Responsabilitá dei vertici per omessa vigilanza sui dipendenti che hanno abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti

01 Feb 2025 | giurisprudenza, penale

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 18 giugno 2024 (ud. 29 maggio 2024), n. 24080

in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono.

1. Premessa

La sentenza in commento offre ulteriore avallo al consolidato orientamento in virtù del quale i titolari di imprese e i responsabili di enti possono essere chiamati a rispondere del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 non solo a titolo commissivo, ma anche per aver omesso di vigilare sull’operato dei dipendenti che abbiano materialmente posto in essere la condotta tipica.

Il caso in esame approda all’attenzione della Suprema Corte in seguito alla conferma, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, del decreto di sequestro preventivo oggetto del riesame proposto nell’interesse di due amministratori di una Società (S.r.l.), esercente un supermercato. Secondo l’addebito provvisorio, i legali rappresentanti “abitualmente depositavano in modo incontrollato i rifiuti prodotti dall’attività commerciale, contribuendo così a realizzare una discarica non autorizzata, alimentata anche da rifiuti domestici, formata da imponenti accumuli di rifiuti miscelati tra loro, lungo la prospiciente via pubblica”.

Le concrete modalità di realizzazione del deposito incontrollato si chiariscono nondimeno solo attraverso il secondo e principale[i] motivo di ricorso sviluppato dai ricorrenti, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 256, comma 2, D.Lgs. n.152/2006. Gli amministratori censurano invero la mancata considerazione, da parte del Collegio cautelare, del fatto che l’accumulo di rifiuti fosse in realtà da ricondurre all’iniziativa autonoma di un dipendente della Società, che avrebbe agito nella radicale inconsapevolezza dei vertici aziendali. La Società, del resto, rilevano i ricorrenti, era ben organizzata per la gestione dei rifiuti, avendo stipulato un contratto ad hoc per il servizio di recupero e stoccaggio degli imballati e avendo affidato a società esterne la gestione dei reparti ortofrutta, pescheria e macelleria.

La Suprema Corte nega tuttavia validità all’argomento difensivo, richiamandosi a un principio tanto ribadito da guadagnare il rango di vero e proprio mantra sul tema: “in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono[ii].

La concisione in punto argomentativo della pronuncia qui annotata non deve ingannare: l’orientamento rapidamente richiamato dalla Suprema Corte a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha infatti, in realtà, radici profonde. Per disvelarle, sarà utile una lettura coordinata della decisione in esame con altre pronunce della giurisprudenza di legittimità, che più esplicitamente hanno motivato le ragioni a fondamento della ritenuta responsabilità in materia ambientale dei vertici aziendali per omessa vigilanza dei dipendenti.

Una tale operazione consentirà, peraltro, di scorgere come il terreno dogmatico nel quale si innesta il consolidato principio in commento sia costituito dal controverso fenomeno del concorso mediante omissione, complessa tematica che in questa sede potrà solamente essere accennata.

2. Le condizioni di responsabilità dei vertici aziendali per omessa vigilanza dei dipendenti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti

Onde affrontare con miglior cognizione di causa il punto nevralgico della pronuncia in commento, si rende opportuno un preliminare inquadramento della contravvenzione delineata dall’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006[iii].

Tale norma punisce i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006.

La tutela penale apportata dalla fattispecie è anticipata, come consuetudine nel sistema delle contravvenzioni ambientali, alla soglia della violazione formale: la configurabilità del reato prescinde infatti dalla realizzazione di una lesione all’integrità dell’ambiente, “in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, art. 192, commi 1 e 2[iv].

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre esteso significativamente le maglie di tipicità della fattispecie in esame, accogliendo una nozione ampia delle attività economiche da cui dipende la rilevanza penale dell’abbandono o del deposito incontrollato: il reato è infatti ritenuto integrabile non solo da parte delle imprese e degli enti che svolgono attività di gestione di rifiuti, ma altresì da parte di qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c.[v].

