero” o una vasca di contenimento”), questo resta giuridicamente un “rifiuto liquido di acque reflue” e lo stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del T.U.A. 

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NOTE:

[i] Per il quale “con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino”.

[ii] In argomento, A. L. Vergine, Acque e inquinamento idrico – sanzioni penali, in S. Nespor – L. Ramacci, Codice dell’Ambiente. Profili generali e penali, 2022, p. 670.

[iii] Così, Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2008, n. 26543.

[iv] Così, I. Scordamaglia, La tutela penale delle acque, in Il nuovo diritto penale dell’ambiente, 2022, p. 434.

[v] Così, Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2021, n. 38196.

[vi]  Tra le quali, a titolo di esempio, Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47282; Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2017, n. 24118; Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 47038.

[vii] Così, L. Bisori, Inquinamento delle acque – Immissioni occasionali e scarico discontinuo, in M. Pellissero, Reati contro l’ambiente e il territorio, 2019, p. 249. In argomento, anche C. Ruga Riva, Diritto penale dell’Ambiente, 2021, p. 92.

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