CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 18 agosto 2025 (ud. 15 maggio 2025), n. 29543
I residui di Posidonia oceanica depositati sugli arenili presentano una peculiare natura giuridica, in quanto suscettibili di essere qualificati, a seconda delle modalità di gestione, tanto come risorsa ambientale quanto come rifiuto. Qualora tali materiali siano oggetto di accumulo antropico protratto nel tempo, al di fuori delle ipotesi tassative di trattamento in situ previste dalla normativa statale, essi ricadono nella disciplina sui rifiuti, con conseguente configurabilità del reato di deposito incontrollato ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, avente natura permanente sino alla cessazione della condotta antigiuridica.
1. Il caso sottoposto all’esame della Corte
La sentenza in commento si colloca in un contesto normativo, scientifico e giurisprudenziale nel quale la gestione della Posidonia oceanica spiaggiata costituisce, da oltre un ventennio, uno dei profili maggiormente problematici del rapporto tra tutela dell’ambiente costiero e disciplina dei rifiuti[i]. La complessità della materia è da tempo riconosciuta anche dalle fonti amministrative statali, che hanno più volte evidenziato che gli accumuli di posidonia rappresentano un fenomeno naturale strutturale degli ecosistemi litoranei mediterranei, forieri tuttavia di rilevanti criticità gestionali, in particolare nei contesti caratterizzati da un’intensa presenza turistica.
In tale prospettiva si inserisce la circolare del Ministero dell’Ambiente del 20 maggio 2019, espressamente richiamata dalla decisione commentata, che chiarisce in apertura come “gli accumuli di posidonia che si formano quando i residui di foglie e rizomi trascinati dalle correnti e dal moto ondoso raggiungono la costa emersa caratterizzano molte aree litorali del territorio italiano”[ii], sottolineando il carattere fisiologico e non eccezionale del fenomeno. La medesima circolare evidenzia tuttavia come “soprattutto in prossimità di centri abitati a vocazione turistica, i fruitori delle spiagge non sempre gradiscano la presenza di tali accumuli”, in particolare quando “gli stessi risultano frammisti a rifiuti di origine antropica o quando l’innescarsi dei naturali processi di degradazione batterica dà origine a cattivi odori”.
L’approccio ministeriale muove da un dato scientifico ormai pacifico, rappresentato dal ruolo ecologico fondamentale svolto dalla posidonia spiaggiata nella dinamica costiera. Il materiale vegetale spiaggiato contribuisce infatti in modo significativo alla stabilizzazione degli arenili e alla protezione delle coste dall’erosione, funzione che risulta ancor più evidente nei casi in cui l’accumulo delle biomasse vegetali, combinandosi con la sabbia, conduce alla formazione delle c.d. banquettes, definite dalla stessa circolare come “vere e proprie strutture vegetali”.
Su tali basi, il Ministero evidenzia come la gestione della posidonia debba essere improntata a criteri di particolare cautela, osservando che “se da un lato è evidente la necessità di mantenere in loco gli accumuli per salvaguardare il fragile equilibrio dei litorali, dall’altra la loro rimozione e il successivo trattamento come rifiuto, oltre a compromettere l’integrità dell’habitat costiero, risulta economicamente molto onerosa”. Ne discende un’impostazione che privilegia, in via generale, il mantenimento in situ della posidonia, relegando la rimozione a soluzione residuale e subordinata a una valutazione puntuale delle specifiche condizioni locali.
La stessa circolare, tuttavia, non omette di segnalare che, in talune realtà, le amministrazioni sono state costrette a procedere alla rimozione periodica delle biomasse vegetali spiaggiate, accumulandole temporaneamente in aree limitrofe alla spiaggia, con il rischio che tali operazioni “portino nel tempo alla formazione di accumuli artificiali di difficile gestione”. È proprio tale passaggio a segnare il punto di frizione tra la dimensione ecologica del fenomeno e la sua possibile rilevanza penalistica.
In tale contesto, il Ministero chiarisce che “in linea generale, i materiali vegetali spiaggiati sono considerati rifiuti qualora si manifesti la volontà di disfarsene, oppure risorse qualora utilizzati a protezione degli arenili e dei loro ecosistemi”. Tale affermazione, pur nella sua apparente linearità, concentra il nucleo problematico della materia, poiché sposta l’attenzione dall’origine naturale del materiale alle modalità concrete di gestione e alla volontà, anche solo implicita, del soggetto che ne ha la disponibilità.
È proprio in questo quadro e nell’ambito di siffatte premesse che la vicenda oggetto della sentenza in commento assume un valore paradigmatico.
Nel caso oggetto del processo le attività di disostruzione delle foci dei canali consortili avevano prodotto, con il passare del tempo, ingenti depositi di sabbia mista a posidonia, successivamente accantonati in area demaniale marittima mediante l’impiego di mezzi meccanici. Secondo quanto accertato in sede di merito, tale accumulazione non si era limitata a una fase transitoria funzionale alla gestione dell’emergenza, ma si era ripetuta e consolidata nel tempo, trasformandosi progressivamente in una modalità ordinaria di gestione del materiale dragato.
La fattispecie concreta riproduce così quella criticità che le fonti ministeriali avevano segnalato come particolarmente problematica: il passaggio da una gestione ecologicamente orientata della posidonia spiaggiata a una forma di accumulo artificiale protratto, suscettibile di assumere rilievo penalistico quale gestione illecita di rifiuti.