Quanto alla natura istantanea o permanente della contravvenzione, la Suprema Corte ha chiarito che laddove la condotta di abbandono incontrollato sia prodromica a una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto, il reato si configura come fattispecie di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori a quella di rilascio del rifiuto (con ciò che ne consegue in termini di decorrenza del termine prescrizionale); laddove, invece l’attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale della condotta, il reato deve ritenersi pienamente perfezionato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive sin dal momento del rilascio[vi].

Volgendo ai connotati di tipicità di maggiore rilevanza ai fini dell’analisi del caso di specie, la contravvenzione in esame si configura come reato proprio, individuando il soggetto attivo del reato nel “titolare di impresa” o nel “responsabile di ente”. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ammette – come anticipato – che la condotta tipica possa, in tutto o in parte, essere realizzata da un extraneus, nella prassi usualmente un dipendente: “la norma incriminatrice ha natura di reato proprio ma nel far riferimento esplicito ai titolari delle imprese (o ai responsabili degli enti) non sottende, ai fini della loro punibilità, che essi siano necessariamente gli autori materiali della condotta, bensì che le condotte incriminate siano poste in essere nell’ambito dell’attività di impresa e dunque soggette al loro dominio finalistico [vii].

La questione che diviene dunque centrale è stabilire a quali condizioni i vertici aziendali possano essere chiamati a rispondere per la condotta dei dipendenti, dovendosi escludere, per incompatibilità con il principio di colpevolezza, la sussistenza di una responsabilità oggettiva da posizione in capo ai primi[viii].

A prima vista – e salvo quanto poi si dirà – la pronuncia in commento sembra sfuggire al confronto con la spinosa problematica, richiamandosi al generale principio di responsabilità dei titolari di imprese e dei responsabili di enti per omessa vigilanza.

A illuminare le coordinate che muovono implicitamente la decisione annotata soccorrono, tuttavia, alcuni rilevanti precedenti, che riconducono la questione a un fenomeno di concorso omissivo nel reato commissivo[ix]: “l’art. 40 c.p., comma 2, presuppone sia il fatto che l’omissione configuri la violazione dell’obbligo di impedire l’evento, sia che essa si ponga come condizione necessaria o agevolatrice della realizzazione della condotta illecita[x]. In materia ambientale (…) il reato di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 (…) [si può] concretizzare anche mediante una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di vigilanza, recte per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda[xi].

In questo senso, rileva la Suprema Corte, “si può affermare che la “culpa in vigilando”, quale necessario titolo di addebito per il fatto altrui, costituisce un baluardo verso forme di responsabilità oggettiva[xii].

Il portato di tali considerazioni è presto detto: l’accertamento in concreto, alla luce delle circostanze del caso, della condotta che sostanzia la culpa in vigilando in capo ai vertici aziendali è un passaggio ineludibile. Invero, “la culpa in vigilando del titolare dell’impresa relativamente al fatto (illecito) dei propri dipendenti postula in ogni caso un accertamento pieno dell’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata al primo. In altri termini, affinché possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, non costituendo un’ipotesi di responsabilità oggettiva, occorrerà accertare che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro[xiii].

