Qualifica I.A.F.R. di un impianto: insufficienza della connessione alla mera rete elettrica

27 Dic 2021 | giurisprudenza, amministrativo

di Carola Ragni

Tar Lazio, Roma, 11 maggio 2021, n.5512 – Pres. Riccardo Savoia, Est. Arturo Levato– ICQ Holding s.p.a (con gli avv.ti Avv.ti Paolo Valensise, Alfredo Vitale) c. GSE (con gli Avv.ti Aristide Police, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Paolo Roberto Mole).

-massime non ufficiali-

-La qualifica i.a.f.r. (i.e.: Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) ad un impianto, ai fini dell’ottenimento dei certificati verdi, può essere concessa solo allorquando, nella finestra temporale di riferimento, sia avvenuta non solo la connessione alla rete, ma anche la ultimazione di tutti i lavori autorizzati (nella specie tubazioni di convogliamento dei gas e del gruppo motore-alternatore).

Con sentenza n. 5512 dell’11 maggio 2021, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto da un operatore titolare di un impianto di produzione di energia rinnovabile da biogas di discarica destinatario di un provvedimento di rigetto del GSE in ordine al riconoscimento della qualifica IAFR (indispensabile ai fini dell’accesso agli incentivi).

La ricorrente aveva comunicato l’entrata in esercizio dell’impianto il 28 dicembre 2012, con il primo collegamento in parallelo con la rete elettrica, giusto in tempo per fruire dell’incentivazione maggiorata prevista dall’articolo 30 D.M. 6 luglio 2012.

Secondo il Gestore, però, al 28 dicembre 2012 non risultavano essere state completate tutte le opere oggetto d’autorizzazione, residuando la realizzazione di parte delle opere (nello specifico, tubazioni di convogliamento dei gas e del gruppo motore-alternatore)

In termini generali, va quindi ricordato che l’art. 30, comma 4, D.M. 6 luglio 2012 stabilisce che “ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l’inammissibilità agli incentivi, sono tenuti a: a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l’articolo 21, comma 1; b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di cui all’ articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio”, mentre il comma 1 del medesimo articolo prescrive che “al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e condizioni: a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008; b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382- quater dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013…”.

Il punto 9.1 dell’allegato A) al D.M. 18 dicembre 2008 precisa poi che “l’intervento di rifacimento totale degli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas deve comportare la completa sostituzione delle tubazioni di convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi (per le discariche) o dal digestore, del sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas nonché la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore oppure di gruppi elettrogeni costituenti l’impianto”.

Sulla scorta di ciò, il G.S.E. ha ritenuto, con conclusione secondo il TAR Lazio non irragionevole né illogica, che avendo l’impianto subito «un intervento di “complete remanufacturing” che lo ha dotato di parti nuove e parti “overhauled” ovvero revisionate», “il medesimo impianto non può essere considerato alla stregua di una nuova macchina, essendo invero una macchina esistente sottoposta a revisione o ricondizionata e non ravvisandosi quindi la prescritta sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore costituenti la struttura”.

Il TAR Lazio in relazione, poi, all’esatta individuazione della data di entrata in esercizio dell’impianto, si è rifatto ad altri precedenti sostenendo che in fase “di qualificazione dell’impianto, il Gestore deve verificare la precisa rispondenza del progetto licenziato in sede di autorizzazione unica con le effettive caratteristiche dell’impianto, dovendosi conferire rilevanza, ad evidenti fini di certezza circa l’effettiva conclusione dei lavori, nonché sicurezza in punto di corretto funzionamento dell’impianto, a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato, risultando quindi necessario il completamento di tutte le opere previste in progetto senza possibilità di distinguere, nell’ambito dell’assentito, tra opere (od elementi) necessari al funzionamento dell’impianto ed opere (od elementi) non essenziali, come tali, in tesi, anche eliminabili o sostituibili con altri” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 8 aprile 2021, n. 4176).

Di conseguenza, “perché un impianto possa considerarsi entrato in esercizio non è sufficiente la mera connessione alla rete elettrica, …, essendo altresì necessario l’ulteriore dato del completamento dei lavori” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 29 gennaio 2021, n. 1229).