In questo senso, il caso sottoposto all’esame della Corte si colloca nel punto di intersezione tra indicazioni scientifiche, indirizzi amministrativi ed esigenze proprie del diritto penale ambientale di individuare il momento in cui l’accumulo perde ogni giustificazione ecologica per assumere rilevanza penalmente sanzionabile.
2. Il motivo di ricorso
Con il motivo di ricorso specifico (rilevante ai fini della presente disamina), la difesa censurava la sentenza di merito sotto il profilo della qualificazione giuridica del materiale depositato, contestando che i residui di Posidonia oceanica mista a sabbia potessero essere ricondotti alla nozione di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006.
La doglianza si confrontava direttamente con la motivazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto integrata la fattispecie di deposito incontrollato valorizzando la protrazione temporale dell’accantonamento e la mancata attivazione di procedure amministrative di recupero o smaltimento. In particolare, il giudice di merito aveva rilevato che il materiale proveniente dalle operazioni di disostruzione delle foci fosse stato sistematicamente accantonato in area demaniale marittima per un arco temporale pluriennale, senza che risultasse avviato, neppure in un momento successivo, alcun percorso autorizzativo idoneo a ricondurne la gestione entro un perimetro di legalità amministrativa.
La sentenza impugnata aveva altresì escluso che l’accumulo potesse essere ricondotto alle ipotesi di gestione preliminare di materiali naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, osservando come il materiale fosse stato rimosso dal sito naturale di deposito e concentrato, mediante mezzi meccanici, in un’area distinta, seppur contigua, rispetto a quella di provenienza. Tale modalità operativa era stata ritenuta incompatibile con la nozione di gestione in situ delineata dall’art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 152 del 2006 e con la disciplina speciale dettata per la posidonia spiaggiata.
Il Tribunale aveva infine attribuito rilievo decisivo al carattere seriale e reiterato dell’accumulo, ritenendo che tale modalità operativa integrasse una prassi gestionale stabile e condivisa all’interno dell’ente, piuttosto che una successione di interventi episodici riconducibili a singole emergenze. In tale prospettiva, la permanenza del materiale in loco e il mantenimento del controllo sullo stesso da parte del consorzio erano stati considerati elementi sintomatici della volontà di disfarsi del materiale mediante accantonamento, integrando così l’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006.
Avverso tale ricostruzione, la difesa invocava la disciplina derogatoria applicabile alla posidonia spiaggiata, richiamando in particolare l’art. 39, comma 11, D.Lgs. n. 205 del 2010 e l’art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che la gestione contestata sarebbe rimasta nell’alveo delle pratiche consentite dalle fonti ministeriali e giustificata da esigenze di tutela del territorio e della sicurezza idraulica.
3. La decisione adottata
La Corte di cassazione rigetta il motivo di ricorso, chiarendo con particolare nettezza i criteri distintivi tra gestione lecita della posidonia spiaggiata e deposito penalmente rilevante.
Il Collegio muove da un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la Posidonia oceanica spiaggiata non è qualificabile in modo univoco come rifiuto o come risorsa, ma assume una natura giuridica funzionale, dipendente dalle modalità di gestione[iii]. In tale prospettiva, la Corte ribadisce che l’origine naturale del materiale non è di per sé sufficiente a escluderne la riconducibilità alla disciplina sui rifiuti, dovendosi avere riguardo alle modalità concrete di gestione e alla durata dell’accumulo.
Nel caso di specie, la Corte esclude l’applicabilità delle deroghe invocate dalla difesa, rilevando come l’accertamento in fatto abbia dimostrato che il materiale non fosse stato mantenuto in loco quale elemento funzionale alla protezione dell’arenile, né fosse stato oggetto di un trattamento in situ limitato nel tempo. Al contrario, l’accumulo risultava stabilmente collocato in area demaniale, con una permanenza protratta per anni e in assenza di iniziative concrete di recupero o riutilizzo autorizzato.
Particolarmente significativa è la qualificazione dell’accumulo come antropico, nozione utilizzata dalla Corte per segnare il discrimine tra fenomeno naturale e gestione penalmente rilevante. In motivazione, la sentenza evidenzia come la rimozione del materiale dall’alveo e il suo sistematico accantonamento mediante mezzi meccanici costituiscano una scelta gestionale idonea a interrompere il nesso di naturalità dell’accumulo, determinandone l’assoggettamento alla disciplina sui rifiuti.
Tale ricostruzione trova puntuale riscontro in dottrina, ove si è osservato che la posidonia spiaggiata può essere considerata risorsa solo se lasciata svolgere la propria funzione ecologica naturale, mentre, nel momento in cui viene rimossa e accantonata in modo stabile, essa perde tale funzione e si trasforma in un problema di gestione dei rifiuti[iv].
La Corte chiarisce infine che la fattispecie di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 non richiede l’abbandono materiale del rifiuto, potendo essere integrata anche da una situazione di controllo e dominio sul materiale, allorché il detentore lo mantenga in loco senza avviarlo, entro tempi ragionevoli, a un ciclo di gestione conforme alla legge, con conseguente natura permanente del reato.
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NOTE:
[i] Cfr. G. Amendola, Legge “Salvamare”: posidonia e biomasse spiaggiate, in Osservatorio Agromafie, 2022.
[ii] Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Circolare 20 maggio 2019, prot. n. 8838. V. altresì citata in sentenza Circolare 17 marzo 2006, prot. n. 8123.
[iii] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3943.
[iv] G. Amendola, Corte costituzionale: la posidonia spiaggiata, rifiuto e risorsa, in Osservatorio Agromafie.