È nell’ambito di questo orizzonte di riferimento che anche la pronuncia in commento si muove, ciò che risulta evidente nella parte in cui vengono richiamate alcune risultanze probatorie valutate dal Collegio cautelare. Esiti dell’attività di videosorveglianza, ricognizioni personali svolte dalla Polizia Giudiziaria e sommarie informazioni rese dai dipendenti delle società coinvolte convergono, si rileva, a dimostrare che l’azione del dipendente – il quale veniva individuato quale autore materiale di plurimi episodi di conferimenti di cartoni, imballaggi, contenitori in polistirolo e in plastica sulla strada pubblica – non poteva essere ritenuta autonoma. Invero, si sottolinea, il Tribunale ha esaminato il contratto stipulato dalla società ai fini della gestione dei rifiuti, evidenziando che nel periodo di interesse investigativo la Società si era avvalsa dell’azienda in questione solamente tre volte, con una ciclicità inferiore rispetto ai periodi precedenti e successivi. Pertanto, chiosa la Corte, correttamente il Collegio cautelare ha “concluso che la ciclicità e sistematicità della condotta escludeva la riconducibilità a scelte personali del dipendente ed era, invece, espressione di una prassi consolidatasi nel tempo e realizzata nell’interesse della società (…) e, comunque, nell’omessa vigilanza dei [ricorrenti] sull’operato dei propri dipendenti[xiv].

A dispetto della rapida motivazione in diritto, la pronuncia in commento si rivela dunque sensibile alle esigenze di accertamento rimarcate dalle pronunce sopra richiamate.

3. Conclusioni

La pronuncia annotata e quelle richiamate ai fini di un miglior inquadramento della stessa incrociano con apparente semplicità una tematica per vero estremamente complessa: quella del concorso mediante omissione nel reato commissivo[xv].

Nel contesto della società del rischio, la clausola di equivalenza delineata dall’art. 40, comma 2, c.p. – che trova fondamento, come noto, nel principio solidaristico che permea la nostra Costituzione – è invero suscettibile di divenire una leva estremamente reattiva, soprattutto laddove azionata in combinazione alla disciplina del concorso di persone nel reato, con conseguente significativa estensione della funzione incriminatrice[xvi].

Meramente sfiorata la complessità del quadro di riferimento, ci si limita in questa sede a rilevare come il pendolo della giurisprudenza oscilli nel dibattito tra tutela della determinatezza e della frammentarietà della legge penale e ricerca della giustizia del caso concreto[xvii].

In un tale difficile contesto, la pronuncia annotata merita apprezzamento, si ritiene, nella parte in cui accompagna il principio di diritto enunciato a una pur indiretta considerazione delle risultanze probatorie valutate dal Collegio cautelare, mostrando di valorizzare la necessaria considerazione in concreto della condotta dei vertici aziendali che sostanzia la culpa in vigilando[xviii].

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NOTE:

[i] Il primo dei due motivi di ricorso presentati afferiva a un ritenuto vizio di motivazione dell’ordinanza emessa dal Collegio cautelare. La doglianza non ha tuttavia trovato accoglimento da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto ampia e congrua la motivazione censurata e ha ricordato come il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 325, comma 1, c.p.p. possa essere proposto solo per motivazione fisicamente mancante o meramente apparente, ma non per vizio logico della stessa, “configurabile solo in relazione a una motivazione presente”.

[ii] Nello stesso senso, ex multis: Cass. pen., Sez. III, 27 luglio 2023, n. 32744; Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2234; Cass. pen., Sez. III, 28 luglio 2021, n. 29578; Cass. pen., Sez. III, 15 ottobre 2020, n. 28669; Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2020, n. 10430; Cass. pen., Sez. III, 1° luglio 2019, n. 28360; Cass. pen., Sez. III, 20 giugno 2018, n. 28492; Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 35569; Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30133; Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 5178; Cass. pen., Sez. III, 1° ottobre 2014, n. 40503; Cass. pen., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 13739; Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2011, n. 23971; Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2010, n. 22754.

[iii] Per un’approfondita disamina delle nozioni di abbandono, deposito e discarica; della fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 e delle responsabilità del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento in ipotesi di abbandono o discarica di rifiuti da parte di terzi, si veda P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2022, pp. 661-690.

[iv] Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2013, n. 10927.

[v] Cass. pen., Sez. III, 28 luglio 2021, n. 29578.