Pur potendosi comprendere la necessità, nell’ambito di un giudizio impugnatorio quale quello amministrativo, di rinvenire il più possibile punti fermi oggettivamente e facilmente individuabili, senza il ricorso ad attività istruttorie che aggravino ulteriormente il procedimento in termini di costi e lungaggini, viene spontaneo effettuare alcune riflessioni.

In ottemperanza con gli obblighi assunti dall’Italia e conseguenti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con l. n.120/2002, l’art. 11, D.L.vo n.79/99 (“Energia elettrica da fonti rinnovabili”) prescriveva che i produttori e gli importatori da fonti non rinnovabili fossero tenuti ad immettere nel sistema una quantità di energia prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati a seguito della entrata in vigore del decreto stesso, al dichiarato fine di incrementare l’utilizzo, a monte della filiera di produzione/distribuzione, dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. A fronte del rispetto di detto adempimento, il cit. art. 11 prevedeva lo stanziamento di risorse da destinare a chi consenta l’incentivazione dell’uso delle energie rinnovabili, previsione che si è poi sostanziata nel meccanismo incentivante cd. dei “certificati verdi”.

L’art.14, D.L.vo n.20/2007, a fronte dell’intercorsa abrogazione dell’art.1, co. 71, l. n.239/2004 ad opera della legge finanziaria del 2007, individuava delle “disposizioni transitorie” nei seguenti termini “i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell’art.1, co. 71, l. n. 239/2004, come vigente al 31.12.2006, rimangono validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della l. n.239/2004 e la data del 31.12.2006”; “b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della l. n.239/2004, e prima della data del 31.12.2006 ed entrati in esercizio entro il 31.12.2008” (termine poi prorogato di un anno dall’art.27, co. 23 e dall’art.30, co.12, l. n.99/2009); “c) entrino in esercizio entro il 31.12.2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31.12.2006” (termine poi prorogato di un anno dall’art.27, co. 23 e dall’art.30, co. 12, l. n.99/2009).

La l. n.244/2007 (legge finanziaria del 2008) stabiliva che “la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio in data successiva al 31.12.2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi 144 a 154” (art.2, co. 143).

Con d.m. 18.12.2008, che ha parzialmente abrogato il precedente d.m. dell’ottobre del 2005, erano introdotte le norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla base del nuovo regime e sono state regolamentate le modalità di transizione da un sistema all’altro. Ha poi fatto seguito il d.m. 6 luglio 2012 prima citato.

Tutto ciò premesso, va, quindi, osservato come il legislatore ha previsto di concedere la qualifica i.a.f.r., al fine poi di riconoscere il diritto all’ottenimento dei certificati verdi, agli impianti che fossero stati realizzati o autorizzati in una determinata finestra temporale.

Di conseguenza, volendo dare una lettura all’impianto sistemico del quadro normativo, il legislatore, nel dare attuazione agli obblighi internazionali assunti e alle direttive europee, ha prima esteso il campo di applicazione del meccanismo incentivante dei certificati verdi, salvo poi, a seguito di un revirement, restringere nuovamente il campo di applicazione del meccanismo incentivante, pur tuttavia riconoscendo a quanti avessero fatto affidamento sul precedente regime, investendo risorse economiche nella realizzazione di impianti di tal fatta, “un periodo di diritti ai certificati verdi” dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso.

Si ritiene pertanto che, per non incorrere in un esercizio dell’azione amministrativa viziato per erronea e falsa presupposizione, l’operato dell’Amministrazione debba (o, quanto meno, dovrebbe) necessariamente essere espressione di una corretta ponderazione della specifica situazione di volta in volta in esame, effettuando il più possibile – proprio per non travolgere il legittimo affidamento degli operatori che abbiano investito in un campo per il quale erano previste forme di incentivazione e in un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti – un distinguo del grado di separazione e autonomia del singolo intervento sull’impianto, ancora inattuato, via via considerato, non potendosi, vien da dire, in ragione della lettera e della finalità dell’impianto normativo, argomentare e decidere meramente in via di principio.

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Carola Ragni commento sentenza 22

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