Particolare tenuità del fatto e confisca prevista dall’art. 260 ter D.Lgs. n. 152/2006.

27 Ott 2020 | giurisprudenza, penale

di Enrico Fassi 

Corte di Cassazione, Sez. III – 10 luglio 2020 (dep. 2 settembre 2020), n. 24974 – Pres. Izzo, Est. Scarcella – ric. R.

La applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dichiarata nel corso del giudizio – sia esso di merito ovvero di legittimità – non esclude, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di disporre comunque la sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo prevista dall’art. 260 ter, V, d.lgs. n. 152/2006.

  1. Premessa.

La (breve) decisione della Cassazione in commento puntualizza l’ambito di operatività della fattispecie di confisca prevista dall’art. 260 ter, V, d.lgs. n. 152/2006[i] in caso di condotte integranti la contravvenzione di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, chiarendone l’estensione nella ipotesi di sopravvenuta – nel corso del giudizio – declaratoria della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, come noto disciplinata dall’art. 131 bis cp[ii].

Tale arresto, scaturisce da un procedimento pendente avanti la A.G. di Roma, nel quale le condotte per cui discende(va) la imputazione ai sensi dell’art. 256, I, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 in capo al soggetto interessato erano consistite nell’esercizio, con un proprio mezzo di trasporto, di attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali di tipologia non pericolosa prodotti da terzi, consistenti in rottami ferrosi, lignei e rifiuti in genere, in assenza della iscrizione all’Albo gestori prescritta dall’art. 212 d.lgs. n. 152/2006.

Per tale motivo, con sentenza emessa in data 23 maggio 2019, il Tribunale capitolino pronunciava sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per la contravvenzione suindicata, contestata come commessa in data 27 maggio 2016, alla pena di € 1.800 di ammenda con concessione dei benefici di legge.

Avverso tale pronuncia veniva proposto atto di appello – poi riqualificato in ricorso per Cassazione – con il quale veniva dedotto il vizio di omessa motivazione nel quale sarebbe incorso il giudicante di primo grado in relazione alla richiesta, non vagliata dalla A.G., esclusione della punibilità del reo determinata dalla ritenuta particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cp.

Per quanto si evince dall’articolato motivazionale, il Tribunale non avrebbe applicato tale istituto pur in presenza di indici univoci scaturiti dall’istruttoria del giudizio dibattimentale svoltosi, peraltro non motivando la reiezione della richiesta applicazione dell’art. 131 bis cp sviluppata dal difensore in sede di discussione, purtuttavia dando atto nel percorso argomentativo delle caratteristiche di modesta offensività del fatto, attestate altresì in sede di commisurazione della pena dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il ricorrente, infatti, si sarebbe trattata di attività asseritamente rilevante ai sensi dell’art. 256, I, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, avente carattere non abituale, estrinsecatasi in un singolo episodio determinato da un contingente momento di difficoltà della famiglia dell’imputato medesimo che non ha condotto alla verificazione di alcun danno effettivo, tale da condurre alla effettuazione del trasporto del dato quantitativo di materiali ferrosi e lignei.

  1. La declaratoria della particolare tenuità del fatto in sede di legittimità e la applicazione della confisca di cui all’art. 260 ter, V, d.lgs. n. 152/2006.

Come anticipato, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il gravame presentato dall’imputato sotto il profilo della effettiva integrazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha modo di specificarne l’estensione e, correlativamente, i limiti, rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006.

Nello specifico, sotto il profilo della verifica circa la presenza delle condizioni richieste dall’art. 131 bis cp, la Suprema Corte ritiene come la eventuale integrazione della menzionata causa di esclusione della punibilità – pur in presenza di un reato perfetto nei suoi elementi costitutivi – possa ben risultare dalla motivazione addotta dal giudicante di merito rispetto alla (minima) gravità oggettiva del reato ed al grado di colpevolezza dell’imputato, valutato ai sensi dei criteri generali di cui all’art. 133 cp[iii].

