Principio di precauzione

11 Feb 2019 | giurisprudenza, amministrativo

Il TAR Lazio chiarisce che il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura; per tale sua natura, il principio di precauzione non può, però, mai legittimare un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.

Per il testo della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, n. 449 del 19 gennaio 2019 (estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa) cliccare sul pdf allegato

TAR Lazio 449_2019.

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