[vi] Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2014, n. 30910. Con la successiva precisazione, tuttavia, che “mentre la natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di “abbandono incontrollato” di rifiuti (che presuppone (…) una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento), non altrettanto può dirsi con riferimento alla condotta di “deposito incontrollato” ove legata al mancato rispetto delle condizioni dettate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. bb), in tema di deposito temporaneo (…). È evidente, infatti, che ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l’inosservanza di dette condizioni integra un’omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro)” (Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 51422).

[vii] Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30133.

[viii] Muove dalla ritenuta centralità di questa tematica lo studio di V. Paone, Abbandono di rifiuti e responsabilità “condivisa”: qualche dubbio, in Lexambiente, 9 dicembre 2022.

[ix] Cass. pen., Sez. III, 1° luglio 2019, n. 28360.

[x] Il passaggio sembrerebbe richiamare la peraltro non univoca impostazione dottrinale secondo cui ai fini dell’integrazione del concorso mediante omissione non sarebbe necessario un contributo causalmente efficiente, ma sarebbe sufficiente aver agevolato il reato altrui, v. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2017, p. 517.

[xi] Ibidem.

[xii] Cass. pen., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 3556.

[xiii] Cass. pen., Sez. III, 1° luglio 2019, n. 28360.

[xiv] Sembra peraltro opportuno precisare – alla luce delle risultanze probatorie richiamate – che nonostante la pronuncia in commento sia imperniata sul tema dell’omessa vigilanza, nel caso di specie l’azione del dipendente sembrerebbe poter essere stata determinata non tanto da tale omissione, quanto piuttosto da una linea consapevolmente dettata dai vertici aziendali. Invero, l’incolpazione riportata non richiama l’art. 40, co. 2, c.p. In questa prospettiva, il richiamo, a fondamento della decisione, al principio della responsabilità per omessa vigilanza non appare perfettamente a fuoco. Si consideri, invero, che, come rilevato, la condotta di cui all’art. 256, co. 2, d. lgs. 152/2006 “può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all’operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori, oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l’evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull’operato dei dipendenti concorrente a cagionare l’evento” (Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 5178).

Il caso di specie sembrerebbe cioè – alla luce del parziale quadro disponibile – poter più correttamente ricadere nell’ipotesi di comportamento attivo dei vertici aziendali.

Nondimeno, come anticipato, la pronuncia offre l’occasione per riflettere sul retroterra del principio di responsabilità dei vertici in materia ambientale per omessa vigilanza dei dipendenti, a lungo ribadito dalla Suprema Corte.

[xv] Ci si limita a richiamare, senza alcuna pretesa di completezza nel contesto di una letteratura sconfinata sul tema, F. Sgubbi, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Milano, 1975; G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979;L. Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, Milano, 2001.

[xvi] V. L. Risicato, Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva, cit., pp. 152-154.

[xvii] V. R. Germano, La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza, in LexambienteRivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente, 2020,pp. 27-28, che inquadra il problema dell’interrelazione tra artt. 40 cpv. e 110 c.p. tra il polo giuspositivista e il polo ermeneutico.

Censura l’utilizzo giurisprudenziale dell’art. 40, comma 2, c.p. anche al di fuori dei reati causalmente orientati – prendendo ad esempio, tra l’altro, il mancato impedimento del reato ambientale di cui all’art. 256 d. lgs. 152/2006 da parte del soggetto obbligato – con il fine di allargare le maglie della tipicità e di colmare in via fattuale vuoti di tutela, con conseguente svilimento del principio di frammentarietà C. Paonessa, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in DisCrimen, 4 febbraio 2019,pp. 657-658.

[xviii] R. Germano, La responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale: un contributo allo studio delle posizioni di garanzia nella giurisprudenza, cit.,p. 30, osserva come gli orientamenti giurisprudenziali più sensibili alla prevedibilità-determinatezza-frammentarietà della legge penale spesso valorizzino gli indici del concorso facendo leva sull’art. 110 c.p., piuttosto che sull’art. 40, comma 2, c.p.

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