Sulla base di ciò, il Collegio osserva come nel caso di specie il Tribunale, nella propria motivazione, abbia inteso esplicitamente disattendere la richiesta avanzata in via subordinata dal soggetto imputato, pur avendo di fatto valutato la fattispecie di reato, all’esito dell’istruttoria, in termini di «modesta offensività», con ciò giustificando la irrogazione della sola pena pecuniaria della ammenda, peraltro parametrata al minimo edittale, ed il riconoscimento dei benefici di legge.

Per tale motivo, dunque, riscontrata altresì la completezza degli elementi fattuali presenti nel fascicolo procedimentale, si perviene al riconoscimento della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art. 131 bis cp per la sua applicazione d’ufficio[iv], con conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, appunto rientrando nei casi disciplinati dall’art. 620, lett. l), cpp.

Una volta raggiunto tale approdo, l’attenzione della Corte volge al correlato profilo – di interesse nel presente contributo – concernente la sorte dell’automezzo di proprietà dell’imputato, destinato alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca ex art. 260 ter, V, d.lgs. n. 152/2006.

La Corte conferma recisamente come, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non corrisponda per ciò la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, giacché la disposizione in esame prevede che la confisca consegua «obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 256», diversamente dai delitti ambientali di cui al Titolo VI bis del codice penale, nei quali si prevede la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp.

La tematica riveste senz’altro molteplici profili di interesse, inserendosi nel più ampio tracciato delle statuizioni accessorie previste come di applicazione obbligatoria, talvolta foriere di contrasti interpretativi in considerazione della loro potenziale afflittività ed incidenza su beni di proprietà del soggetto interessato dal procedimento penale (ad esempio con riferimento alla totalità dei mezzi di trasporto interessati da attività di gestione illecita rilevanti ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152/2006), ritenute aventi natura amministrativa seppur in presenza di una finalità avuta di mira dal legislatore eminentemente sanzionatoria, pronunciate dal giudice penale pur in presenza di una sentenza di proscioglimento dal reato contestato[v].

Infatti, seppur con riferimento a diversa tipologia di reati (i.e. contravvenzioni urbanistiche), il quadro sotteso alla statuizione resa dalla Suprema Corte nella decisione in commento alla stessa si allinea, risultando quello per il quale, seguendo la lettera dell’art. 260 ter, V, d.lgs. n. 152/2006, ciò che si richiederebbe per la operatività della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato sarebbe non già una sentenza di condanna (o di applicazione della pena ex art. 444 cpp) bensì il mero accertamento della violazione ambientale, potendo così accedere ad una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cpp[vi].

Riprendendo sommariamente pertanto quanto frutto di un articolato dibattito a livello nazionale e sovranazionale, risultano definibili le caratteristiche che deve assumere l’accertamento del fatto costituente reato, per legittimare l’adozione della misura ablatoria in esame, di tipologia amministrativa ma di indubbio carattere sanzionatorio, che si ritengono declinabili:

– in primo luogo, in un giudizio svoltosi in contraddittorio tra le parti culminato all’esito della attività istruttoria con un sostanziale accertamento, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, circa la sussistenza del fatto di reato e la sua riconducibilità al soggetto imputato;

– in secondo luogo, nella non necessità della pronuncia di una sentenza di condanna per l’applicazione della misura della confisca del veicolo, potendo conseguire ad un epilogo anche diverso, quale una sentenza di proscioglimento – appunto – per particolare tenuità del fatto o per sopravvenuto decorso del termine di prescrizione (ovviamente in un momento tale da avere consentito lo sviluppo della istruttoria dibattimentale);

– infine ed al contrario, nella impossibilità di disporre la misura nella ipotesi in cui il procedimento non sia giunto per qualsivoglia motivo in una fase tale da consentire l’accertamento della condotta (quale ad esempio lo spirare del termine di prescrizione in un momento antecedente all’esercizio della azione penale).

Declinato in tale modo il quadro sotteso alla affermazione del Collegio, lo stesso osserva a contrario ed a sostegno di quanto argomentato come ubi lex voluit dixit, giacché ad esempio in tema di sanzioni amministrative conseguenti a fattispecie di reato, ed in specie per la contravvenzione di guida in stato d’ebbrezza, la A.G. non possa disporre la confisca del veicolo in caso di declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cp, proprio perché impedita dalla disposizione di cui all’art. 186, II, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, che ne prevede la applicazione soltanto in caso di pronuncia di sentenza di condanna (ovvero di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp)[vii].

In sostanza, laddove espressamente previsto dalla legge, vi sono delle ipotesi nelle quali – al netto del dibattito esistente a riguardo e delle non poche problematiche interpretative generabili da tale assetto – in presenza di un mero accertamento del fatto di reato può conseguire da parte della A.G. la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, come in effetti riscontrato nella decisione in commento.

Per tali motivi dunque la Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’imputato e, ai sensi dell’art. 620, I, lett. l), cpp, pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, essendo integrati gli elementi costitutivi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

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Fassi_24974-20

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Fassi_Cass. n. 24974-20

NOTE:

[i] Il quale come noto prevede come «1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 260 bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. […]. 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 256».

[ii] Si vedano, tra i molti spunti, per un inquadramento dell’istituto, GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 517 e ss.; MARANDOLA, Particolare tenuità del fatto (diritto processuale penale), in Digesto penale; SPANGHER, La particolare tenuità del fatto, in Studium iuris, 2015, p. 638 e ss.; MANTOVANI, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giust. pen., 2015, II, p. 321 e ss.

[iii] Cass., sez. V, 14 dicembre 2018, 15658.

[iv] E ciò anche in sede di giudizio di legittimità, come affermato da Cass., SS.UU., 25 febbraio 2016, n. 13681.

[v] La tematica è con evidenza ultronea rispetto al presente contributo, riferendosi a distinti settori del diritto penale, pur se accomunati dalla applicazione pratica della disciplina della confisca – definita – amministrativa e di carattere obbligatorio in rapporto alla necessità o meno di un epilogo rappresentato da statuizioni diverse da quella correlabile ad una sentenza definitiva di condanna (ovvero di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp), in particolare rispetto alle contravvenzioni urbanistiche, per le quali si può riscontrare un’elaborata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, diretta a definire i tratti costitutivi della sanzione accessoria della confisca (amministrativa). Per un excursus del percorso sia consentito il rimando a FASSI, La confisca urbanistica tra approdi raggiunti dalla Cassazione e aporie interpretative, in Riv. pen., 2020, 9, p. 779 e ss.; nonché, dello stesso Autore, La confisca urbanistica in assenza di condanna al vaglio della Cassazione successivamente alla sentenza della Corte EDU G.I.E.M. c. Italia del 25 marzo 2015 (e depositata il 28 giugno 2018) ed alla introduzione dell’art. 578 bis cp, in Cass. pen., 2019, 5/6, p. 2191 e ss.

[vi] Che, come visto, contiene comunque un accertamento circa la sussistenza del fatto e la sua riconducibilità all’imputato, tanto da dovere essere annotata sul casellario giudiziale (anche se non menzionata nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro della Pubblica Amministrazione) e ciò in virtù della ratio riconnessa alla norma, perimetrata sulla offensività della condotta e dunque sulla gravità del reato, nonché sul profilo soggettivo della abitualità della condotta del reo (Cass., SS. UU., 4 settembre 2019, n. 38954).

[vii] Cass., sez. IV, 4 dicembre 2018, n. 7526. Restando viceversa sottoposto alla misura di sicurezza della confisca ai sensi dell’art. 240 cp l’ammontare dei rifiuti interessato dalla attività di trasporto e gestione non autorizzata.

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